CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02402/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2667 R.G. anno proposto da: S.I.N. – [OSCURATO:PERSONA] o nale per lo Sviluppo dell’[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] n luca Brancadoro, presso cui è domiciliato, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA]– Agenzia per le Erogazioni in [OSCURATO:SOCIETA] , rappresentat a e difesadall’Avvocatura generale dello Stato; Sez. I–RG 2667/2021 camera di consiglio1.12.2023 controricorrente avverso la sentenza n. 2873/2020 depositat a il 15 giugno 2020 del la Corte di appello di Roma. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del1 dicembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE OSSERVA1. ― R anieri [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio S.I.N. - [OSCURATO:PERSONA] per lo Sviluppo dell’[OSCURATO:SOCIETA]deducendo quanto segue. In data 25 novembre 2005 l’ [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia per le Erogazioni in [OSCURATO:SOCIETA] aveva costituito la società [OSCURATO:SOCIETA]. , alla quale aveva attribuito il compito di gestire e sviluppare il sistema informativo agricolo nazionale. All’atto di costituzione della società, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva designato quali componenti del consiglio di amministrazione l'attore e altri due soggetti. A norma dell'art. 19 dello statuto societario il consiglio di amministrazione durava in carica dieci esercizi. Con delibera del 25 agosto 2011, l'assemblea dei soci aveva deciso di trasformareS.I.N. in società per azioni e di nominare un nuovo organo amministrativo: iniziativa, quest'ultima, assunta al dichiarato scopo di adeguare il detto organoalla disciplina normativaoperante per le società per azioni (dato che per tali società il consiglio di amministrazione non puòdurare in carica per un periodo superiore a tre esercizi). E sso Malmachi era stato quindi revocato dalla carica in assenza di giusta causa.Lo stesso ha così domandato che controparte venisse condannataal risarcimento del danno ex art. 2383, comma 3, c.c.,quantificando lo stesso in euro 120.000,00 . S.I.N. si è costituita in giudizio, domandando i l rigetto della domanda di controparte; ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA], facendo uso della prerogativa che le competeva, sostituiva della delibera assembleare, Sez. I–RG 2667/2021 camera di consiglio1.12.2023 aveva,con propria determinazione del 24 agosto 2011, provveduto a nominare i nuovi membri del consiglio di amministrazione , senza confermare, quindi, Malmachi ; ha chiesto, pertanto, di essere autorizzata alla chiamata in causa del proprio socio [OSCURATO:PERSONA], cui era riferibile l’atto di revoca. Disposta la chiamata in causa,l’[OSCURATO:PERSONA] si è costituita e ha resistito alla domanda attrice. Il T ribunale di Roma ha definito il giudizio di primo grado dichiarandoche [OSCURATO:PERSONA] era carente di legittimazione con riferimento alla domanda proposta dall'attoree condannando S.I.N. a l risarcimento del danno, il quale è stato quantificatoin euro 18.235,00 oltre interessi . 2. ― Hanno proposto appello tutte le parti del giudizio. La Corte diappello di Roma, con sentenza del 15 giugno 2020 , ha respinto tutti i gravami. Per quanto qui specificamente rileva, la Corte distrettuale ha rilevato: che S.I.N. si era limitata ad affermare la legittimazione passiva diAGEA in quanto socio di maggioranza che avrebbe deciso le sorti della societàe il mutamento degli organi societari mentre [OSCURATO:PERSONA] a veva espressamente affermato di voler agire solo nei confrontidi S.I.N.; che andavano esaminati «solo gli aspetti delle censure relativealla asserita mancanza di legittimazione in capo all'odierna appellante principale e della sussistenza o meno della giusta causa nell'ambito della revoca del [OSCURATO:PERSONA]»; che spettava alla società l'onere di dimostrare la sussistenza di una giusta causa di revoca, venendo in questioneil fatto costitutivo della facoltà di recesso senza conseguenze risarcitorie; che la cessazione di un componente del consiglio di amministrazione configurava un'ipotesi di revoca sia pure implicitadegli amministratori incompatibile con il nuovo assetto della società e che tale diverso assetto della società non costituiva giusta causa di revoca ; che, riguardo alla legittimazione passiva diAGEA andavano condivisi i rilievi svoltidal Tribunale, secondo cui la nomina degli amministratori spett a Sez. I–RG 2667/2021 camera di consiglio1.12.2023 alla società ex art. 2383 c.c.; che infatti l'amministratore espleta il proprio incarico sulla base di un rapporto di natura contrattuale con la società e prescindere dai soci che nel corso dell'assemblea abbiano votato;che una simile conclusione valeva anche per gli amministratori di società per azioni controllate dallo Stato o da enti pubblici; che in tali società l’art. 2449 c.c. c onsente allo statuto di conferire al socio pubblico la facoltà di nominareun numero di amministratori e sindaci proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, senza che con ciò sia esclusa l'instaurazione di un rapporto di natura contrattuale tra gli amministratori e la società di riferimento; che,in conseguenza, la sola società legittimata a contraddire, nella presente causa,doveva ritenersi essereS.I.N.. 3. ― Avverso detta sentenza S.I.N. ha proposto un ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Hanno depositato memoria la ricorrente e Malmachi. 4. ― Col primo motivo di ricorso si denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 106 c.p.c., 2383, comma 3 e 2909 c.c., nonché dell’art. 345 c.p.c.. Secondo la società istante, la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere automaticamente esteso al vero legittimato passivo, e cioè l’[OSCURATO:PERSONA], le domande proposte dall'attore. Viene inoltre dedotto che le questioni inerenti all a sussistenza e valutazione di una giusta causa di revoca concerneva il tema della correttezza e della buona fededella condotta della chiamata in causa: tema che era direttamente implicato nel giudizio di responsabilitàe che la Corte di appello avrebbe dovuto quindi prendere in considerazione . E’ affermato, infine, che S.I.N. aveva il potere in sede di appello di sollevare la questione relativa alla correttezza e buona fede dell'operato diAGEA« quale titolo della responsabilità circa l'illegittima revoca atteso che i fatti costitutivi di detta questione (i poteri di nomina e revoca autonomi e unilaterali) erano già stati introdotti con estrema chiarezza nel processo». Sez. I–RG 2667/2021 camera di consiglio1.12.2023 Col secondo mezzo di censura si lamentano la violazione e falsa applicazionede gli artt. 2383, comma 2, c.c. , 2449 e 1218 c.c. e la violazione dell’art. 1362 c.c.con riferimento all’art. 19 dello statuto di S.I.N., oltre che dei generali principi in materia di responsabilità contrattuale. Si rileva che nella fattispecie oggetto di causa non veniva in questione l’art. 2383c.c., ma l’art. 2449 c.c.; si assume che il potere di nomina o revoca dell'amministratore in capo all'ente pubblico non è trasferito, per effetto dell'accettazione della carica, alla società, ma resta nelle mani del socio pubblico: con la conseguenza che non è la società a valutare e a ponderare la sussistenza di una giusta causa in quanto è nell'ambito del rapporto amministratore-socioche tale profilo resta confinato e circoscritto. Si aggiunge che la ricostruzione operata dalla Corte di appello finiva con riversare su S. I.N. l e conseguenze dannose di una scelta altrui, enucleando, per tale via, «una sorta di nuova fattispecie di responsabilità oggettiva che, addirittura, supera l'eccezionalità delle attuali norme specialiin quanto prescinde non solo dalla colpae dalla colpevolezza, ma anche dalla condotta ( atteso che nulla ha fatto e nulla avrebbe potuto fareS.I.N. pe r evitare la nomina e la revoca degli amministratori di espressione del socio pubblico) e, addirittura, prescinde dal nesso causale in quanto non vi è alcuna relazione con il danno». 5. ─ La questione posta col secondo motivodi ricorso presenta rilievo nomofilattico, anche perché sulla stessa non costano precedenti di questa S.C.. Appare quindi giustificato che l’impugnazione odiernasia decisa a seguito di trattazionein pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo onde consentirne la trattazione in udienza pubblica. Così d