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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10766/2026

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'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Zancla unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ministero Della [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.669/2025 depositatail 22/09/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come inNumero registro generale 24461/2025Numero sezionale 349/2026Numero di raccolta generale 10766/2026Data pubblicazione 23/04/2026dispositivo (per la peculiarità della concreta vicenda processuale definita invia anticipata anche con richiamo a recenti interventi della Corte); P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 22/04/2026Gabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Zancla unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ministero Della [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.669/2025 depositatail 22/09/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come inNumero registro generale 24461/2025Numero sezionale 349/2026Numero di raccolta generale 10766/2026Data pubblicazione 23/04/2026dispositivo (per la peculiarità della concreta vicenda processuale definita invia anticipata anche con richiamo a recenti interventi della Corte); P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 22/04/2026Gabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 10766/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris