CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 38862/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 3/11/2020 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1483 del 2020 la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta - riconoscendo le attenuanti ex artt. 62-bis, 62, n. 4, e 323- bis cod. pen. - dal Tribunale di Urbino a [OSCURATO:PERSONA], a conclusione di un giudizio abbreviato, ex artt. 81 cod. pen. e 173 C.B.C. per avere venduto, mediante inserzioni di vendita mediante il portale eBay, documenti di proprietà del Comune di Piobbico e ex artt. 81 e 314 cod. pen. (capo A) per essersi appropriato 1 L,/( di tali documenti nella sua qualità di istruttore anagrafe delle stato civile e elettorale del Comune (capo B). 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) violazione dell'art. 314 cod. pen. per non avere considerato che i documenti erano privi di valore, si trovavano nell'archivio comunale a disposizione di tutti i dipendenti per eventuali consultazioni e erano ammassati sul pavimento e destinati al macero a causa dell'alluvione; per questa ragione l'imputato — come altri curiosi e non perché ne avesse la disponibilità per ragioni di ufficio — li aveva raccolti e, soltanto dopo cinque anni, dopo averli asciugati li aveva messi in vendita su eBay; b) vizio della motivazione per la mancanza di una effettiva argomentazione circa la sussistenza dell'elemento psicologico del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Quanto al primo motivo di ricorso, va anzitutto ribadito che la natura plurioffensiva del reato di peculato implica che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato, perché rimane comunque leso dalla condotta dell'agente l'altro interesse protetto dalla norma, diverso da quello patrimoniale, cioè quello del buon andamento della pubblica amministrazione (Sez. U., n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190; Sez. 6, n. 29262 del 17/05/2018, C., Rv. 273445). Inoltre, per altro verso, il ricorso non si confronta con quella parte della motivazione della sentenza impugnata in cui, in termini del tutto logici e pertinenti al caso in esame, si argomenta che i documenti storici vennero messi in vendita dall'imputato e effettivamente venduti (il che conferma l'esistenza di un mercato alimentato dai collezionisti di documenti storici) a un prezzo medio indicato come inferiore a 10 euro ciascuno e, quindi, per un prezzo complessivo di circa 190 euro, sicché risulta che essi avevano un valore modesto ma pur sempre economicamente apprezzabile, cosi integrandosi il reato ex art. 314 cod. pen. (Sez. 6, n. 44522 del 25/05/2018, P., Rv. 274150; Sez. 6, n. 42836 del 2/10/2013, Sgroi, Rv. 256686). Per quel che riguarda la connessione della condotta dell'imputato con la sua qualifica, deve rilevarsi che nella sentenza si precisa che egli, sebbene non fosse l'incaricato della custodia dell'archivi ma l'istruttore dei Servizi demografici, poteva però — a differenza di un privato cittadino — liberamente accedervi per consultarlo, sicché aveva comunque la disponibilità del bene «per ragione del suo ufficio» come richiesto dall'art. 314 cod. pen. per la configurazione del peculato. Infatti, la ragione d'ufficio ricorre anche quando il possesso sia frutto di occasionale coincidenza tra la funzione o il servizio svolti e il bene; né deve necessariamente rientrare nel novero delle specifiche competenze o attribuzioni connesse alla funzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (Sez. 6, n. 30131 del 26/05/2021, R., Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, Caruso, Rv. 267525). 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha adeguatamente argomentato circa la sussistenza dell'elemento psicologico del reato (costituto dal dolo generico) evidenziando che lo stesso imputato ha ammesso di essersi appropriato dei documenti storici, poiché ne è un collezionista, e di averli poi venduti per trarne un profitto. 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente