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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 07279/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, in conferma della sentenza del giudice di primo grado, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt.4, 5 e 10 d.lgs.74/2000, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e/ con il secondo, difetto di motivazione in ordine all'aumento di pena applicato ai sensi dell'art. 81 cod. pen., ritenuto eccessivo.

Il ricorso è inammissibile e meramente ripetitivo di doglianze esaminate dal giudice a quo e non accolte con motivazione congrua e non sindacabile in questa sede.

In ordine alla prima doglianza, il giudice ha specificato che la responsabilità del ricorrente, quale rappresentante legale della ditta Engineering PV solo in senso formale essendo la società gestita di fatto da un terzo, non è esclusa, essendosi egli reso disponibile a schermare il vero dominus.

Inoltre, il giudice a quo ha richiamato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che ha affermato di essersi interfacciato con il ricorrente nella gestione dei rapporti intrattenuti con la società [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo, si ricorda che in tema di reati tributari, il prestanome non risponde dei delitti in materia di dichiarazione previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, solo se è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società (Sez.3, n. 47110 del 19/11/2013 Ud. (dep. 27/11/2013) Rv. 258080; Sez.

F., 42897 del 09/08/2018 Ud. (dep. 28/09/2018) Rv. 273939).

In ordine alla seconda doglianza, il giudice ha fatto riferimento alle ripetute violazioni tributarie, poste in essere dal ricorrente, titolare solo formalmente della carica sociale, per ben quattro anni consecutivi.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17/01/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, in conferma della sentenza del giudice di primo grado, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt.4, 5 e 10 d.lgs.74/2000, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e/ con il secondo, difetto di motivazione in ordine all'aumento di pena applicato ai sensi dell'art. 81 cod. pen., ritenuto eccessivo. Il ricorso è inammissibile e meramente ripetitivo di doglianze esaminate dal giudice a quo e non accolte con motivazione congrua e non sindacabile in questa sede. In ordine alla prima doglianza, il giudice ha specificato che la responsabilità del ricorrente, quale rappresentante legale della ditta Engineering PV solo in senso formale essendo la società gestita di fatto da un terzo, non è esclusa, essendosi egli reso disponibile a schermare il vero dominus. Inoltre, il giudice a quo ha richiamato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che ha affermato di essersi interfacciato con il ricorrente nella gestione dei rapporti intrattenuti con la società [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, si ricorda che in tema di reati tributari, il prestanome non risponde dei delitti in materia di dichiarazione previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, solo se è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società (Sez.3, n. 47110 del 19/11/2013 Ud. (dep. 27/11/2013) Rv. 258080; Sez. F., 42897 del 09/08/2018 Ud. (dep. 28/09/2018) Rv. 273939). In ordine alla seconda doglianza, il giudice ha fatto riferimento alle ripetute violazioni tributarie, poste in essere dal ricorrente, titolare solo formalmente della carica sociale, per ben quattro anni consecutivi. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/01/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07279/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris