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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22282/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TP), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, emessa in data 26/11/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e art. 16 d.l. 228 del 2021, in persona del [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa, che si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sciacca in data 03/05/2019, che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., in Salaparuta il 14/09/2018.

2. In data 15/02/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in riferimento al travisamento della prova circa l'accertamento compiuto all'interno dell'appartamento, laddove i tecnici avevano dovuto fare vari tentativi per risalire al quadro di comando che fungeva da scambio tra allaccio diretto ed impianto elettrico, non essendo corretta la ricostruzione secondo cui il controllo sarebbe scaturito da una anomalia registrata, essendosi trattato, invece, di un controllo a campione; 2.2 mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. d) cod. proc. pen., non essendo stato provato l'effettivo utilizzo dell'immobile sito al primo piano da parte dell'imputato, essendo detto immobile in uso a [OSCURATO:PERSONA], come documentato, laddove la motivazione della sentenza omette di considerare la presenza di un secondo immobile; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 625 n. 2 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in ordine alla mancata prova della consapevolezza, da parte dell'imputato, della sussistenza del finto salvavita. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Va premesso che - come si evince dalle sentenze di merito, la cui motivazione si integra, trattandosi di "doppia conforme" - il controllo eseguito da personale dell'Enel aveva consentito di rilevare la manomissione con allaccio abusivo di due conduttori murati sotto traccia, che alimentavano il contatore dell'appartamento in uso all'imputato, sito al primo piano dello stabile; in particolare, era stato verificato che dopo il distacco del misuratore della linea principale, all'interno dell'abitazione si constatava la presenza di energia elettrica proveniente dall'allaccio abusivo, distaccato il quale, invece, veniva a mancare la fornitura di energia elettrica. [OSCURATO:PERSONA], in sede di spontanee dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., aveva ammesso di occupare l'appartamento insieme alla moglie, benché lo stesso fosse condotto dal figlio Giuseppe, che pagava il canone al custode giudiziale, trattandosi di un appartamento in attesa di vendita fallimentare.

Tanto premesso, va osservato come il ricorso risulti del tutto confuso, posto che con il primo motivo deduce un travisamento della prova, laddove le argomentazioni difensive sono mirate alla prospettazione di una diversa ricostruzione del fatto, come tale del tutto inammissibile in sede di legittimità.

In secondo luogo, la difesa sembra non tenere in alcun conto le dichiarazioni rese dall'imputato medesimo, di cui, peraltro, non contesta in alcun modo la pacifica utilizzabilità.

Quanto alla consapevolezza della manomissione, da parte dell'imputato, la sentenza impugnata, con motivazione del tutto scevra da aporie logiche, condividendo le argomentazioni del primo giudice, ha rilevato come il sistema fraudolento realizzato fosse evidente a chi abitava l'immobile, in quanto i due cavi confluivano in un quadro di comando nell'appartamento al primo piano, che fungeva da "scambio" tra l'allaccio diretto e l'impianto proveniente dal misuratore elettrico; inoltre, il salvavita, collocato nella sala da pranzo dell'abitazione, era utilizzato al fine di attivare la corrente pubblica e non quella del proprio contatore, come emerso dai rilievi fotografici.

Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 11/05

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TP), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, emessa in data 26/11/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e art. 16 d.l. 228 del 2021, in persona del [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa, che si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sciacca in data 03/05/2019, che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., in Salaparuta il 14/09/2018. 2. In data 15/02/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in riferimento al travisamento della prova circa l'accertamento compiuto all'interno dell'appartamento, laddove i tecnici avevano dovuto fare vari tentativi per risalire al quadro di comando che fungeva da scambio tra allaccio diretto ed impianto elettrico, non essendo corretta la ricostruzione secondo cui il controllo sarebbe scaturito da una anomalia registrata, essendosi trattato, invece, di un controllo a campione; 2.2 mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. d) cod. proc. pen., non essendo stato provato l'effettivo utilizzo dell'immobile sito al primo piano da parte dell'imputato, essendo detto immobile in uso a [OSCURATO:PERSONA], come documentato, laddove la motivazione della sentenza omette di considerare la presenza di un secondo immobile; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 625 n. 2 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in ordine alla mancata prova della consapevolezza, da parte dell'imputato, della sussistenza del finto salvavita. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Va premesso che - come si evince dalle sentenze di merito, la cui motivazione si integra, trattandosi di "doppia conforme" - il controllo eseguito da personale dell'Enel aveva consentito di rilevare la manomissione con allaccio abusivo di due conduttori murati sotto traccia, che alimentavano il contatore dell'appartamento in uso all'imputato, sito al primo piano dello stabile; in particolare, era stato verificato che dopo il distacco del misuratore della linea principale, all'interno dell'abitazione si constatava la presenza di energia elettrica proveniente dall'allaccio abusivo, distaccato il quale, invece, veniva a mancare la fornitura di energia elettrica. [OSCURATO:PERSONA], in sede di spontanee dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., aveva ammesso di occupare l'appartamento insieme alla moglie, benché lo stesso fosse condotto dal figlio Giuseppe, che pagava il canone al custode giudiziale, trattandosi di un appartamento in attesa di vendita fallimentare. Tanto premesso, va osservato come il ricorso risulti del tutto confuso, posto che con il primo motivo deduce un travisamento della prova, laddove le argomentazioni difensive sono mirate alla prospettazione di una diversa ricostruzione del fatto, come tale del tutto inammissibile in sede di legittimità. In secondo luogo, la difesa sembra non tenere in alcun conto le dichiarazioni rese dall'imputato medesimo, di cui, peraltro, non contesta in alcun modo la pacifica utilizzabilità. Quanto alla consapevolezza della manomissione, da parte dell'imputato, la sentenza impugnata, con motivazione del tutto scevra da aporie logiche, condividendo le argomentazioni del primo giudice, ha rilevato come il sistema fraudolento realizzato fosse evidente a chi abitava l'immobile, in quanto i due cavi confluivano in un quadro di comando nell'appartamento al primo piano, che fungeva da "scambio" tra l'allaccio diretto e l'impianto proveniente dal misuratore elettrico; inoltre, il salvavita, collocato nella sala da pranzo dell'abitazione, era utilizzato al fine di attivare la corrente pubblica e non quella del proprio contatore, come emerso dai rilievi fotografici. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 11/05
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