Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 novembre 2021

Cassazione n. 05137/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Noia, su richiesta dell'imputato cui aveva prestato consenso l'ufficio del pubblico ministero, applicava a SCALA Carmine per il reato di guida in stato di ebbrezza e di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti la pena complessiva di mesi otto di arresto ed euro 6000 di ammenda, disponendo la revoca della patente di guida. 2.Avverso la sentenza insorge la difesa dell'imputato, deducendo violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto reato, non ricorrendo la circostanza aggravante dell'orario notturno; con un secondo motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla statuizione concernente la revoca della patente di guida; con una terza articolazione deduce erronea applicazione di legge laddove, in ragione del bilanciamento tra circostanze di segno opposto, non avrebbe dovuto applicarsi la disposizione concernente la revoca della patente in caso di condizione di ebbrezza alcolica superiore a g.1,5/I„ collegata all'art.186 comma 2 bis C.d.S., qualora ricorra la suddetta ipotesi aggravata.

3. Va premesso che con la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez.6, 20.11.2008, PG in proc.Cuomo, Rv. 241611; sez.2, 26.11.2013, PG in proc.Cargnello, Rv. 257871).

In tema di patteggiamento, inoltre, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità (sez.F., n.24023 del 20 Agosto 2020, Rojas, Rv.279635) 4.11 ricorso è infondato in quanto la pure contestata circostanza aggravante dell'ora notturna non ha comportato alcun aumento della pena pecuniaria, la quale è stata concordata nella misura di mesi sei di arresto ed euro 4500 di ammenda, senza la previsione di alcun aumento ex art.186 comma 2 sexies C.d.S. e d'altra parte il Tribunale di Noia ha altresì dato atto in motivazione che il sinistro si era verificato alle h.19.15 e quindi al di fuori dell'arco temporale per cui operava la ipotesi aggravata in oggetto.

Il secondo ed il terzo motivo risultano manifestamente infondati atteso che il Tribunale non aveva alcuna discrezionalità nella scelta della sanzione amministrativa accessoria in ragione del chiaro disposto di cui all'art.186 comma 2 bis C.d.S. che prevede la revoca della patente in ipotesi di incidente stradale provocato dal conducente che versi in stato di ebbrezza in misura superiore a gr.1,5 al litro.

Né sull'applicazione della sanzione accessoria assume alcun rilievo il giudizio di bilanciamento tra circostanze il quale, se da un lato è in grado di paralizzaretro l'aumento da apportarsi alla pena base per effetto dell'applicazione della circostanza aggravante, dall'altra non è in grado di impedire l'adozione della sanzione amministrativa accessoria che consegue alla ipotesi aggravata, in ragione della funzione preventiva ed inibitoria della sanzione amministrativa, che permane anche all'esito del giudizio di bilanciamento e non viene annullata per il giudizio di valenza operato a fini sanzionatori (sez.4, n.23190 del 19 Aprile 2016, PG in proc.Conn, Rv.267318; n.7821 del 8.2.2015, PG in proc.Luongo, Rv.262446).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, meglio precisata in dispositivo, non ricorrendo ipotesi di esonero al riguardo per mancanza di colpa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 Novembre 2021.

Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Noia, su richiesta dell'imputato cui aveva prestato consenso l'ufficio del pubblico ministero, applicava a SCALA Carmine per il reato di guida in stato di ebbrezza e di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti la pena complessiva di mesi otto di arresto ed euro 6000 di ammenda, disponendo la revoca della patente di guida. 2.Avverso la sentenza insorge la difesa dell'imputato, deducendo violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto reato, non ricorrendo la circostanza aggravante dell'orario notturno; con un secondo motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla statuizione concernente la revoca della patente di guida; con una terza articolazione deduce erronea applicazione di legge laddove, in ragione del bilanciamento tra circostanze di segno opposto, non avrebbe dovuto applicarsi la disposizione concernente la revoca della patente in caso di condizione di ebbrezza alcolica superiore a g.1,5/I„ collegata all'art.186 comma 2 bis C.d.S., qualora ricorra la suddetta ipotesi aggravata. 3. Va premesso che con la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez.6, 20.11.2008, PG in proc.Cuomo, Rv. 241611; sez.2, 26.11.2013, PG in proc.Cargnello, Rv. 257871). In tema di patteggiamento, inoltre, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità (sez.F., n.24023 del 20 Agosto 2020, Rojas, Rv.279635) 4.11 ricorso è infondato in quanto la pure contestata circostanza aggravante dell'ora notturna non ha comportato alcun aumento della pena pecuniaria, la quale è stata concordata nella misura di mesi sei di arresto ed euro 4500 di ammenda, senza la previsione di alcun aumento ex art.186 comma 2 sexies C.d.S. e d'altra parte il Tribunale di Noia ha altresì dato atto in motivazione che il sinistro si era verificato alle h.19.15 e quindi al di fuori dell'arco temporale per cui operava la ipotesi aggravata in oggetto. Il secondo ed il terzo motivo risultano manifestamente infondati atteso che il Tribunale non aveva alcuna discrezionalità nella scelta della sanzione amministrativa accessoria in ragione del chiaro disposto di cui all'art.186 comma 2 bis C.d.S. che prevede la revoca della patente in ipotesi di incidente stradale provocato dal conducente che versi in stato di ebbrezza in misura superiore a gr.1,5 al litro. Né sull'applicazione della sanzione accessoria assume alcun rilievo il giudizio di bilanciamento tra circostanze il quale, se da un lato è in grado di paralizzaretro l'aumento da apportarsi alla pena base per effetto dell'applicazione della circostanza aggravante, dall'altra non è in grado di impedire l'adozione della sanzione amministrativa accessoria che consegue alla ipotesi aggravata, in ragione della funzione preventiva ed inibitoria della sanzione amministrativa, che permane anche all'esito del giudizio di bilanciamento e non viene annullata per il giudizio di valenza operato a fini sanzionatori (sez.4, n.23190 del 19 Aprile 2016, PG in proc.Conn, Rv.267318; n.7821 del 8.2.2015, PG in proc.Luongo, Rv.262446). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, meglio precisata in dispositivo, non ricorrendo ipotesi di esonero al riguardo per mancanza di colpa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 Novembre 2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05137/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris