CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 maggio 2026
Cassazione n. 12295/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tare, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale exlege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoCRISTINA RIMONDI, con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA];-intimato-Numero registro generale 15998/2024Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 12295/2026Data pubblicazione 02/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 355/2024, depositatail 18/04/2024, notificata in data 23/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. citava dinanzi al Tribunale di Brindisi ilsocio ed ex responsabile tecnico [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai terziacquirenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere ladichiarazione dell'inefficacia dell'atto di compravendita immobiliarestipulato il 1° dicembre 2016. La pretesa attorea si fondava sul fatto che ilGiogoli, già debitore verso la società fallita per oltre 250.000 euro in virtùdi prelievi ingiustificati effettuati tra il 2008 e il 2013, si fosse spogliatodell'unico cespite di sua proprietà appena venti giorni dopo ladichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., azzerando così lapropria garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.Il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1311/2021, rigettava la domandarevocatoria, rilevando il mancato assolvimento dell'onere probatorio circala consapevolezza dei terzi acquirenti in ordine al pregiudizio arrecato aicreditori.Avverso tale decisione proponeva gravame il [OSCURATO:PERSONA].r.l., lamentando l'errata valutazione della scientia damni che, a suoavviso, doveva ritenersi sussistente in re ipsa data la natura dell'atto(alienazione dell'intero patrimonio immobiliare) e l'anteriorità del creditodella massa.La Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza n. 355/2024, ha rigettato ilgravame ed ha confermato la decisione di prime cure; ha ribadito che,trattandosi di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito,l'accoglimento della revocatoria postula necessariamente la prova dellaconsapevolezza del terzo circa la dannosità dell'atto, elemento che puòNumero registro generale 15998/2024Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 12295/2026Data pubblicazione 02/05/2026essere accertato anche mediante presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.,purché gravi, precise e concordanti. Tuttavia, i giudici di secondo gradohanno escluso che la sola dismissione del patrimonio del debitore possacostituire una prova automatica della malafede degli acquirenti, poiché ciòporterebbe al paradosso per cui ogni acquirente del patrimonio residuo diun soggetto debitore nei confronti di terzi dovrebbe trasformarsi in uninvestigatore della condizione patrimoniale del venditore.Valutando gli indizi, la corte territoriale ha valorizzato molteplici elementidi segno contrario alla tesi della curatela fallimentare: in primo luogo,l'assenza di qualsivoglia legame personale o professionale pregresso tra ilGiogoli e i coniugi Mandrioli-[OSCURATO:PERSONA], confermata dal fatto che l'operazioneera stata mediata da un'agenzia immobiliare terza; in secondo luogo, lapiena congruità del prezzo di vendita (oltre 473.000 euro) rispetto aivalori di mercato, circostanza che escludeva l'intento fraudolento tipicodelle vendite a prezzo vile; infine, la provata destinazione del fabbricatoad abitazione principale dei compratori, i quali vi avevano effettivamentetrasferito la propria residenza, fornendo così una giustificazione economicae familiare all'acquisto del tutto lecita e credibile.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento,formulando un motivo.Hanno resistito con controricorso i coniugi Mandrioli-[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] è rimasti intimato.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1cod.proc.civ.Le parti in hanno depositato rispettiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo di ricorso il Fallimento ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697 e 2729 c.c.,nonché dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,censurando la sentenza della Corte d'Appello di Lecce per averNumero registro generale 15998/2024Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 12295/2026Data pubblicazione 02/05/2026erroneamente escluso la sussistenza della scientia damni in capo ai terziacquirenti [OSCURATO:PERSONA]-Mandrioli e negato l’inefficacia dell’atto di venditadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il debitore [OSCURATO:PERSONA] si era spogliatodell’intero suo patrimonio immobiliare.La doglianza si basa innanzitutto sulla piena prova del credito dellaCuratela Fallimentare, ammontante a € 257.750,00 e originato da unaserie di flussi finanziari illeciti avvenuti tra il 2008 e il 2013 sotto forma diprelievi privi di giustificazione, indebiti anticipi e illegittime percezioni diacconti-utili in violazione dell'art. 2478-bis c.c., come documentato daibilanci sociali e definitivamente