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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 37493/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo con sentenza pronunciata in data 24 Maggio 2022 ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento la quale aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] Salvatore colpevole del reato di detenzione con finalità di spaccio di 10 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish rivenuto all'interno di ciclomotore nella sua disponibilità per un peso complessivo di poco inferiore al chilogrammo e, rìtenuta la recidiva specifica e reiterata e la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 10.000 di multa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore articolando plurimi motivi di ricorso.

Con un primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione all'art.333 comma III e 191 cod.proc.pen. laddove il giudice distrettuale aveva riconosciuto la utilizzabilità degli esiti del sequestro a seguito di perquisizione disposta sulla base di una segnalazione proveniente da fonte confidenziale e anonima che aveva indirizzato le forze dell'ordine a procedere ad una perquisizione domiciliare che poi era stata estesa al motciclo nella disponibilità dell'indagato, all'interno del quale era stato rinvenuto e sequestrato lo stupefacente, suddiviso in panetti.

Assume che si era in presenza di inutilizzabilità patologica di una fonte di prova illegittimamente acquisita non sanata dalla scelta del rito abbreviato.

Con una seconda articolazione deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità del prevenuto con riferimento al reato ascritto, non ricorrendo profili sintomatici di una detenzione di sostanza stupefacente destinato allo smercio e risultando al contempo illogico e contraddittorio il riferimento operato dai giudici di merito al mero dato quantitativo, nonché al luogo di rinvenimento dello stupefacente, così come non utilizzabile l'argomento concernente la ricorrenza dì un precedente specifico a carico del [OSCURATO:PERSONA].

Con una terza articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 d.p.r. 309/90, rilevando che l'assenza del corredo sintomatico degli strumenti dello spaccio e le stesse modalità di presentazione dello stupefacente dovessero indurre il giudicante ad una valutazione in termini di minore offensività.

Lamenta, con una quarta articolazione il difetto di motivazione relativamente al riconoscimento della recidiva, desunta dalla gravità dei fatti e da un precedente specifico, in assenza di una qualsiasi valutazione in termini di accresciuta capacità criminale del reo. n Con un'ultima articolazione si duole della misura del trattamento sanzionatorio, evidenziando il difetto motivazionale con riferimento ai criteri utilizzati per pervenire alla dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e va rigettato.

2. Premesso che nella specie il ricorrente non contesta che la polizia giudiziaria avesse il potere di procedere, anche di ufficio, ad attività di perquisizione ai sensi della disposizione speciale di cui all'art.103 d.P.R. 309/90 e che tale potere sia stato esercitato nel rispetto dei presupposti e delle forme previste dalla legge (urgenza e comunicazione all'ufficio del PM che coordina le indagini), la inutilizzabilità processuale dell'esito della perquisizione (rinvenimento e sequestro de corpo di reato) viene fatta derivare, secondo la prospettazione difensiva, dal coordinamento tra l'art.191 cod proc.pen., che sancisce la inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite e la disposizione di cui all'art.333 cod.proc.pen. che, al terzo comma, recita: "delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso...".

In sostanza il ricorrente assume l'applicazione al procedimento di ricerca della prova del divieto stabilito a tutela dell'imputato ovvero di non essere accusato, sottoposto a giudizio e, eventualmente, riconosciuto responsabile, sulla base di una denuncia anonima, vuoi pure riportata o riferita in udienza da un appartenete alla polizia giudiziaria, nell'ambito delle iniziative investigative della polizia giudiziaria volte all'acquisizione della notizia di reato.

Orbene, se lo scopo della disposizione, alla stregua del complessivo sistema processuale penalistico, è quello di salvaguardare la persona indagata, e poi sottoposta a giudizio, da accuse "innominate", dal momento che il sistema di acquisizione della prova nel giudizio passa necessariamente attraverso il filtro dell'esame nel contraddittorio della fonte di conoscenza degli elementi di reità, risulta altrettanto acclarato che la anonimia della fonte non determina, di per sé, la inutilizzabilità dei mezzi di ricerca della prova, sia pure a sorpresa, di cui il pubblico ministero e la polizia giudiziaria si siano avvalsi nel corso delle indagini pure partendo dalla segnalazione della fonte sine nomine.

3. La stessa giurisprudenza indicata dalla difesa dell'imputato se da un lato sancisce la impossibilità di procedere a perquisizioni, a sequestri o a intercettazioni telefoniche sulla base di una mera denuncia anonima, al contempo valorizza la funzione propulsiva e di stimolo dell'attività investigativa riconosciuta alla segnalazione proveniente da fonte anonima, così da consentire di ricavare elementi utili per la individuazione di una notitia criminis (sez.6, n.36003 del 21/09/2006 Macrì, Rv.235279; sez.VI, n.34450 del 22/04/2016, Moro, Rv.267680; sez.4, n.2849 del 5/11/2019, Palmeri, Rv.278030).

4. Sotto questo profilo pertanto risulta corretta la motivazione della impugnata sentenza impugnata che ha riconosciuto la legittimità del sequestro intervenuto sulla base di una attività di indagine nei confronti del prevenuto la quale, pure stimolata da informativa confidenziale, sia stata estesa alla ricerca di sostanze stupefacenti, mediante accesso all'abitazione del ricorrente da cui seguiva la perquisizione dell'abitazione e del ciclomotore in uso al prevenuto ai sensi dell'art.103 Dpr 309/90. 4.1 Orbene i principi affermati dai giudici di merito risultano conformi a un pacifico indirizzo giurisprudenziale del S.C., cui si ritiene di dovere dare seguito, che esclude che l'attività di perquisizione posta in essere ai sensi dell'art.103 Dpr 309/90 debba necessariamente essere preceduta dalla individuazione di una precisa notizia di reato e consente al contrario che la perquisizione possa essere posta in essere anche in base a notizie confidenzialmente apprese trattandosi, di disposizione speciale introdotta proprio in una prospettiva di prevenzione di delitti commessi nel settore degli stupefacenti (sez.4, n.38559 del 6/10/2010, Cirillo, Rv.248837; sez.3, n.19365 del 17/2/2016, Pirri, Rv.266580; sez.4, n.2849 del 5/11/2019, Palmeri, Rv.278030).

5. Va poi evidenziato che la giurisprudenza di legittimità già da lungo tempo ha distinto il piano degli effetti della perquisizione illegittimamente disposta, ipotesi che nel caso in specie non ricorre trattandosi di legittima attività investigativa svolta sotto la garanzia dell'art.103 Dpr 309/90, rispetto a quello del sequestro probatorio che ne sia conseguito, dovendosi considerare che il potere di sequestro non dipende dalle modalità con le quali le cose, obiettivamente sequestrabili, sono state reperite, ma è condizionato unicamente all'acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (sez.2, n.15784 del 23/12/2016, Foddis, Rv.269856; sez.3, 17/02/2016, Pirri, cit., sez.2, n.26819 del 23/04/2010, PM in proc.Ceschini, Rv. 247679), divieti certamente non rinvenibili nella disposizione di cui all'art.333 cod.proc.pen. comma 3, la quale pone un limite alla utilizzabilità nel processo della fonte confidenziale e non attiene ai limiti della sequestrabilità di beni la cui produzione e la cui detenzione, a certe condizioni, costituiscono reato.

Diversa invece è la ipotesi sottoposta all'esame di questa corte in quanto, pure a fronte del divieto di utilizzazione della denuncia anonima, gli organi inquirenti hanno svolto una attività di indagine, stimolata dalla informazione confidenziale, che si è dipanata autonomamente, articolandosi in ulteriori attività investigative accompagnate dall'esperimento di strumenti di ricerca della prova anche a sorpresa (perquisizione), e nell'apprensione, attraverso una attività di sequestro probatorio, e nella successiva utilizzazione processuale di res obbligatoriamente da acquisire al procedimento, in ragione della loro connotazione di corpo del reato.

6. Ritiene il Collegio che il secondo ed il terzo motivo sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici, che propongono una alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, non più suscettibile di rivisitazione, e risultano meramente riproduttivi di censure già sottoposte al vaglio del giudice di appello e disattese con argomenti privi di manifesta illogicità o contraddittorietà.

Manifestamente infondate sono in particolare le censure concernenti la destinazione dello stupefacente all'uso personale e al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art.73 comma 5 DPR 309/90 atteso che il giudice distrettuale, nel valutare la condotta delittuosa nel suo complesso, ha fornito adeguata motivazione prendendo in considerazione il dato ponderale dello stupefacente (circa un chilogrammo), le modalità di presentazione dello stesso (suddiviso in dieci panetti confezionati, di cui due parzialmente intaccati), il luogo di occultamento (all'interno del sellino di uno scooter), il contesto criminale in cui il ricorrente risultava inserito.

6.1. Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass.

S.U. n.35737 del 24.6.2010, sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi meno grave anche quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità" (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del fatto (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013).

Orbene un siffatto compito è stato puntualmente assolto dal giudice territoriale il quale ha fatto riferimento tanto al dato quantitativo che alle complessive dosi ricavabili dallo stupefacente, tanto alle modalità della condotta che palesavano una attività di smercio non riconducibile al piccolo spaccio bensì ad una capacità di rifornimento decisamente di livello superiore, accompagnata dalla conoscenza di canali di rifornimento e da una notevole capacità diffusiva.

7. Inammissibile è altresì il quarto motivo di ricorso in quanto la corte distrettuale ha dato conto, con coerente e non illogica trama motivazionale, che l'episodio in oggetto ha rappresentato l'ennesima manifestazione di una capacità criminale mai sopita, espressione di una particolare antidoverosità e frutto di una perseveranza nel crimine di assoluto rilievo, tenuto conto della accresciuta gravità del reato in relazione al precedente specifico di cui il ricorrente risulta gravato. 7.1 La pena risulta poi modulata in termini inferiori alla media edittale e pertanto, in accordo alla giurisprudenza di legittimità il giudicante è esonerato da una più specifica ed articolata motivazione.

Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). 8 Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo con sentenza pronunciata in data 24 Maggio 2022 ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento la quale aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] Salvatore colpevole del reato di detenzione con finalità di spaccio di 10 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish rivenuto all'interno di ciclomotore nella sua disponibilità per un peso complessivo di poco inferiore al chilogrammo e, rìtenuta la recidiva specifica e reiterata e la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 10.000 di multa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore articolando plurimi motivi di ricorso. Con un primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione all'art.333 comma III e 191 cod.proc.pen. laddove il giudice distrettuale aveva riconosciuto la utilizzabilità degli esiti del sequestro a seguito di perquisizione disposta sulla base di una segnalazione proveniente da fonte confidenziale e anonima che aveva indirizzato le forze dell'ordine a procedere ad una perquisizione domiciliare che poi era stata estesa al motciclo nella disponibilità dell'indagato, all'interno del quale era stato rinvenuto e sequestrato lo stupefacente, suddiviso in panetti. Assume che si era in presenza di inutilizzabilità patologica di una fonte di prova illegittimamente acquisita non sanata dalla scelta del rito abbreviato. Con una seconda articolazione deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità del prevenuto con riferimento al reato ascritto, non ricorrendo profili sintomatici di una detenzione di sostanza stupefacente destinato allo smercio e risultando al contempo illogico e contraddittorio il riferimento operato dai giudici di merito al mero dato quantitativo, nonché al luogo di rinvenimento dello stupefacente, così come non utilizzabile l'argomento concernente la ricorrenza dì un precedente specifico a carico del [OSCURATO:PERSONA]. Con una terza articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 d.p.r. 309/90, rilevando che l'assenza del corredo sintomatico degli strumenti dello spaccio e le stesse modalità di presentazione dello stupefacente dovessero indurre il giudicante ad una valutazione in termini di minore offensività. Lamenta, con una quarta articolazione il difetto di motivazione relativamente al riconoscimento della recidiva, desunta dalla gravità dei fatti e da un precedente specifico, in assenza di una qualsiasi valutazione in termini di accresciuta capacità criminale del reo. n Con un'ultima articolazione si duole della misura del trattamento sanzionatorio, evidenziando il difetto motivazionale con riferimento ai criteri utilizzati per pervenire alla dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e va rigettato. 2. Premesso che nella specie il ricorrente non contesta che la polizia giudiziaria avesse il potere di procedere, anche di ufficio, ad attività di perquisizione ai sensi della disposizione speciale di cui all'art.103 d.P.R. 309/90 e che tale potere sia stato esercitato nel rispetto dei presupposti e delle forme previste dalla legge (urgenza e comunicazione all'ufficio del PM che coordina le indagini), la inutilizzabilità processuale dell'esito della perquisizione (rinvenimento e sequestro de corpo di reato) viene fatta derivare, secondo la prospettazione difensiva, dal coordinamento tra l'art.191 cod proc.pen., che sancisce la inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite e la disposizione di cui all'art.333 cod.proc.pen. che, al terzo comma, recita: "delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso...". In sostanza il ricorrente assume l'applicazione al procedimento di ricerca della prova del divieto stabilito a tutela dell'imputato ovvero di non essere accusato, sottoposto a giudizio e, eventualmente, riconosciuto responsabile, sulla base di una denuncia anonima, vuoi pure riportata o riferita in udienza da un appartenete alla polizia giudiziaria, nell'ambito delle iniziative investigative della polizia giudiziaria volte all'acquisizione della notizia di reato. Orbene, se lo scopo della disposizione, alla stregua del complessivo sistema processuale penalistico, è quello di salvaguardare la persona indagata, e poi sottoposta a giudizio, da accuse "innominate", dal momento che il sistema di acquisizione della prova nel giudizio passa necessariamente attraverso il filtro dell'esame nel contraddittorio della fonte di conoscenza degli elementi di reità, risulta altrettanto acclarato che la anonimia della fonte non determina, di per sé, la inutilizzabilità dei mezzi di ricerca della prova, sia pure a sorpresa, di cui il pubblico ministero e la polizia giudiziaria si siano avvalsi nel corso delle indagini pure partendo dalla segnalazione della fonte sine nomine. 3. La stessa giurisprudenza indicata dalla difesa dell'imputato se da un lato sancisce la impossibilità di procedere a perquisizioni, a sequestri o a intercettazioni telefoniche sulla base di una mera denuncia anonima, al contempo valorizza la funzione propulsiva e di stimolo dell'attività investigativa riconosciuta alla segnalazione proveniente da fonte anonima, così da consentire di ricavare elementi utili per la individuazione di una notitia criminis (sez.6, n.36003 del 21/09/2006 Macrì, Rv.235279; sez.VI, n.34450 del 22/04/2016, Moro, Rv.267680; sez.4, n.2849 del 5/11/2019, Palmeri, Rv.278030). 4. Sotto questo profilo pertanto risulta corretta la motivazione della impugnata sentenza impugnata che ha riconosciuto la legittimità del sequestro intervenuto sulla base di una attività di indagine nei confronti del prevenuto la quale, pure stimolata da informativa confidenziale, sia stata estesa alla ricerca di sostanze stupefacenti, mediante accesso all'abitazione del ricorrente da cui seguiva la perquisizione dell'abitazione e del ciclomotore in uso al prevenuto ai sensi dell'art.103 Dpr 309/90. 4.1 Orbene i principi affermati dai giudici di merito risultano conformi a un pacifico indirizzo giurisprudenziale del S.C., cui si ritiene di dovere dare seguito, che esclude che l'attività di perquisizione posta in essere ai sensi dell'art.103 Dpr 309/90 debba necessariamente essere preceduta dalla individuazione di una precisa notizia di reato e consente al contrario che la perquisizione possa essere posta in essere anche in base a notizie confidenzialmente apprese trattandosi, di disposizione speciale introdotta proprio in una prospettiva di prevenzione di delitti commessi nel settore degli stupefacenti (sez.4, n.38559 del 6/10/2010, Cirillo, Rv.248837; sez.3, n.19365 del 17/2/2016, Pirri, Rv.266580; sez.4, n.2849 del 5/11/2019, Palmeri, Rv.278030). 5. Va poi evidenziato che la giurisprudenza di legittimità già da lungo tempo ha distinto il piano degli effetti della perquisizione illegittimamente disposta, ipotesi che nel caso in specie non ricorre trattandosi di legittima attività investigativa svolta sotto la garanzia dell'art.103 Dpr 309/90, rispetto a quello del sequestro probatorio che ne sia conseguito, dovendosi considerare che il potere di sequestro non dipende dalle modalità con le quali le cose, obiettivamente sequestrabili, sono state reperite, ma è condizionato unicamente all'acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (sez.2, n.15784 del 23/12/2016, Foddis, Rv.269856; sez.3, 17/02/2016, Pirri, cit., sez.2, n.26819 del 23/04/2010, PM in proc.Ceschini, Rv. 247679), divieti certamente non rinvenibili nella disposizione di cui all'art.333 cod.proc.pen. comma 3, la quale pone un limite alla utilizzabilità nel processo della fonte confidenziale e non attiene ai limiti della sequestrabilità di beni la cui produzione e la cui detenzione, a certe condizioni, costituiscono reato. Diversa invece è la ipotesi sottoposta all'esame di questa corte in quanto, pure a fronte del divieto di utilizzazione della denuncia anonima, gli organi inquirenti hanno svolto una attività di indagine, stimolata dalla informazione confidenziale, che si è dipanata autonomamente, articolandosi in ulteriori attività investigative accompagnate dall'esperimento di strumenti di ricerca della prova anche a sorpresa (perquisizione), e nell'apprensione, attraverso una attività di sequestro probatorio, e nella successiva utilizzazione processuale di res obbligatoriamente da acquisire al procedimento, in ragione della loro connotazione di corpo del reato. 6. Ritiene il Collegio che il secondo ed il terzo motivo sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici, che propongono una alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, non più suscettibile di rivisitazione, e risultano meramente riproduttivi di censure già sottoposte al vaglio del giudice di appello e disattese con argomenti privi di manifesta illogicità o contraddittorietà. Manifestamente infondate sono in particolare le censure concernenti la destinazione dello stupefacente all'uso personale e al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art.73 comma 5 DPR 309/90 atteso che il giudice distrettuale, nel valutare la condotta delittuosa nel suo complesso, ha fornito adeguata motivazione prendendo in considerazione il dato ponderale dello stupefacente (circa un chilogrammo), le modalità di presentazione dello stesso (suddiviso in dieci panetti confezionati, di cui due parzialmente intaccati), il luogo di occultamento (all'interno del sellino di uno scooter), il contesto criminale in cui il ricorrente risultava inserito. 6.1. Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. S.U. n.35737 del 24.6.2010, sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi meno grave anche quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità" (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del fatto (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013). Orbene un siffatto compito è stato puntualmente assolto dal giudice territoriale il quale ha fatto riferimento tanto al dato quantitativo che alle complessive dosi ricavabili dallo stupefacente, tanto alle modalità della condotta che palesavano una attività di smercio non riconducibile al piccolo spaccio bensì ad una capacità di rifornimento decisamente di livello superiore, accompagnata dalla conoscenza di canali di rifornimento e da una notevole capacità diffusiva. 7. Inammissibile è altresì il quarto motivo di ricorso in quanto la corte distrettuale ha dato conto, con coerente e non illogica trama motivazionale, che l'episodio in oggetto ha rappresentato l'ennesima manifestazione di una capacità criminale mai sopita, espressione di una particolare antidoverosità e frutto di una perseveranza nel crimine di assoluto rilievo, tenuto conto della accresciuta gravità del reato in relazione al precedente specifico di cui il ricorrente risulta gravato. 7.1 La pena risulta poi modulata in termini inferiori alla media edittale e pertanto, in accordo alla giurisprudenza di legittimità il giudicante è esonerato da una più specifica ed articolata motivazione. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). 8 Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il
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