CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 28421/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la condanna del Tribunale di Cosenza, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per i reati di cui ai capi 1) (artt. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011) e 2) (art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975), assolvendo l'imputato dal reato di cui al capo 1) perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena, per il residuo reato, di cui al capo 2), in quella di mesi tre di arresto ed euro cinquecento di ammenda. Considerato che i motivi proposti, a mezzo del difensore, avv. M. Nucci (violazione di legge quanto al divieto di reformatio in peius - motivo 1); erronea applicazione dell'art. 597, comma 3 e 4, cod, proc. pen. - motivo 2)), devolvono censure manifestamente infondate, perché prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità. Rilevato, infatti, che, per effetto della pronunciata assoluzione in relazione al reato ritenuto più grave dal primo giudice, il provvedimento impugnato, a fronte dell'aumento ex art. 81 cod. pen. di mesi tre di reclusione, ha irrogato la pena di mesi tre di arresto ed euro cinquecento di ammenda, complessivamente inferiore a quella di mesi dieci di reclusione di cui alla prima sentenza. Considerato, invero, che questa Corte di legittimità, con specifico riferimento ad un caso in cui, a fronte della pronunciata assoluzione per I reato base, si sia irrogata soltanto la pena per il residuo reato satellite, ha sostenuto che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell'impugnazione che, a seguito dell'accoglimento dell'appello del solo imputato, per taluni reati unificati dalla continuazione, infligga per il reato satellite, rimasto unico, una pena superiore a quella che per esso era stata determinata a titolo di aumenl:o, ex art. 81 cod. pen., purché il trattamento sanzionatorio finale, derivato all'esito del mutamento della struttura del reato continuato, non sia superiore a quello determinato dal primo giudice (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 Sez. 3, n. 7258 del 14/11/2017, dep. 2018, N., Rv. 272631; Sez. 6, n. 9871 del 26/01/2016, Ventaloro, Rv. 266504). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore D E PO [OSCURATO:PERSONA]