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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 27886/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 Febbraio 1974 avverso la sentenza del 4 dicembre 2020 della Corte di Appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di ANDRISANI [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Potenza, in data 4 dicembre 2020, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza con la quale, in data 3 marzo 2017, il Tribunale di Matera, ha condannato il ricorrente in relazione al delitto di ricettazione.

2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'erronea e falsa applicazione dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che i giudici di appello non hanno motivato in alcun modo in ordine allo specifico motivo di appello relativo alla mancata concessione da parte del giudice di primo grado del beneficio della sospensione condizionale della pena, venendo meno al proprio obbligo motivazionale in ordine ad un beneficio che poteva, a prescindere dallo specifico motivo di appello, esser applicato di ufficio dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

2. Il ricorrente con l'atto di appello aveva chiesto la concessione della seconda sospensione condizionale della pena ex art. 164, comma 4, cod. proc. pen., sottolineando che l'ANDRISANI aveva usufruito di tale beneficio soltanto una volta ed in relazione ad una pena pecuniaria pari a euro 600,00 di multa con la conseguente sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio.

Le modalità di redazione del motivo di appello dimostrano, di conseguenza, che il ricorrente non si è opposto all'applicazione della sospensione condizionale subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. (vedi tra le altre Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, S., Rv. 280712 - 01 «La richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio»).

Secondo il collegio la non opposizione del condannato non deve necessariamente esplicitarsi in una manifestazione positiva di volontà, ciò in considerazione del tenore letterale dell'art. 165 cod. pen. che non richiede l'espresso consenso dell'imputato ma semplicemente la mancata opposizione.

Ne consegue logicamente che tale mancanza può desumersi anche dal fatto che l'imputato abbia richiesto, con l'atto di appello, la concessione della seconda sospensione condizionale, ben sapendo che, avendone già usufruito, l'eventuale concessione non potrà che essere subordinata a taluno degli obblighi di legge (Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020, Bongi, Rv. 279773 — 01).

3. Il collegio rileva che nella sentenza impugnata è omessa la pronuncia in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena con conseguente sussistenza del vizio di motivazione eccepito.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che l'esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge, si connoti come un «dovere», in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l'esercizio, tanto più se il riconoscimento è invocato dall'imputato.

Il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale «non decisione», costituisce, di conseguenza, motivo di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione, (vedi Sez.

U., n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 - 01).

4. La motivazione impugnata è priva, inoltre, di qualsivoglia valutazione in ordine alla prognosi circa la ricaduta del delitto ed ai motivi che hanno indotto i giudici di merito a negare tale beneficio, né dal percorso argomentativo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità è possibile evincere elementi utili per effettuare la valutazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale direttamente in questa sede.

È, pertanto, applicabile al caso di specie, l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'omessa pronuncia da parte della Corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non potendo la Corte di Cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (vedi Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, F., Rv. 281519 - 01; Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv. 283114 - 01).

5. L'omessa motivazione sul punto impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte d'appello di Salerno possa valutare se il beneficio sia o meno concedibile ai sensi e con le modalità previste dall'art. 164, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno relativame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 Febbraio 1974 avverso la sentenza del 4 dicembre 2020 della Corte di Appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di ANDRISANI [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Potenza, in data 4 dicembre 2020, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza con la quale, in data 3 marzo 2017, il Tribunale di Matera, ha condannato il ricorrente in relazione al delitto di ricettazione. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'erronea e falsa applicazione dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che i giudici di appello non hanno motivato in alcun modo in ordine allo specifico motivo di appello relativo alla mancata concessione da parte del giudice di primo grado del beneficio della sospensione condizionale della pena, venendo meno al proprio obbligo motivazionale in ordine ad un beneficio che poteva, a prescindere dallo specifico motivo di appello, esser applicato di ufficio dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 2. Il ricorrente con l'atto di appello aveva chiesto la concessione della seconda sospensione condizionale della pena ex art. 164, comma 4, cod. proc. pen., sottolineando che l'ANDRISANI aveva usufruito di tale beneficio soltanto una volta ed in relazione ad una pena pecuniaria pari a euro 600,00 di multa con la conseguente sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio. Le modalità di redazione del motivo di appello dimostrano, di conseguenza, che il ricorrente non si è opposto all'applicazione della sospensione condizionale subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. (vedi tra le altre Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, S., Rv. 280712 - 01 «La richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio»). Secondo il collegio la non opposizione del condannato non deve necessariamente esplicitarsi in una manifestazione positiva di volontà, ciò in considerazione del tenore letterale dell'art. 165 cod. pen. che non richiede l'espresso consenso dell'imputato ma semplicemente la mancata opposizione. Ne consegue logicamente che tale mancanza può desumersi anche dal fatto che l'imputato abbia richiesto, con l'atto di appello, la concessione della seconda sospensione condizionale, ben sapendo che, avendone già usufruito, l'eventuale concessione non potrà che essere subordinata a taluno degli obblighi di legge (Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020, Bongi, Rv. 279773 — 01). 3. Il collegio rileva che nella sentenza impugnata è omessa la pronuncia in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena con conseguente sussistenza del vizio di motivazione eccepito. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che l'esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge, si connoti come un «dovere», in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l'esercizio, tanto più se il riconoscimento è invocato dall'imputato. Il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale «non decisione», costituisce, di conseguenza, motivo di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione, (vedi Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 - 01). 4. La motivazione impugnata è priva, inoltre, di qualsivoglia valutazione in ordine alla prognosi circa la ricaduta del delitto ed ai motivi che hanno indotto i giudici di merito a negare tale beneficio, né dal percorso argomentativo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità è possibile evincere elementi utili per effettuare la valutazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale direttamente in questa sede. È, pertanto, applicabile al caso di specie, l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'omessa pronuncia da parte della Corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non potendo la Corte di Cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (vedi Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, F., Rv. 281519 - 01; Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv. 283114 - 01). 5. L'omessa motivazione sul punto impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte d'appello di Salerno possa valutare se il beneficio sia o meno concedibile ai sensi e con le modalità previste dall'art. 164, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno relativame
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