CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11237/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della Corte Appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso per [OSCURATO:PERSONA] e si riporta ai motivi di ricorso per Tornaselli; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza emessa in data 7 maggio 2019 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] venivano ritenuti responsabili del reato di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico, operativa in Gela con decorrenza dal mese di agosto 2013 fino al mese di aprile 2015, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicati per questo titolo di reato), e di plurimi reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana (art. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ascritti ai capi 1) e 2). Il predetto [OSCURATO:PERSONA] veniva altresì ritenuto responsabile anche del reato di associazione a delinquere dedita alla commissione di delitti in materia di armi ascritta al capo 3), in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrenti), e dei connessi reati di fabbricazione, commercio di armi da sparo clandestine, detenzione e porto in luogo pubblico di armi e detenzione di cartucce e munizionamento cui ai capi 4)-6)-8), con l'aggravante della agevolazione dell'associazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA]. Con la medesima sentenza venivano condannati [OSCURATO:PERSONA], per i reati ascrittigli al capo 4) per l'acquisto delle armi cedute dai predetti Carmelo, Majch e [OSCURATO:PERSONA], ed al capo 8) per la detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma consegnata da [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] per il concorso con [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascritto al capo 7) relativo alla detenzione e porto il luogo pubblico di un'arma clandestina e relativo munizionamento. Per tutti i predetti delitti in continuazione, sia interna che esterna, ed applicata la riduzione per il rito abbreviato: [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni undici e mesi quattro di reclusione ritenuto più grave il reato di cui al capo 1); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascrittigli ai capi 1) e 2), uniti dal vincolo della continuazione, alla pena di anni dieci di reclusione, ritenuto più grave il reato sub 1); [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni due di reclusione per i reati ascrittigli in materia di armi, in aumento alla pena già irrogata con altra sentenza irrevocabile in separato procedimento per il reato di cui all'art. 74, comma secondo, d.P.R. 309/90 oggetto di precedente giudicato; [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa.La Corte d'appello di Caltanissetta, condividendo la impostazione complessiva della motivazione della sentenza del primo grado in punto di responsabilità, riformava detta sentenza limitatamente alla pena che riduceva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad anni dieci e mesi quattro di reclusione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ferma restando la continuazione con il precedente giudicato, ad un anno e sei mesi di reclusione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad anni nove e mesi due di reclusione, confermando integralmente la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi i giudici di merito hanno fatto leva essenzialmente sulle risultanze delle intercettazioni e sulle propalazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], puntualmente riscontrate dalle parziali ammissioni degli imputati, dai rilievi investigativi di polizia giudiziaria che hanno offerto ulteriore supporto al tenore delle conversazioni intercettate, il cui contenuto, è stato riportato nella sentenza di primo grado, negli stralci più significativi e concludenti, con riferimento alla posizione di ciascun imputato. Considerati i quantitativi di sostanza stupefacente trattata dall'associazione, nello stabile contesto di un gruppo organizzato per lo spaccio sistematico di droga di varia tipologia, sia leggera che pesante, è stata esclusa la configurabilità dell'ipotesi lieve del comma 6 dell'art. 74 T.U. stup. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge e la mancanza o illogicità della motivazione con i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge per indeterminatezza della imputazione relativa al capo 1), e per nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti conseguenti. Si osserva che il riferimento al generico ruolo di partecipe e di corriere non è accompagnato da alcuna indicazione delle modalità concrete del contributo fornito al sodalizio e da ciò ne deriva anche la nullità della condanna per difetto di corrispondenza tra il fatto contestato ed il fatto giudicato. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del ruolo di partecipe di una associazione ex art. 74 T.U. stup., sebbene sia risultata carente la prova della stabilità del suo apporto, limitato ad un breve periodo dal 3 marzo all'8 aprile 2014. 2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991, (ora 416 bis.1 cod. pen.), desunta dai legami di Schembri e Pardo con l'associazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], in difetto di elementi di prova riferiti specificamente al [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione in relazione al reato di cui al capo 2), considerato che è mancata una risposta adeguata al motivo di appello con cui si era censurato il riferimento ad una attività di spaccio più ampia del più limitato periodo in cui si è manifestata la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione (dal 7 marzo all'8 aprile 2014). 2.5. Con il quinto motivo deduce l'illogicità della motivazione sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, per la mancata concessione della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, in considerazione del limitato periodo temporale in cui si è protratto il suo apporto all'associazione. 2.6. Con il sesto motivo deduce vizio della motivazione in merito al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti di cui ai capi 1 e 2 della rubrica e quelli di cui alla sentenza irrevocabile del Gip del Tribunale di Gela del 19 novembre 2014 relativa alla condotta dell'8 aprile 2014. 2.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge con riferimento alla determinazione della pena che è stata operata in violazione del divieto di reformatio in pejus attraverso una rideterminazione della pena base per il reato più grave superiore a quella irrogata dal primo giudice. 3. Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e ha chiesto l'annullamento, deducendo i seguenti motivi. 3.1. Con un primo motivo deduce vizio della motivazione in relazione alla valutazione delle censure dedotte nei motivi di appello riferiti al contenuto delle intercettazioni telefoniche ed in ambientale registrate nell'autovettura in uso al [OSCURATO:PERSONA] di cui non è stata contestata l'utilizzabilità, come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello, ma solo l'errata interpretazione del contenuto e per l'omessa valutazione delle giustificazioni fornite dall'imputato. In particolare vengono riproposte le spiegazioni fornite dall'imputato rispetto al contenuto delle conversazioni intercettate per evidenziare l'erroneità della interpretazione datane dal giudice di primo grado e che la Corte ha omesso di prendere in esame non rispondendo ai rilevi dell'appellante (prog. n. 443 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riferita - secondo l'imputato - alla detenzione del cane di [OSCURATO:PERSONA] ed alla consegna della chiave del lucchetto della sua catena e non alla consegna di droga; prog. n. 458 del 1.09.2013 in cui [OSCURATO:PERSONA] viene contattato da tale Angelo che gli chiede "un pezzo di marmo, quello bianco e non quello marrone"; prog. 476 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che gli richiede di portargli "la cazzola di ieri", rispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di avere ceduto della droga al Gagliano ma negando che costui spacciasse per suo conto;segue altra conversazione relativa allo spaccio che [OSCURATO:PERSONA] ammette di avere svolto ma in autonomia e senza alcun rapporto di affari in comune con i suoi acquirenti che spacciavano per conto proprio). Nel ricorso vengono riprodotte integralmente le parti della sentenza in cui si valorizzano le intercettazioni delle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra questi e [OSCURATO:PERSONA] a riscontro dell'attività di spaccio che i tre soggetti svolgevano insieme in accordo tra loro e con i vari pusher di cui si avvaleva il [OSCURATO:PERSONA] per lo spaccio e si rinvia poi all'atto di appello per la lettura dei motivi di appello sul punto con cui si censurava l'utilizzo in malam partem di intercettazioni intercorse tra soggetti diversi dal [OSCURATO:PERSONA]. Pedissequamente nel ricorso si passano in rassegna i contenuti delle intercettazioni oggetto delle censure articolate nei motivi di appello nelle lettere M,N,0 dell'atto di appello, mentre per il motivo sub P, l'unico che sarebbe stato esaminato dalla Corte di merito, relativo alle dinamiche associative conseguenti all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato travisato perché inteso diversamente da come spiegato dall'imputato 3.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in merito all'aggravante dell'art. 7 I. 203/1991(ora 416 bis. 1 cod. pen.). Anche in questo motivo il ricorso si ripropone il testo della sentenza di appello con cui è stata riconosciuta l'aggravante in parola per evidenziarne il carattere di motivazione apparente perché non vengono indicate le fonti di prova da cui è stata tratta la consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell'appartenenza del Pardo ad una associazione mafiosa e da dove sia stata desunto il suo "atteggiamento di deferenza" e rispetto nei suoi confronti, atteso che nessun atto di indagine riprende contatti, colloqui e traffici illeciti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Con il terzo motivo si censura il mancato riconoscimento del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/90 rispetto alle cessioni di sostanza stupefacente ed il comma 6 rispetto al delitto associativo di cui all'art. 74 dello stesso [OSCURATO:PERSONA] stup. in assenza di sequestri effettuati a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in merito alle cessioni di sostanza stupefacente ammesse dall'imputato che ha però negato di avere mai dato direttive o ricevuto ordini o ripartito guadagni con l'associazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. 3.5. Con il quinto motivo deduce contraddittorietà della motivazione in relazione ai capi 3,4,6 e 8 dell'imputazione in materia di armi, per avere la Corte dato credito alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che non potevano essere utilizzate per avere il [OSCURATO:PERSONA] interrotto il suo percorso collaborativo e ritrattato le precedenti dichiarazioni.Inoltre non sarebbe stato dato il giusto valore alle dichiarazioni rese dal predetto collaboratore nel giudizio ordinario in separato procedimento prodotte dalla difesa in cui si riportano degli stralci ritenuti rilevanti. Viene poi riportata la parte della motivazione della sentenza di primo grado in cui si valuta la rilevanza di una serie di conversazioni intercettate relative alla consegna di una arma da fuoco, indicata come "quella cosa" che [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto a [OSCURATO:PERSONA], e della cui consegna sarebbe stato incaricato [OSCURATO:PERSONA], dopo avere avuto una discussione con il proprio suocero ed il cognato che aveva il giorno prima minacciato con una mazza da baseball. Nella censura respinta dalla Corte di appello e che qui si ripropone si assume che non si trattava di una pistola ma della stessa mazza da baseball. Si ripropongono le censure articolate nei motivi di appello con riferimento poi ad altre specifiche intercettazioni riferite al possesso di armi da parte dei germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e sulla stabilità dei rapporti familiari che non avrebbero ricevuto alcuna risposta da parte della Corte di appello, come anche i rilievi relativi al contenuto delle intercettazioni sulla cui base è stata ritenuta provata la consegna al [OSCURATO:PERSONA] di un'arma da fuoco modificata di cui al capo 8 ed il prezzo di favore che veniva praticato al predetto rispetto agli altri clienti (pag. 158 della sentenza del Gip). In particolare la Corte di merito nulla dice sul carattere meramente congetturale di dette conversazioni in ordine al tipo di arma venduta senza appositi accertamenti balistici. Vengono poi riportati i brani della sentenza di primo grado relativi all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], ed alle prove da sparo effettuate in contrada [OSCURATO:PERSONA], all'esplosione dei colpi registrati ed alle riprese effettuate da una videocamera di sicurezza del [OSCURATO:PERSONA] mentre esplodeva i colpi ed il figlio Majch che assisteva coprendosi le orecchie, cui faceva seguito il rinvenimento a seguito di un controllo di polizia dell'autovettura di ritorno a Gela con a bordo [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio Majch di una pistola semiautomatica tipo Beretta calibro 98, munizionamento vario, e del rinvenimento presso l'abitazione di Gela di [OSCURATO:PERSONA] nel terrazzo di una carabina, di un silenziatore artigianale, di arnesi per la modifica di armi, nonchè cartucce varie, che hanno portato al suo arresto con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA]. Si ripropongono le medesime censure con cui si era evidenziata l'assenza del dolo, la circostanza dell'esito negativo della perquisizione svolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3.6. Con il sesto motivo deduce apparenza e contraddittorietà della motivazione per l'omessa valutazione di una memoria difensiva di cui non si fa cenno nella sentenza di primo grado e che ne avrebbe determinato la nullità in forza della richiamata giurisprudenza di legittimità.3.7. Con il settimo motivo deduce apparenza e contraddittorietà della motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sul diniego del comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/90 e sui criteri adottati in sede di determinazione della pena ridotta per ragioni di equità sostanziale non meglio specificata. 4. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] vengono articolati i seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza di appello che in modo contraddittorio avrebbe riconosciuto la parziale fondatezza del motivo con il quale era stato richiesta l'assoluzione per divieto di un secondo giudizio sul medesimo fatto, per poi riconoscere invece la continuazione tra i reati per cui si procede e quelli già giudicati con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 26 marzo 2018, irrevocabile il 17 ottobre 2018. 4.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in merito alla determinazione della pena in aumento a quella già irrogata con il precedente giudicato, senza precisare la pena base per il reato più grave, né individuare la pena per ciascuno dei reati satellite (capi 4 e 8) così da poterne scrutinare il ragionamento, nonché per eccessività dell'aumento rispetto a quelli già stabiliti nelle altre sentenze definitive. 5.Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] vengono articolati i seguenti motivi. 5.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in merito alla valutazione del compendio probatorio costituito da poche intercettazioni inidonee a dimostrare l'appartenenza in pianta stabile dell'imputato alla associazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di un solo episodio riferito ad un suo intervento per nascondere la droga e di pochi contatti con Pardo e Schembri e dell'emersa attività di spaccio svolta in collaborazione con altri soggetti affilati ad un gruppo diverso dai Rinzivillo, seppure sempre inserito in [OSCURATO:PERSONA] (clan Emmanuello). 5.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi associativa di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/90 e del comma 5 dell'art. 73 dello stesso [OSCURATO:PERSONA]., in difetto di specifici riferimenti alla persona di [OSCURATO:PERSONA]. 5.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge 203/90, sotto il profilo della valorizzazione della sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] annullata dalla Corte di Cassazione nel procedimento "Malleus" ed in contrasto con la natura soggettiva di detta aggravante quanto alle finalità. Mentre con riferimento all'utilizzo del metodo mafioso si censura il richiamo alle condotte di [OSCURATO:PERSONA] senza chiarire i rapporti con il ricorrente. 5.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. per omessa motivazione sulle ragioni del diniego delle attenuanti generiche- 5.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 81 cod.pen. per il diniego della continuazione rispetto al fatto del 7 marzo 2014 relativo alla detenzione di sostanza stupefacente in occasione del suo arresto. Sebbene il contesto criminoso fosse lo stesso, atteso che la partecipazione al reato associativo si riferisce al periodo compreso tra l'anno 2013 ed il 2015 e considerato che si trattava della detenzione di sostanza stupefacente avvenuta nello stesso contesto temporale, la Corte ha illogicamente escluso la continuazione per la rilevata differenza del contesto criminoso oltre che temporale. 6. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] vengono articolati i seguenti motivi. 6.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in merito alla conferma della condanna per il reato di cui al capo 7 (artt. 110 cod. pen., 23 commi 3 e 4 legge 110/1975 per aver detenuto e portato il luogo pubblico un'arma clandestina e relativo munizionamento in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (in Gela il 6 novembre 2013). Si obietta che l'unica fonte di prova è data dalle intercettazioni del 6 e 16 novembre 2013, relative ad una utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA], compagna del Tomaselli, senza la dimostrazione che l'utilizzatore sia stato il Tomaselli. In secondo luogo, in ordine al contenuto delle intercettazione, il riferimento dei due interlocutori ad un oggetto che si era rotto e che andava riparato perché non si accendeva non può essere inteso come avente ad oggetto certamente un' arma, considerata la possibilità che si trattasse di un piccolo elettrodomestico, della cui rivendita si occupava la compagna del ricorrente. 6.2. Con il secondo motivo deduce vizi..o della motivazione sul rilevo che ove effettivamente il [OSCURATO:PERSONA] detenesse un laboratorio per modifica armi giocattolo, non si può escludere che l'imputato abbia venduto solo una pistola giocattolo senza sapere della sua trasformazione in un'arma idonea allo sparo, in difetto della prova della conoscenza degli intenti criminosi del [OSCURATO:PERSONA]. 6.3. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione in ordine alla prova della cessione di un'arma clandestina, potendosi essere trattato della consegna di una delle due pistole regolarmente detenute dal Tomaselli per una semplice riparazione con conseguente riqualificazione del fatto ai sensi del reato contravvenzionale di omessa custodia di armi di cui all'art. 20 bis legge 110/1975, punito con la pena dell'arresto. 6.4. Con il quarto ed ultimo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonché per l'eccessiva quantificazione della pena, tenuto conto delle difficoltà economiche in cui versava e della risalenza dei fatti a sei anni addietro. [OSCURATO:PERSONA] 1. In linea generale si deve rilevare che i motivi di ricorso di tutti gli imputati in punto di pretesa violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione della sentenza impugnata, circa la ricostruzione probatoria dei fatti e il giudizio di attribuzione della responsabilità per i reati ad essi rispettivamente ascritti, si palesano manifestamente infondati e per taluni versi aspecifici e meramente riproduttivi delle censure da essi già svolte in sede di gravame e motivatamente disattese dai giudici di appello. Entrambi i giudici di merito hanno invero condiviso la ricostruzione probatoria delle vicende con un comune apparato argomentativo, caratterizzato da linearità espositiva e congruità logica. Il quadro probatorio dei singoli episodi criminosi, nei termini analiticamente illustrati dal giudice di primo grado con dovizia di dettagliati riferimenti, imputazione per imputazione, risulta saldamente ancorato non solo agli esiti delle operazioni investigative, concluse con l'arresto dei protagonisti, ma anche all'inequivoco tenore delle conversazioni intercettate. Di quest'ultime, già ampiamente richiamate nella sentenza di primo grado e il cui contenuto appare chiaro, sono stati trascritti in motivazione gli stralci più significativi, con puntuale riferimento alle imputazioni formulate nei confronti di ciascun imputato. I giudici di merito, dopo avere preso in esame e disatteso ogni argomento richiamato dalle difese a sostegno delle prospettate ipotesi alternative, hanno quindi tratto il concorde convincimento della responsabilità dei ricorrenti. Nello stesso tempo, hanno ritenuto prive di pregio le tesi in subordine avanzate e già respinte dal primo giudice, in ordine alla pretesa qualificazione dei fatti come di lieve entità ex art. 73, comma 5, e 74, comma 6, d.P.R. 309/90. E ciò alla luce dei dati inconfutabili relativi alla consistenza e alla frequenza dell'attività di spaccio, al numero degli acquirenti, allo svolgimento dell'attività nel contesto di un gruppo organizzato per lo spaccio sistematico di droga leggere,/ e pesante sul territorio, e tenuto conto delle emergenze valorizzate che attestano la disponibilità di quantitativi rilevanti di sostanza stupefacente, come dimostrano le acquisizioni probatorie correlate agli arresti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per il rinvenimento del c.d. libro mastro dell'associazione con l'indicazione di cifre per diverse migliaia di euro, di cui a pag. 105 sentenza di primo grado, ed il sequestro di kg. 2,180 di marijuana in occasione dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA]). Alla luce di tali considerazioni è evidente la infondatezza delle doglianze dei ricorrenti in punto di responsabilità, posto che l'intero apparato argomentativo delle sentenze dei giudici di merito muove attorno alla ricostruzione dei fatti offerta dagli elementi probatori valutati nel loro complesso. Poiché entrambi i giudici di merito hanno argomentato con considerazioni scevre da illogicità manifesta e corrette in diritto, risulta evidente che i ricorrenti nella sostanza sollecitano una non consentita rilettura delle emergenze probatorie, pure a fronte di una motivazione - quella della Corte territoriale - puntualmente argomentata in fatto, perciò insindacabile da parte della Corte di legittimità. 2. Risultano, invece, fondati i motivi dedotti in ordine alla circostanza aggravante prevista dall'art. 446-bis.1 cod. pen., che possono essere trattati congiuntamente e che vanno accolti per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza necessità di ulteriori approfondimenti, per la debolezza degli elementi valorizzati nel giudizio di merito a loro carico, mentre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento sul punto va disposto con rinvio, emergendo una diversa e maggiore consistenza degli elementi a carico del predetto per il coinvolgimento anche nella fornitura di armi ad affiliati alla associazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991, (ora 416-bis.1 cod. pen.), desunta dai legami di Schembri e Pardo con l'associazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare come risulti erroneo il riferimento all'appartenenza dei predetti sodali all'associazione mafiosa per desumerne la finalità da parte dei predetti di assecondare e perseguire gli scopi della predetta associazione, senza la prova di una correlazione tra l'associazione dedita al traffico degli stupefacenti e quella mafiosa. Va ricordato che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734). Si rende pertanto necessario verificare innanzitutto se il compartecipe, intraneo all'associazione mafiosa, abbia agito con l'intento di favorire l'associazione mafiosa di appartenenza e, in secondo luogo, che anche gli altri compartecipi estranei all'associazione mafiosa ne fossero a conoscenza. La Corte territoriale ha ritenuto la ricorrenza della suddetta aggravante in considerazione dell'appartenenza dei capi del sodalizio dedito al traffico di stupefacenti (Schennbri-Pardo) a detta associazione mafiosa, senza spiegare da quali elementi potesse trarsi il convincimento che il traffico di stupefacenti curato e gestito dal sodalizio criminale di cui facevano parte anche i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fosse rivolto a favorire gli scopi dell'associazione mafiosa operante sul territorio e desumerne la ricorrenza dell'aggravante dell'ipotesi di cui all'art. 7 L. 203/91, nella duplice forma dell'agevolazione dell'attività criminale di una associazione mafiosa e dell'avvalersi delle condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dalla appartenenza di alcuni degli associati a un'associazione di stampo mafioso. Tale valutazione appare evidentemente carente perché, innanzitutto, identifica le finalità e gli scopi dei singoli associati ad una associazione mafiosa con quelli dell'associazione stessa. Non trattandosi di soggetti che rivestivano ruoli di vertice anche in seno all'associazione mafiosa, non . può nel caso di specie neppure applicarsi quell'orientamento consolidato di legittimità secondo cui quando la condotta di agevolazione abbia per beneficiario il vertice di una associazione mafiosa, nella persona del capomafia, e si riferisca al "core business" della stessa associazione, in quanto costituente la sua fondamentale attività criminale, gli interessi del capo e quelli dell'associazione si identificano (Sez. 5, n. 17979 del 5/03/2013, Iamonte, Rv.255517). Pur a voler ritenere provato che i promotori dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti fossero partecipi di una associazione mafiosa, ciò non è sufficiente per ritenere dimostrato che i predetti perseguissero gli scopi e finalità dell'associazione mafiosa anche con riferimento al traffico di stupefacenti da essi gestita in piena autonomia attraverso un gruppo più ristretto di persone, e a maggior ragione, che i sodali estranei all'associazione mafiosa, fossero consapevoli che l'attività di narcotraffico che costituiva l'oggetto del sodalizio di cui erano partecipi fosse gestita nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. La considerazione che il traffico di stupefacenti in un territorio ad alta intensità mafiosa come quello gelese risponda necessariamente ed in ogni caso agli scopi dell'associazione mafiosa non può essere basata su mere petizioni di principio, ma deve essere supportata da adeguati elementi di prova che nella fattispecie in esame risultano essere stati poco approfonditi anche con riferimento agli apporti conoscitivi offerti dai collaboratori di giustizia che non hanno supportato concordemente tale assunto.Quanto poi alla ritenuta sussistenza della medesima aggravante declinata anche nella sua forma oggettiva dell'essersi avvalso del metodo mafioso, appare evidente l'illogicità e la carenza di motivazione sul punto, non essendo evidentemente sufficiente il mero riferimento a condotte violente e minacciose poste in essere nei confronti di un consumatore che non aveva adempiuto al proprio debito relativo al pagamento del prezzo della droga acquistata, senza alcuna evocazione della contiguità ad una associazione mafiosa e senza la rappresentazione oggettiva di elementi tali da distinguere le istanze prevaricatrici provenienti da gruppo criminale mafioso piuttosto che da un comune gruppo criminale. Con riguardo alle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, il riferimento al ruolo svolto dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] nel contesto non solo del traffico degli stupefacenti ma anche in materia di armi, rende necessario verificare se le condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] in seno ai due sodalizi di cui è risultato partecipe, fossero connotate dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa di cui Pardo faceva parte, sia con riferimento al traffico degli stupefacenti e sia con riferimento ai reati ascritti ai capi 3) e 4) in materia di armi, tenendo però sempre conto della differenza che esiste tra agevolare gli scopi dell'associazione mafiosa e la finalità di favorire semplicemente un membro di detta associazione, essendo sempre necessario l'accertamento della funzionalità della condotta posta in essere rispetto all'agevolazione delle attività e finalità del sodalizio criminoso nel suo complesso. Si deve qui ribadire il principio, cui si dovrà attenere il giudice di rinvio, secondo cui in tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203 (ora trasfusa nell'art. 416- bis.l. cod. pen,), richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, nè il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione (Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, Rv. 265359). 3. Passando all'esame più analitico dei singoli ricorsi, ed incominciando dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi la manifesta infondatezza del primo motivo relativo alla dedotta nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti conseguenti per indeterminatezza della imputazione relativa al capo 1), si deve ricordare che detta nullità ha natura relativa e, in quanto tale, non è rilevabile allorchè l'imputato abbia avanzato la richiesta del giudizio abbreviato, perché la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa, e ciò in applicazione anche di quanto espressamente previsto dall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. Peraltro nel caso di specie non si ravvisa neppure la dedotta genericità, per la specifica contestazione del ruolo di corriere che è stato ascritto all'imputato, quale partecipe dell'associazione descritta al capo 1. 4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo in merito alla carenza di prova della stabilità del suo apporto, limitato ad un breve periodo dal 3 marzo all'8 aprile 2014. Nella motivazione della sentenza impugnata in modo non illogico è stata attribuita rilevanza decisiva alla disponibilità incondizionata che l'imputato ha offerto agli scopi dell'associazione attraverso il ruolo di corriere dal medesimo svolto, circostanza emersa dalle intercettazioni in cui è stato dato rilievo anche alle conversazioni con il soggetto individuato come il capo dell'associazione ([OSCURATO:PERSONA]) del 3 marzo 2014, quindi precedenti all'arresto dell'altro sodale [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il 7 marzo 2014. Il fatto poi che l'attività del [OSCURATO:PERSONA] sia stata accertata per il limitato arco temporale di circa un mese, non appare significativa ai fini dell'esclusione di un'adesione al programma criminoso, atteso che, come più volte affermato da questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo, assumendo rilievo anche forme di partecipazione destinate, "ah origine" ad una durata limitata nel tempo (Sez. 5, n.18756 del 08/10/2014, Buondonno, Rv. 263698). L'attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce, invero, un elemento indiziante di grande rilevanza, ai fini della dimostrazione della appartenenza ad essa, quando attraverso le modalità esecutive ed altri elementi di prova possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo che dimostrino la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati. Pertanto, anche la partecipazione ad un episodio soltanto della attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell'appartenenza all'associazione, quando dalla partecipazione al singolo episodio sia desumibile "l'affectio societatis" dell'agente. Nel caso di specie le conversazioni richiamate nelle sentenze di primo e secondo grado con [OSCURATO:PERSONA] sono state apprezzate, al di là dalla consumazione di specifici reati, come indice della tendenziale durevole disponibilità offerta dall'imputato, con l'impiego della propria autovettura, nota anche al fornitore ragusano della sostanza stupefacente, per effettuare i trasporti di droga necessari ad assicurare la continuità dell'attività criminale del sodalizio, anche prima dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA], essendosi considerato anche il fatto che la cessazione del vincolo è dipesa dall'arresto dell'8 aprile 2014, eseguito in occasione del trasporto di kg. 2,180 di sostanza stupefacente, quindi non già per una volontaria e deliberata previa determinazione di un termine di durata della sua partecipazione al sodalizio e dopo una precedente analoga operazione nel mese di marzo dello stesso anno che non è stata portata a compimento. Il ripetersi di modalità operative costanti per il rifornimento della sostanza stupefacente, in un limitato arco temporale, danno conto sia di un'associazione stabilmente dedita alla commissione di episodi delittuosi di cui all'art. 73, ma anche dell'impiego di mezzi e persone, ricoprenti ciascuna un preciso ruolo e sulle quali il sodalizio può fare assoluto affidamento per la riuscita delle molteplici e ripetitive operazioni, che connotano la indeterminatezza del suo programma criminoso. Lo specifico ruolo di corriere svolto da [OSCURATO:PERSONA], funzionale all'associazione, compiuto con la coscienza e volontà di fare parte dell'organizzazione è stato correttamente desunto dal contenuto delle intercettazioni attestanti la intensità ed abitualità del rapporto criminoso intercorso tra l'imputato ed i soggetti ritenuti i principali promotori e organizzatori del traffico di stupefacenti (Schembri e Pardo) e dalla stessa conoscenza che di tale appartenenza aveva il fornitore della sostanza stupefacente (vedi conversazioni riportate a pag. 111 della sentenza di primo grado sull'utilizzo dell'Alfa 147 dell'imputato, richiamate nella sentenza impugnata). 6. Prescindendo dal terzo motivo già valutato come fondato rispetto all'aggravante mafiosa, deve ritenersi fondato anche il quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Nel capo di imputazione sub 2) è contenuto un generico riferimento ad una attività di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi degli artt.81,110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 senza alcuna specificazione dei singoli episodi di cessione e detenzione ascritti al [OSCURATO:PERSONA]. Nella sentenza impugnata, come anche in quella di primo grado, risulta mancante una risposta adeguata al motivo di appello con cui è stato censurato il riferimento ad una attività di spaccio più ampia del più limitato periodo in cui si è manifestata la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione (dal 7 marzo all'8 aprile 2014). È noto che il concorso nei reati-fine non può discendere dalla mera veste di partecipe al reato associativo, occorrendo che sia specificato il concreto apporto prestato dal partecipe all'associazione rispetto ai singoli reati-fine, che devono anch'essi essere puntualmente specificati. Sebbene la nullità del relativo capo di imputazione non sia stata dedotta ed anzi possa ritenersi sanata dalla scelta del giudizio abbreviato, tuttavia la mancata specificazione dei reati-fine addebitati all'imputato [OSCURATO:PERSONA] non consente di verificare la fondatezza dell'affermazione di responsabiltà perché incide sulla sussistenza dei presupposti del concorso di persone nel reato che non può essere ravvisato rispetto alla totalità indistinta delle attività di spaccio curate dall'associazione. È pacifico il principio che in materia di reati associativi, il ruolo di partecipe rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sè solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, giacchè dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente" (in tal senso, vedi Sez. 6, n. 3194 del 15/11/2007, Saltalamacchia, Rv. 238402). Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo 2, ascritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi verificare e specificare i singoli reati-fine rispetto ai quali possa ravvisarsi il contributo effettivo, causalmente rilevante o anche solo agevolatore, morale o materiale, posto in essere dal predetto imputato, dovendosi in caso contrario propendere per la sua assoluzione da detta imputazione. Infondati ed in parte inammissibili sono i residui motivi di [OSCURATO:PERSONA], sia in tema di bilanciamento delle circostanze e sia in tema di continuazione con il reato già giudicato con la sentenza irrevocabile del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Gela del 19 novembre 2014 relativa alla condotta dell'8 aprile 2014. Il dedotto diniego immotivato del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva è manifestamente infondato, essendo la motivazione sul punto della Corte territoriale non illogica per avere valorizzato come significativo e non minimale il contributo dato dall'imputato agli scopi dell'associazione per il ruolo di corriere dal medesimo svolto, avendone comunque apprezzato il profilo della durata attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con la recidiva contestata.Il sesto motivo in merito al mancato riconoscimento della continuazione con altro precedente giudicato è inammissibile perché con esso si introduce una questione di fatto che implica l'accertamento del presupposto dell'identità del disegno criminoso che non risulta essere stata dedotta nel corso del giudizio di merito e neppure nei motivi di appello, e che, pertanto, non può essere evidentemente avanzata per la prima volta in sede di giudizio di legittimità. La questione relativa al trattamento sanzionatorio, sebbene infondata perché articolata sulla base della mera omissione materiale nella motivazione della sentenza di appello del computo della pena riferita all'aumento per l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., risulta comunque assorbita dal disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la conseguente esclusione dell'anzidetta aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], nonché per effetto dell'annullamento disposto con rinvio per l'accertamento della responsabilità per il capo 2, che implica in ogni caso una nuova rideterminazione della pena. 7. Passando all'esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], prescindendo dal motivo afferente l'aggravante mafiosa già trattato ed accolto, si deve rilevare in parte la infondatezza ed in parte l'inammissibilità di tutti i residui motivi. Inammissibili sono tutte le riproposizioni delle stesse censure dedotte nei motivi di appello riferiti al contenuto delle intercettazioni di cui è stata contestata l'errata interpretazione del contenuto e l'omessa valutazione delle giustificazioni fornite dall'imputato. Si tratta di censure meramente fattuali, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In particolare, la lettura alternativa della difesa secondo cui le condotte di spaccio ammesse dal [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero riconducibili ai rapporti intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si basano su argomenti che sono stati respinti già nella sentenza di primo grado per la rilevanza attribuita tanto alle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che al contenuto delle intercettazioni ai fini sia della prova del reato associativo che dell'adesione ad essa del [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di censure articolare anche in modo generico perché il ricorrente si limita a reiterare i motivi di appello con la generica critica che la Corte avrebbe omesso di esaminarli in toto, riportando nel ricorso stralci interi della sentenza di primo grado, senza la specificazione delle omissioni e carenze di motivazione e senza considerare la piena legittimità della motivazione per relationem, allorchè le doglianze difensive siano state già prese in esame e respinte dalla sentenza di primo grado. In ogni caso occorre ricordare che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. Quanto al terzo motivo in merito al mancato riconoscimento del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/90 rispetto alle cessioni di sostanza stupefacente ed il comma sesto rispetto al delitto associativo di cui all'art. 74 dello stesso [OSCURATO:PERSONA] stup. valgono le considerazioni già espresse nella premessa generale relativa all'esame congiunto dei motivi comuni dedotti dai ricorrenti. Ugualmente inammissibili sono tutte le censure articolate nel quinto motivo in relazione ai capi 3,4,6 e 8 dell'imputazione in materia di armi, mirate a valutazioni di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità. Le attività criminali svolte con il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel laboratorio del padre [OSCURATO:PERSONA], in cui le armi a salve venivano trasformate in armi micidiali, non risultano provate solo sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ma anche sul contenuto delle intercettazioni e delle altre risultanze investigative attestanti il rinvenimento di armi e che hanno portato all'arresto del citato [OSCURATO:PERSONA] ed alla sua condanna in separato giudizio. Quanto poi alla dedotta parziale ritrattazione delle dichiarazioni rese da parte del predetto collaboratore, nelle sentenze di merito ne è stato dato atto per riconoscere tuttavia credibilità alle originarie versioni perché riscontrate dalle risultanze delle intercettazioni e dagli altri elementi di prova valorizzati in modo non illogico ai fini dell'accertamento dei reati in materia di armi con motivazione conforme nei due gradi di merito, e quindi con piena legittimità della motivazione per relationem. 8. Inammissibile per genericità è anche il sesto motivo per l'omessa valutazione di una memoria difensiva di cui non si fa cenno nella sentenza di primo grado ma di cui neppure il ricorrente specifica il contenuto attraverso la indicazione delle circostanze rilevanti ai fini della decisione che sarebbero rimaste prive di adeguata valutazione.Si deve al riguardo richiamare il principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511). Inammissibile è, infine, anche il settimo motivo in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di determinazione della pena trattandosi di censure genericamente formulate ed attinenti al merito della scelta sanzionatoria. 9. Procedendo ora all'esame dei ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rilevata l'infondatezza del primo motivo con cui si denuncia il vizio di motivazione della sentenza di appello per avere riconosciuto come parzialmente fondato il motivo con il quale era stata richiesta l'assoluzione per divieto di un secondo giudizio sul medesimo fatto rispetto ai reati già giudicati con la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 26 marzo 2018, irrevocabile il 17 ottobre 2018. Al riguardo, si deve rilevare che la Corte di appello ha inteso solo evidenziare che i fatti per cui si procede sono assimilabili sotto il profilo del disegno criminoso a quelli già giudicati, essendo identiche le modalità di consumazione, ma non ha affatto affermato che si tratti degli stessi fatti-reato già giudicati. Sul punto anche il motivo di ricorso è generico, come generica è la stessa descrizione dei reati-fine di cui al capo 4 per l'omessa indicazione delle armi oggetto delle lavorazioni effettuate da parte dei [OSCURATO:PERSONA] per conto di Pardo essendovi un generico riferimento a fatti commessi fino al giugno del 2014. D'altra parte non essendo stato chiarito neppure da parte del ricorrente quali sarebbero i fatti già coperti dal giudicato e non avendo mosso alcuna censura in merito alla genericità del capo di imputazione per indeterminatezza, il motivo stesso appare affetto da genericità assoluta tale da renderne inammissibile la valutazione in questa sede. Peraltro, non essendo stata addotta una completa e totale assimilazione tra i reati oggetto dei separati giudizi, neppure con riguardo al tempo di commissione dei reati, essendo anzi le imputazioni per cui si procede riferite pacificamente ad un periodo temporale diverso e più lungo di quello già coperto dal giudicato, si deve ritenere che il riconoscimento della continuazione nella sentenza impugnata rispetto ai fatti già giudicati abbia di fatto reso priva di qualsiasi utile rilievo la specifica indicazione delle condotte ritenute parzialmente coperte dal giudicato.10. Infondato è anche il secondo motivo in merito alla determinazione della pena in aumento a quella già irrogata con il precedente giudicato, senza specifica indicazione della pena base per il reato più grave, né l'indicazione della pena irrogata per ciascuno dei reati satellite (capi 4 e 8), che la Corte di appello ha ridotto rispetto a quella irrogata nella sentenza del primo grado. Si deve considerare che la pena nei confronti del ricorrente è stata determinata a titolo di aumento per la continuazione con il reato separatamente già giudicato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309/90, ritenuto il più grave e per il quale il Pardo era stato già condannato. Mentre il primo giudice aveva specificato in anni due di reclusione la pena per il capo 4) ed in un anno quella per il capo 8), ridotta infine la complessiva pena di anni tre a quella di due anni per la riduzione di 1/3 per il rito abbreviato, la Corte di appello ha operato una riduzione delle pene stabilite in aumento per i predetti reati, ritenuti satelliti rispetto a quello più grave già giudicato, senza specificare l'entità delle riduzione da imputare a ciascuno dei predetti capi. Si deve ricordare che con la sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno affermato il principio secondo cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene). Cionondinneno, pur aderendosi a detto orientamento, non deve essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sullo specifico punto in esame perché può ritenersi che la Corte di merito abbia inteso senz'altro mantenere inalterata la proporzione della pena irrogata per il capo 4 in misura doppia rispetto a quella irrogata per il capo 8 così come stabilita dal primo giudice, e che quindi la pena per i predetti capi, individuati come reati satellite rispetto al più grave reato già giudicato, sia rimasta immutata sotto il profilo delle proporzioni della complessiva riduzione di mesi sei intervenuta in grado di appello. Pertanto, in definitiva può ritenersi che la pena irrogata per il capo 4) sia corrispondente a quella di un anno di reclusione, mentre quella residua di mesi sei sia da imputare al capo 8), dovendosi ritenere immutata la proporzione tra le 19 T pene irrogate per i predetti capi dal primo giudice, pur nel silenzio della motivazione sul punto da parte del giudice del secondo grado. In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato. 11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato con riguardo al motivo già esaminato sulla circostanza dell'aggravante mafiosa, che deve essere esclusa nei suoi confronti, come nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per le ragioni già sopra illustrate nella parte relativa all'esame del comune motivo proposto dai predetti imputati, non essendo necessaria una nuova valutazione di merito su tale punto, diversamente da quanto ritenuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. È altresì fondato il motivo dedotto in relazione all'art. 81 cod. pen. per il diniego della continuazione rispetto al fatto-reato del 7 marzo 2014 relativo alla detenzione di sostanza stupefacente in occasione del suo arresto. Sebbene il contesto criminoso sia risultato il medesimo, posto che la partecipazione al reato associativo si riferisce al periodo compreso tra l'anno 2013 ed il 2015, la Corte ha illogicamente escluso la continuazione per la rilevata differenza del contesto criminoso oltre che temporale. La motivazione del rigetto appare anche contraddittoria rispetto alla ritenuta continuazione tra il reato associativo ascritto al capo 1) ed i reati-fine di cui al capo 2), che sono stati invece ricondotti tutti ad un medesimo disegno criminoso. Si impone, pertanto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento con rinvio sullo specifico punto della sentenza impugnata per nuovo giudizio sulla valutazione circa la sussistenza della continuazione con i reati già giudicati e per nuova determinazione della pena, che dovrà tenere conto, in ogni caso, della disposta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. oltre, se del caso, della continuazione con i reati già giudicati con la sentenza irrevocabile, relativi ai fatti del 7 marzo 2014. 12. Manifestamente infondati ed in parte inammissibili sono tutti i residui motivi proposti dal predetto ricorrente. In particolare inammissibile per genericità è il primo motivo in merito alla valutazione del compendio probatorio con cui si ripropongono le stesse censure in fatto motivatamente respinte dalla sentenza di appello e che mettono in discussione la valenza ed il contenuto delle intercettazioni e delle risultanze delle videoriprese attestanti l'attività di spaccio svolta dal [OSCURATO:PERSONA], in seno al sodalizio, fino all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e poi proseguita anche dopo, pure se in collaborazione con altri nuovi sodali.La tesi difensiva dello spacciatore isolato è stata respinta sia dal primo Giudice che dal Giudice dell'appello sulla base del ruolo di custode della sostanza stupefacente agli ordini di [OSCURATO:PERSONA] e di pusher per conto dell'associazione, emerso dalle intercettazioni. Nella sentenza di primo grado (da pag.83 a pag. 107) vengono esaminate le intercettazioni e le videoriprese, i contatti con Pardo e Schembri, nonché si precisa che il giorno del suo arresto del 7 marzo 2014 è stato trovato in possesso, oltre che di sostanza stupefacente e di una pistola con canna modificata, anche di un quaderno con cifre e nomi ritenuto il "libro mastro" degli incassi, con la descrizione di somme ragguardevoli (26.383 euro) ed una annotazione ritenuta indirizzata a [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base dei descritti elementi la Corte territoriale, conformemente a quanto ritenuto dal primo giudice, in base alla chiara decifrabilità delle conversazioni, ha ritenuto la piena compartecipazione dell'imputato ai fatti in contestazione. Per quanto concerne le ulteriori questioni proposte dall'imputato, esse si traducono in un'inammissibile sollecitazione ad una valutazione alternativa del medesimo materiale probatorio già esaminato dal Tribunale e dai giudici d'appello e, quindi, in un ulteriore giudizio di merito, come tale non consentito in questa sede. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Infine, anche le censure relative al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche non colgono nel segno, trattandosi di censure genericamente formulate ed attinenti al merito della scelta sanzionatoria. 13. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Le censure del ricorrente riproducono in modo speculare tutte le medesime doglianze in fatto già valutate e respinte tanto dal primo giudice che nella sentenza di appello. Quanto al primo motivo si osserva che il contenuto delle intercettazioni del 6 e 16 novembre 2013, relative all'utenza intestata alla compagna del Tomaselli, è stato non solo valutato in modo non illogico nelle sentenze di merito, ma ne è stata anche confermata la riferibilità al ricorrente sulla base di elementi di fatto non suscettibili di nuova valutazione in sede di legittimità, atteso che la sua identificazione è stata riscontrata dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] si rivolge al suo interlocutore chiamandolo con il suo nome. 21 Y La chiave di lettura seguita nel giudizio di merito è poi coerente sul piano logico al contesto delle altre conversazioni che dimostrano come [OSCURATO:PERSONA] non si occupasse di elettrodomestici ma di armi e che il Tomaselli fosse un appassionato di armi, avendo il porto d'armi e possedendo altre armi sia pure regolarmente dichiarate. Anche il secondo motivo è inammissibile perché sollecita una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio, in merito alla conoscenza degli intenti criminosi del [OSCURATO:PERSONA], palesata sempre dalle intercettazioni comprovanti la collaborazione offerta dal Tomaselli grazie alla vendita di armi non funzionanti che [OSCURATO:PERSONA] provvedeva a trasformare in armi micidiali. Tutte le altre censure dedotte con il terzo motivo sono parimenti volte a sollecitare la preferenza per la diversa versione difensiva di una consegna di armi da riparare lecitamente detenute dal ricorrente, ai fini dell'invocata differente qualificazione del fatto ai sensi del reato contravvenzionale di omessa custodia di armi di cui all'art. 20 bis legge 110/1975, che è stata già respinta sempre sulla base del contenuto delle intercettazioni per il riferimento non già alla riparazione di armi idonee allo sparo, come quelle regolarmente detenute dall'imputato, ma alla trasformazione di armi a salve. Va, in definitiva, ribadito che esula dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Infine, con riferimento all'ultimo motivo anche per Tomaselli la sentenza della corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto il rigetto della concessione delle attenuanti generiche, si fonda proprio sui parametri di cui all'art. 133, cod. pen., considerati di valore assorbente, ed, in particolare sulla particolare gravità oggettiva delle condotte (cfr. p. 62), sicché la motivazione sul punto non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica o contraddittoria. 14. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno rigettati per i residui motivi diversi da quelli accolti, mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato nella sua interezza ed il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle sole spese processuali e del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], oltre che al pagamento delle spese processuali, anche al pagamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione all'aggravante di cui all'art.416-bis.1 cod. pen., che esclude, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]