accertato dalla sentenza del Tribunale diBari n. 1575/2024.Data la certezza dell’eventus damni, la ricorrente contesta il grave erroredi sussunzione compiuto dai giudici di merito che, pur avendo accertato infatto che l'alienazione aveva riguardato l’intero patrimonio del debitore eche l'atto era stato compiuto a ridosso della dichiarazione di fallimentodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., hanno preteso la dimostrazione di unaconsapevolezza "effettiva" del pregiudizio da parte dei terzi acquirenti.Così operando, la corte d'appello avrebbe ignorato il consolidatoorientamento di legittimità secondo cui, in caso di vendita contestuale diuna pluralità di beni o dell'unico bene immobile, la scientia damni deldebitore e del terzo deve ritenersi sussistente in re ipsa. Viene inoltrededotta la violazione dell'onere probatorio e del principio di noncontestazione ex art. 115 c.p.c., in quanto, a fronte della dismissionetotale dei cespiti ammesso dalle difese dei resistenti, spettava a questiultimi o al debitore contumace l’onere di provare l'esistenza di residuerimasto, nel caso di specie, del tutto insoddisfatto. La ricorrente evidenzia,infine, l'illogicità della decisione per aver fondato il rigetto su elementiritenuti eccentrici e irrilevanti — quali la mancanza di legami personali trale parti, la congruità del prezzo o la destinazione abitativa dell'immobile —Numero registro generale 15998/2024Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 12295/2026Data pubblicazione 02/05/2026violando i principi cardine dell'azione revocatoria ordinaria e privando lacuratela della legittima tutela della garanzia patrimoniale.Il motivo è inammissibile.La Corte d'Appello di Lecce ha fatto corretta applicazione dei principi inmateria di onere della prova, evitando di scivolare in un automatismoprobatorio che questa Corte, in numerosi arresti, invita a rifuggire.Sebbene l'alienazione di una pluralità di beni possa costituire un indiziodi scientia damni, tale circostanza non integra mai una presunzione legaleassoluta, ma rimane una presunzione semplice che il giudice di meritodeve valutare nel contesto di tutte le altre risultanze istruttorie. Nel casodi specie, la corte territoriale ha correttamente esercitato il proprio poteredi libero convincimento, ritenendo che il dato oggettivo della consistenzadell'atto fosse ampiamente neutralizzato da una serie di indici gravi econcordanti di segno contrario: la totale estraneità soggettiva dei terziacquirenti, la congruità del prezzo corrisposto e la specifica finalitàabitativa dell'acquisto mediato da un'agenzia immobiliare.Sostenere che la consapevolezza del pregiudizio sia sempre in re ipsaogniqualvolta il debitore venda tutti i propri beni residui significherebbeimporre ai terzi un onere di indagine patrimoniale sproporzionato,trasformando l'ordinaria diligenza in un obbligo di investigazioneprofessionale.Al contrario, come precisato da questa Corte (Cass. 25/07/2013, n.18034), la prova della scientia damni può essere desunta solo comeconseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità,mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c.Gli elementi indiziari devono essere valutati nel loro complesso percondurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della normaleprudenza — rapportata alle sue qualità personali e alle condizioni concrete— fosse consapevole della lesione della garanzia patrimoniale.Numero registro generale 15998/2024Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 12295/2026Data pubblicazione 02/05/2026La declaratoria di inammissibilità risulta coerente con il principio per cuil'apprezzamento delle presunzioni è devoluto al giudice di merito ed èincensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass.18/06/2019, n. 16221).Mentre il vincolo di parentela o convivenza può rendere "estremamenteinverosimile" l'ignoranza del terzo (Cass. 18/01/2019, n. 1286; Cass.09/06/2020, n. 10928), la relativa assenza, unita a un acquisto a prezzodi mercato tramite intermediari professionali, giustifica la conclusione disegno opposto.La corte d'appello non ha dunque violato il regime dell'onere della prova(confermato anche recentemente da Cass. 14/05/2024, n. 13265 in temadi onere probatorio degli elementi psicologici), ma ha preso atto che lacuratela non aveva fornito elementi ulteriori idonei a vincere la prova dellabuona fede dei terzi, correttamente bilanciando la tutela del credito con ilsuperiore principio dell'affidamento.2. All’inammissibilità del motivo consegue l’inammissibilità del ricorso.3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore deicontroricorrenti nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Fallimentoricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 8.200,00 ( di cui euro 8.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 15998/2024Numero sezionale 999/2026Numero di raccolta generale 12295/2026Data pubblicazione 02/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/3/2026 dalla Terzasezione civile della Corte Suprema di Cassazione.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]