CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1997
Cassazione n. 32340/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(CUI 0544G53) nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine a reati in materia di stupefacenti di cui all'imputazione, è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con motivazione immune da vizi di manifesta illogicità. Le doglianze proposte tendono a sollecitare una diversa valutazione della pericolosità sociale del ricorrente e della proporzionalità della misura di sicurezza dell'espulsione disposta ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/1990, profili rimessi all'apprezzamento del giudice di merito e non rivalutabili in sede di legittimità ove, come nel caso di specie, sorretti da motivazione logica e non apparente. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sul punto, valorizzando la reiterazione delle condotte di cessione di sostanza stupefacente, l'assenza di stabile radicamento sociale, familiare e lavorativo nel territorio nazionale, la mancanza di fissa dimora e la pendenza di altro procedimento per reato della stessa natura. Non sussiste, pertanto, la denunciata illogicità della motivazione, avendo il giudice di merito fondato la conferma della misura espulsiva su elementi concreti e pertinenti, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in questa sede. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P P.Q.M