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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09729/2026

Testo disponibile della fonte

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e dello Stato, presso cui èdomiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia n.6447/2024, pubblicata il 28.8.2024;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5.2.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DuranteNumero registro generale 2755/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 9729/2026Data pubblicazione 16/04/20261.

Con l’avviso di accertamento n.

TYS01PD02672/2019 emesso in data 20dicembre 2018 per l’anno d’imposta 2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolaredell’omonima ditta individuale esercente dal 2010 l’attività di “commercioall’ingrosso di articoli in pelle” in Misterbianco, a Catania, erano state accertatemaggiori imposte ai fini IRPEF per la somma di € 39.118,00, ai fini IVA per lasomma di € 14.071,00, ai fini IRAP per la somma di € 4.674,00, oltreall’addizionale regionale per € 1.677,00, addizionale comunale per € 775,00, eoltre sanzioni ed interessi.2.

Con l’avviso di accertamento n.

TYS01PD02671/2019, emesso per l’annod’imposta 2012, erano state accertate maggiori imposte ai fini IRPEF per lasomma di € 47.427,00, ai fini IVA per la somma di € 21.122,00, ai fini IRAP per€ 6.082,00, oltre all’addizionale regionale per € 2.183,00, all’addizionalecomunale per € 1.009,00, ed oltre sanzioni ed interessi.3.

Entrambi gli avvisi di accertamento originano dal medesimo P.V.C. del31/10/2018.4.

Agenzia delle Entrate, alla luce del suddetto controllo, costituito da indaginifinanziarie sui conti correnti del sig.

Hu, in applicazione della presunzionecontenuta nell’art. 32, comma 2, del DPR 600/1973, accertava dunque unmaggior reddito imponibile ai fini Irpef e addizionali di € 126.178,79 per l’anno2012 e di € 96.957,31 per l’anno 2014, oltre Irap e Iva, con sanzioni e interessicome per legge.5.

Impugnati entrambi gli atti da parte del contribuente, con sentenza n.10921/01/19, depositata in data 23 dicembre 2019, la Commissione TributariaProvinciale di Catania, dopo aver riunito i due giudizi per connessione soggettivae oggettiva, risolte le questioni pregiudiziali, rigettava nel merito i ricorsi,ritenendo infondati tutti i sette motivi di ricorso.6.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, con sentenza n. 6447/15/24depositata il 28 agosto 2024, accoglieva, invece, l’appello del contribuente, e,riformando la pronuncia di primo grado, annullava entrambi gli avvisi diaccertamento.

Segnatamente, accoglieva il motivo d’appello relativo allaviolazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 (“ .. dopo il rilascio della copia delprocesso verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo,Numero registro generale 2755/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 9729/2026Data pubblicazione 16/04/2026il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste chesono valutate dagli uffici impositori.

L'avviso di accertamento non può essereemanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare emotivata urgenza”), ritenendolo decisivo e assorbente tutti gli altri motivi, peressere stato l’avviso di accertamento notificato (20 dicembre 2018) prima deltermine di sessanta giorni dalla chiusura del procedimento di accertamento (31ottobre 2018).7.

Agenzia delle entrate formula ricorso per cassazione affidato a due motivi.8.

Spiega controricorso il contribuente, eccependo l’inammissibilità el’infondatezza del ricorso, e deposita memoria ex art. 378 c.p.c.9.

Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 5febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, la ricorrente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., lamenta la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazionedell’art. 53 Cost., nonché dell’art. 12, comma 7, l. 212/2000, anche in combinatodisposto con gli artt. 32 e 33 del D.P.R. 29/9/73 n. 600; dell’art. 39, lett. d) edell’art. 41/bis del D.P.R. 29/9/73 n. 600 e dell’art. 54 del D.P.R. 26/10/72 n.633.Deduce la ricorrente come la sentenza presenti profili di censurabilitàanzitutto in relazione ai presupposti stessi dell’applicabilità del comma 7 dell’art.12 L. 212/2000, peraltro di recente abrogazione; nel caso di specie, infatti,l’avviso di accertamento impugnato dal contribuente si era articolato in due fasi:la prima si era concretizzata in un accesso presso i locali dell’attività commercialedel contribuente, nel contesto del quale i militari verificatori avevano richiesto diacquisire la documentazione contabile e amministrativa; la seconda fase si erasvolta attraverso l’esame della documentazione acquisita, fatta dagli stessiverificatori ma presso gli uffici del reparto.

Ne consegue come l’accesso debbaritenersi concluso il giorno stesso, in data 4 maggio 2018, con un nulla di fatto,mentre, successivamente, sono state attivate (cfr.

PV del 22 ottobre 2018)indagini finanziarie sui conti del contribuente.Numero registro generale 2755/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 9729/2026Pertanto, deve ritenersi che, in detta seconda fase, che risulta essere l'unicaData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]rilevante ai fini dell’attività accertativa, ha avuto luogo un accertamentoanalitico-induttivo fondato sulle indagini finanziarie (come indicato a pag. 4 degliavvisi: “ai dell’art. 39 c. lett. d) e 41/bis del D.P.R. 29/9/73 n. 600 e dell’art. 54del D.P.R. 26/10/72 n. 633”), da qualificarsi, dunque, come un “accertamento atavolino” a tutti gli effetti.La parte controricorrente contesta la fondatezza e ancor prima eccepiscel’inammissibilità del ricorso, perché contrario alla giurisprudenza consolidata dilegittimità, oltre che contenente motivi non tassativi né specifici, e volto ad uninammissibile riesame del merito della controversia.1.1 Il motivo, che è ammissibile denunciando una violazione della normain relazione all’omesso accertamento dei presupposti per la sua applicazioneposto inoltre che la stessa CGT2 fa riferimento anche agli accertamenti bancari,è fondato, nei termini che seguono.Viene in considerazione sul punto quanto già condivisibilmente chiarito daquesta Corte, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifichefiscali: l'accesso, ispezione e verifica dei locali destinati all'esercizio di unasensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 costituiscono procedimenti distinti,sicché la questione del se l'accertamento sia fondato sulle sole risultanzebancarie o sia misto, ossia fondato anche sulla documentazione acquisita in sededi accesso, ispezione o verifica, deve essere prioritariamente accertata dalgiudice di merito, dal momento che il termine dilatorio di cuiall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente trova applicazione solo nelsecondo caso, ferma restando, per il tributo armonizzato, la valutazione delrispetto del contraddittorio endoprocedimentale, alla luce della cd. prova diresistenza (Cass. n. 18413 del 30/06/2021).Nel caso di specie, quindi, compete alla Corte di Giustizia Tributariacompetente accertare se l'accesso, ispezione e verifica dei locali destinatiall'esercizio di una attività e la successiva autorizzazione all'espletamentodelle indagini bancarie ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973Numero registro generale 2755/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 9729/2026Data pubblicazione 16/04/2026costituiscano procedimenti distinti, ferma la necessità del contraddittorio in temadi Iva alla luce della cd. prova di resistenza.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., la nullità della sentenza per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, conriferimento all’omesso esame dei p.v. giornalieri in atti nonché della motivazionedegli avvisi di accertamento opposti.Deduce sul punto come la CGT2 abbia aprioristicamente concluso “che, inrealtà, l’urgenza [sarebbe stata] giustificata dalla imminente scadenza deltermine decadenziale per la notifica degli accertamenti”.Al contrario, l’adozione anticipata degli atti opposti sarebbe statadeterminata da valide ragioni d’urgenza, esplicitate dall’Ufficio negli attiimpugnati: mancato assolvimento di precedenti iscrizioni a ruolo o affidamentiall’Agente della riscossione per un importo di €. 46.373,95 e quindi presenza dipartite di ruolo in cui la ditta risultava debitrice.2.1.

Il motivo è inammissibile.Il motivo sollecita un'inammissibile revisione nel merito.Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità nonil potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo lafacoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenzalogico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta,in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare laveridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno oall'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dallalegge (Cass. 4 novembre 2013, n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197;Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n.2357).Numero registro generale 2755/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 9729/2026Data pubblicazione 16/04/2026Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle proveche ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altrielementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662).3.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con riferimento al primo motivo,e nei termini sopra indicati, dichiarato inammissibile il secondo, la cassazionedella sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso con riferimento al primo motivo, nei terminiindicati, dichiarato inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia in diversacomposizione cui demanda la liquidazione delle spese relative anche al presentegrado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il5.2.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e dello Stato, presso cui èdomiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia n.6447/2024, pubblicata il 28.8.2024;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5.2.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DuranteNumero registro generale 2755/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 9729/2026Data pubblicazione 16/04/20261. Con l’avviso di accertamento n. TYS01PD02672/2019 emesso in data 20dicembre 2018 per l’anno d’imposta 2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolaredell’omonima ditta individuale esercente dal 2010 l’attività di “commercioall’ingrosso di articoli in pelle” in Misterbianco, a Catania, erano state accertatemaggiori imposte ai fini IRPEF per la somma di € 39.118,00, ai fini IVA per lasomma di € 14.071,00, ai fini IRAP per la somma di € 4.674,00, oltreall’addizionale regionale per € 1.677,00, addizionale comunale per € 775,00, eoltre sanzioni ed interessi.2. Con l’avviso di accertamento n. TYS01PD02671/2019, emesso per l’annod’imposta 2012, erano state accertate maggiori imposte ai fini IRPEF per lasomma di € 47.427,00, ai fini IVA per la somma di € 21.122,00, ai fini IRAP per€ 6.082,00, oltre all’addizionale regionale per € 2.183,00, all’addizionalecomunale per € 1.009,00, ed oltre sanzioni ed interessi.3. Entrambi gli avvisi di accertamento originano dal medesimo P.V.C. del31/10/2018.4. Agenzia delle Entrate, alla luce del suddetto controllo, costituito da indaginifinanziarie sui conti correnti del sig. Hu, in applicazione della presunzionecontenuta nell’art. 32, comma 2, del DPR 600/1973, accertava dunque unmaggior reddito imponibile ai fini Irpef e addizionali di € 126.178,79 per l’anno2012 e di € 96.957,31 per l’anno 2014, oltre Irap e Iva, con sanzioni e interessicome per legge.5. Impugnati entrambi gli atti da parte del contribuente, con sentenza n.10921/01/19, depositata in data 23 dicembre 2019, la Commissione TributariaProvinciale di Catania, dopo aver riunito i due giudizi per connessione soggettivae oggettiva, risolte le questioni pregiudiziali, rigettava nel merito i ricorsi,ritenendo infondati tutti i sette motivi di ricorso.6. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, con sentenza n. 6447/15/24depositata il 28 agosto 2024, accoglieva, invece, l’appello del contribuente, e,riformando la pronuncia di primo grado, annullava entrambi gli avvisi diaccertamento. Segnatamente, accoglieva il motivo d’appello relativo allaviolazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 (“ .. dopo il rilascio della copia delprocesso verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo,Numero registro generale 2755/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 9729/2026Data pubblicazione 16/04/2026il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste chesono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essereemanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare emotivata urgenza”), ritenendolo decisivo e assorbente tutti gli altri motivi, peressere stato l’avviso di accertamento notificato (20 dicembre 2018) prima deltermine di sessanta giorni dalla chiusura del procedimento di accertamento (31ottobre 2018).7. Agenzia delle entrate formula ricorso per cassazione affidato a due motivi.8. Spiega controricorso il contribuente, eccependo l’inammissibilità el’infondatezza del ricorso, e deposita memoria ex art. 378 c.p.c.9. Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 5febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, la ricorrente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., lamenta la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazionedell’art. 53 Cost., nonché dell’art. 12, comma 7, l. 212/2000, anche in combinatodisposto con gli artt. 32 e 33 del D.P.R. 29/9/73 n. 600; dell’art. 39, lett. d) edell’art. 41/bis del D.P.R. 29/9/73 n. 600 e dell’art. 54 del D.P.R. 26/10/72 n.633.Deduce la ricorrente come la sentenza presenti profili di censurabilitàanzitutto in relazione ai presupposti stessi dell’applicabilità del comma 7 dell’art.12 L. 212/2000, peraltro di recente abrogazione; nel caso di specie, infatti,l’avviso di accertamento impugnato dal contribuente si era articolato in due fasi:la prima si era concretizzata in un accesso presso i locali dell’attività commercialedel contribuente, nel contesto del quale i militari verificatori avevano richiesto diacquisire la documentazione contabile e amministrativa; la seconda fase si erasvolta attraverso l’esame della documentazione acquisita, fatta dagli stessiverificatori ma presso gli uffici del reparto. Ne consegue come l’accesso debbaritenersi concluso il giorno stesso, in data 4 maggio 2018, con un nulla di fatto,mentre, successivamente, sono state attivate (cfr. PV del 22 ottobre 2018)indagini finanziarie sui conti del contribuente.Numero registro generale 2755/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 9729/2026Pertanto, deve ritenersi che, in detta seconda fase, che risulta essere l'unicaData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]rilevante ai fini dell’attività accertativa, ha avuto luogo un accertamentoanalitico-induttivo fondato sulle indagini finanziarie (come indicato a pag. 4 degliavvisi: “ai dell’art. 39 c. lett. d) e 41/bis del D.P.R. 29/9/73 n. 600 e dell’art. 54del D.P.R. 26/10/72 n. 633”), da qualificarsi, dunque, come un “accertamento atavolino” a tutti gli effetti.La parte controricorrente contesta la fondatezza e ancor prima eccepiscel’inammissibilità del ricorso, perché contrario alla giurisprudenza consolidata dilegittimità, oltre che contenente motivi non tassativi né specifici, e volto ad uninammissibile riesame del merito della controversia.1.1 Il motivo, che è ammissibile denunciando una violazione della normain relazione all’omesso accertamento dei presupposti per la sua applicazioneposto inoltre che la stessa CGT2 fa riferimento anche agli accertamenti bancari,è fondato, nei termini che seguono.Viene in considerazione sul punto quanto già condivisibilmente chiarito daquesta Corte, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifichefiscali: l'accesso, ispezione e verifica dei locali destinati all'esercizio di unasensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 costituiscono procedimenti distinti,sicché la questione del se l'accertamento sia fondato sulle sole risultanzebancarie o sia misto, ossia fondato anche sulla documentazione acquisita in sededi accesso, ispezione o verifica, deve essere prioritariamente accertata dalgiudice di merito, dal momento che il termine dilatorio di cuiall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente trova applicazione solo nelsecondo caso, ferma restando, per il tributo armonizzato, la valutazione delrispetto del contraddittorio endoprocedimentale, alla luce della cd. prova diresistenza (Cass. n. 18413 del 30/06/2021).Nel caso di specie, quindi, compete alla Corte di Giustizia Tributariacompetente accertare se l'accesso, ispezione e verifica dei locali destinatiall'esercizio di una attività e la successiva autorizzazione all'espletamentodelle indagini bancarie ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973Numero registro generale 2755/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 9729/2026Data pubblicazione 16/04/2026costituiscano procedimenti distinti, ferma la necessità del contraddittorio in temadi Iva alla luce della cd. prova di resistenza.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., la nullità della sentenza per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, conriferimento all’omesso esame dei p.v. giornalieri in atti nonché della motivazionedegli avvisi di accertamento opposti.Deduce sul punto come la CGT2 abbia aprioristicamente concluso “che, inrealtà, l’urgenza [sarebbe stata] giustificata dalla imminente scadenza deltermine decadenziale per la notifica degli accertamenti”.Al contrario, l’adozione anticipata degli atti opposti sarebbe statadeterminata da valide ragioni d’urgenza, esplicitate dall’Ufficio negli attiimpugnati: mancato assolvimento di precedenti iscrizioni a ruolo o affidamentiall’Agente della riscossione per un importo di €. 46.373,95 e quindi presenza dipartite di ruolo in cui la ditta risultava debitrice.2.1. Il motivo è inammissibile.Il motivo sollecita un'inammissibile revisione nel merito.Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità nonil potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo lafacoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenzalogico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta,in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare laveridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno oall'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dallalegge (Cass. 4 novembre 2013, n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197;Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n.2357).Numero registro generale 2755/2025Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 9729/2026Data pubblicazione 16/04/2026Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle proveche ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altrielementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662).3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con riferimento al primo motivo,e nei termini sopra indicati, dichiarato inammissibile il secondo, la cassazionedella sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso con riferimento al primo motivo, nei terminiindicati, dichiarato inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia in diversacomposizione cui demanda la liquidazione delle spese relative anche al presentegrado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il5.2.2026.Il Presidente
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