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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 19848/2025

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o proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 16/09/2024 del la Corte di appello di Pa lermo dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal C onsi g l iere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche, con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sedeil 14 dicembre 2023, per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia.

Ritenuto che i l motivo uni co proposto dal difensore , avv.

V. Giambruno (violazione e falsa applicazione dell’art. 4 terzo comma legge n. 110 del 1975 e vizio di motivazione)è inammissibile in quanto riproduttivo di motivi di censura che sono già stati vagliati in sede di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici, nonchémanifestamente infondato, poiché il denunciato vizio di carenza motivazionale non trova riscontro nell’esame del provvedimento impugnato.

Consideratoche, secondo il ricorrente, non si tratta di strumento da punta e da taglio atto ad offendere ma di coltello da cucina che, per la dimensione della lama (10 centimetri), la dentaturain assenza di estremità appuntita, non integra tale categoria, ma tale censura è stata adeguatamente considerata dalla Corte territoriale, la quale ha chiarito che ai fini della configurabilità dell'attenuante speciale deve tenersi conto non solo delle dimensioni del coltello, ma anche di tutte le modalità del fatto della personalità dell‘agente onde considerare nel suo complessoil fatto posto in essere.

Ritenutoche, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali, nonché(v.

Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle a mmende, determinata equitativamente.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 16/09/2024 del la Corte di appello di Pa lermo dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal C onsi g l iere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche, con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sedeil 14 dicembre 2023, per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia. Ritenuto che i l motivo uni co proposto dal difensore , avv. V. Giambruno (violazione e falsa applicazione dell’art. 4 terzo comma legge n. 110 del 1975 e vizio di motivazione)è inammissibile in quanto riproduttivo di motivi di censura che sono già stati vagliati in sede di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici, nonchémanifestamente infondato, poiché il denunciato vizio di carenza motivazionale non trova riscontro nell’esame del provvedimento impugnato. Consideratoche, secondo il ricorrente, non si tratta di strumento da punta e da taglio atto ad offendere ma di coltello da cucina che, per la dimensione della lama (10 centimetri), la dentaturain assenza di estremità appuntita, non integra tale categoria, ma tale censura è stata adeguatamente considerata dalla Corte territoriale, la quale ha chiarito che ai fini della configurabilità dell'attenuante speciale deve tenersi conto non solo delle dimensioni del coltello, ma anche di tutte le modalità del fatto della personalità dell‘agente onde considerare nel suo complessoil fatto posto in essere. Ritenutoche, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali, nonché(v. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle a mmende, determinata equitativamente. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19848/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris