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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 giugno 1968

Cassazione n. 14922/2026

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nei confronti di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/6/1968rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciadi cui all’ordinanza in data 24/11/2025 (erroneamente datata 24/11/2024) del Tribunale diCaltagirone in composizione monocratica;visti gli atti trasmessi ex art. 24-bis, comma 2, cod. proc. pen. dal Giudice rimettente;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi udita la relazionesvolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo che il rinvio pregiudiziale venga dichiaratoinammissibile o, in subordine, che venga dichiarata la competenza territoriale del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza ex art. 24-bis cod. proc. pen. in data 24 novembre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] rimetteva a questa Corte gli atti necessari per la decisione sulla competenzaterritoriale relativa all’imputata sopra indicata.Risulta, in particolare, che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con decreto dicitazione a giudizio ex art. 552 cod. proc. pen. datato 19 dicembre 2023, è stata esercitatal’azione penale in relazione al reato di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. indicato comeaccertato in [OSCURATO:PERSONA] in data 18 novembre 2021.L’azione nella prospettiva accusatoria sarebbe consistita nel fatto che l’imputata,proponendosi come agenzia di disbrigo pratiche di Bari specializzata nella conversione dipatenti estere in patenti italiane, induceva, con artifizi e raggiri, mediante contatti tenutiad effettuare versamenti per complessivi 2.950,00 euro su una carta PostePay Evolution n.5333171133400172 a lei intestata, assicurando la persona offesa che avrebbe potutoconvertire in patente italiana la sua patente di guida albanese nonché quella di sua moglie,senza poi provvedere a quanto richiesto.Risulta dell’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che:a) all'udienza del 24 aprile 2024 la difesa dell'imputata formulava eccezione diincompetenza per territorio motivata sul fatto che l’indebito utilizzo da parte di ignoti dellecredenziali PostePay della donna era emerso anche in occasione del compimento di altreVarese e di Sassari, quest'ultimo, in particolare, era stato individuato, sulla base di un criteriocronologico, come luogo di commissione del primo delitto, situazione che portava a ritenere ivari fatti-reato connessi ai sensi dell’art. 12, lett. b), cod. proc. pen.;b) alla successiva udienza del 16 ottobre 2025 la difesa dell’imputata produceva unasentenza emessa in data 29 aprile 2024 dal Tribunale di Varese nell’ambito del proc. n.988/2022 R.G.n.r. a carico dell’imputata con la quale era stata affermata la competenza perterritorio del Tribunale di Sassari, nonché un decreto di citazione a giudizio emesso, in data3 maggio 2023, nell’ambito del procedimento n. 1745/2022 R.g.n.r. dalla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Sassari nel quale la Della [OSCURATO:PERSONA] risultava imputatasempre della violazione dell’art. 640 cod. pen. per fatti commessi a Sassari in data 6 ottobre2021;c) dalla sentenza del Tribunale di Varese è emerso che l'imputata era chiamata arispondere di artifizi e raggiri per avere pubblicato su un sito internet un annuncio falso circail rilascio di prestiti senza la necessità di esibire alcuna busta paga avviando trattative suwhatsapp ed inducendo in errore la persona offesa sulla genuinità della proposta, facendosiin tal modo accreditare, con tre rimesse successive, il corrispettivo su una carta PostePayEvolution n. 53133171133399937 a lei intestata;d) nel procedimento di [OSCURATO:PERSONA] l’imputazione iniziale per il reato di truffacoinvolgeva oltre a Della [OSCURATO:PERSONA] anche altro coimputato, [OSCURATO:PERSONA], che eraintestatario della menzionata utenza n. 3882466663, soggetto dimorante a Campobasso, laposizione del quale è stata tuttavia separata;e) dal raffronto dei procedimenti menzionati sarebbe ravvisabile il coinvolgimentosoggettivo dell’imputata in tutti i fatti contestati e, altresì, sarebbe ravvisabile unaconvergenza del modus operandi per i delitti contestati, tutti realizzati tramite l'utilizzo delWeb, dei successivi contatti telefonici e WhatsApp e, infine, mediante l'accredito dei profittisu carte PostePay Evolution (comunque diverse per numeri seriali) intestate alla DellaPatronaf) detti elementi consentirebbero di ipotizzare un legame e, quindi, una connessione trale condotte sol che si tenga conto della successione cronologica dei fatti contestatiall’imputata ricompresi tra il 6 ottobre 2021 (procedimento di Sassari), il 12/14 ottobre 2021(procedimento di Varese) e il 18 novembre 2021 (procedimento attualmente pendente aCaltagirone) e del fatto che la carta PostePay utilizzata in quest’ultimo caso risulta esserestata attivata in data 7 settembre 2021, quindi in un tempo antecedente a tutti i procedimentipenali indicati.Alla luce di tali osservazioni il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il rinvio ex art. 24-biscod. proc. pen. a questa Corte per la determinazione della competenza territoriale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Prima di procedere alla eventuale valutazione delle questioni di cui all’ordinanzadi rimessione, occorre, innanzitutto, delimitare l’ambito decisionale entro il quale puòmuoversi questa Corte di legittimità.

Deve, innanzitutto, essere ricordato che nella previsione normativa, come introdottadall'intervento riformatore operato con il d.lgs. 150/2022, è l'ordinanza del giudice remittenteche viene ad assumere una funzione centrale del giudizio incidentale destinato a svolgersidinanzi la Corte di cassazione e ciò pur se sollecitato dalle parti; tale ricostruzione risultaevidente solo che si abbia riguardo al contenuto del secondo comma dell'art. 24-bis cod.proc. pen. secondo cui: «Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con laquale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, conl'indicazione delle parti e dei difensori».Appare pertanto evidente che, seppur negli ambiti frutto delle sollecitazioni delleparti in sede di eccezioni di incompetenza per territorio, un ruolo centrale per il successivogiudizio della Corte di legittimità è assunto dall'ordinanza del giudice remittente che"inquadra" la questione rimessa e ne stabilisce gli esatti termini, invitando il giudice dilegittimità ad esprimersi sulla determinazione del giudice competente per territorio,stabilendo così un principio che assicuri il corretto svolgimento del processo, senza il rischioche l'accoglimento della questione nelle fasi dell'impugnazioni imponga una nuovacelebrazione del giudizio dinanzi ad un giudice di primo grado diverso.La centralità dell'ordinanza di rimessione nel rinvio pregiudiziale di cui all’art. 24 biscod. proc. pen., oltre a risultare dal dato normativo, emerge anche dalle prime interpretazionigiurisprudenziali sul tema; si è così dapprima negato che l'ordinanza possa avere funzione econtenuto meramente esplorativo affermandosi (Sez. 2, n. 28561 del 23/06/2023, Cimmino,n.m. allo stato), che è inammissibile per difetto di autosufficienza la questione rimessa ex art.24-bis cod. proc. pen. dal giudice di merito senza che sia stata effettuata una specificadelibazione della stessa, rimettendo alla Corte di legittimità la questione della competenza,limitandosi ad indicare la posizione adesiva del pubblico ministero sul punto.Inoltre, si è successivamente aggiunto (Sez. 2, n. 2034 del 19/12/2023, dep. 2024,rinvio pregiudiziale Trib.

Milano non massimata; in tal senso anche Sez. 3, n. 44932 del27/09/2023, Confl. comp. in proc.

Selvarolo, Rv. 285334-01) che l'ordinanza di cui all’art. 24-bis cod. proc. pen. integra i requisiti minimi necessari per la valida proposizione del rimedioallorquando la stessa articoli una dettagliata disamina delle questioni in fatto e in dirittoprospettate concernenti l'incompetenza per territorio, tenti una loro composizione ed illustricompiutamente il percorso argomentativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che nonhanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali,assumendo conseguentemente una motivata determinazione; ancora sul punto varichiamata quella analoga statuizione (Sez. 2, n. 51715 del 23/11/2023, rinvio pregiudizialeTrib. [OSCURATO:PERSONA], non massimata) secondo cui in tema di rinvio pregiudiziale alla Cortedi cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen.,introdotto dall'art. 4, comma I, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice investito dellaquestione non può limitarsi a prendere atto delle sollevate eccezioni sulla competenza edella "complessità della fattispecie" ma deve esporre le questioni sollevate dalle parti,analizzarle e compiere una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza,spiegando le ragioni dell'impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti.Il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, quindi,ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando laquestione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza dellastessa qualora ritenga di essere competente, operando una motivata selezione degli attinecessari alla risoluzione della questione da trasmettere alla Corte di cassazione, nonessendo sufficiente l'affermazione della semplice opportunità di disporre il rinviopregiudiziale in ragione di una generale situazione di incertezza.2.

L'omessa applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta, invia preliminare ed assorbente, la necessità di rilevare l’inammissibilità della questionesottoposta a questa Corte di legittimità.Deve, infatti, al di là delle generiche ipotesi di connessione esistenti tra iprocedimenti menzionati nell’ordinanza che sembrerebbero accomunati solo perché tuttivedono imputata la Della [OSCURATO:PERSONA] per truffe commesse mediante artifizi e raggiri di naturadiversa e che avrebbero portato al conseguimento di profitti di reati accreditati su cartePostePay differenti, osservarsi che:a) non è dato conoscere, da un lato, quale sia il reato più grave tra le truffe incontestazione (criterio che ex art. 16, comma 1, cod. proc. pen. prevale su quellocronologico) e, dall’altro, quale sia l’attuale stato dei procedimenti pendenti a Sassari equello già pendente a Varese;b) non è neppure dato conoscere, essendo notoriamente la carta PostePayEvolution una carta prepagata ricaricabile dotata rispetto alle precedenti carte PostePayanche di codice IBAN, quale sia il luogo ove è stato conseguito l’illecito profitto atteso che«La truffa contrattuale realizzata mediante pagamento con bonifico bancario su carta dotatadi IBAN e collegata a un conto corrente acceso presso una banca territoriale, in quantooperazione assimilabile ad un bonifico bancario, in cui l'ordine di pagamento non ècontestuale all'accredito, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l'agente conseguel'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data ladisposizione per il pagamento da parte della persona offesa» (Sez. 2, n. 25992 del01/07/2025, Brindisi, Rv. 288325-01).A ciò si aggiunge che il Giudice rimettente non risulta aver preso diretta posizionesulla questione della competenza per territorio, così di fatto sottoponendo a questa Corte dilegittimità inammissibili valutazioni di merito che finiscono per caratterizzare di merocontenuto esplorativo la rimessione stessa.Al riguardo è doveroso ricordare che «In tema di rinvio pregiudiziale per la decisionesulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., è inammissibile la rimessionedella questione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte dellaprospettazione di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione» (Sez.3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024, Confl. comp. in proc.

Greggio, Rv. 286071-01) e,ancora che «In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sullacompetenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150, il giudice investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio"è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, indicandotutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, nonpotendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti,anche processuali, che esulano dalla sua cognizione (Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023,Barbieri, Rv. 285424-01).3.

Per le ragioni esposte la richiesta di rinvio pregiudiziale qui esaminata deveessere dichiarata inammissibile e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Caltagironeper l’ulteriore seguito.

P.Q.MDichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale.

Dispone la trasmissione degli atti alTribunale di [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nei confronti di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/6/1968rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciadi cui all’ordinanza in data 24/11/2025 (erroneamente datata 24/11/2024) del Tribunale diCaltagirone in composizione monocratica;visti gli atti trasmessi ex art. 24-bis, comma 2, cod. proc. pen. dal Giudice rimettente;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi udita la relazionesvolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo che il rinvio pregiudiziale venga dichiaratoinammissibile o, in subordine, che venga dichiarata la competenza territoriale del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza ex art. 24-bis cod. proc. pen. in data 24 novembre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] rimetteva a questa Corte gli atti necessari per la decisione sulla competenzaterritoriale relativa all’imputata sopra indicata.Risulta, in particolare, che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con decreto dicitazione a giudizio ex art. 552 cod. proc. pen. datato 19 dicembre 2023, è stata esercitatal’azione penale in relazione al reato di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. indicato comeaccertato in [OSCURATO:PERSONA] in data 18 novembre 2021.L’azione nella prospettiva accusatoria sarebbe consistita nel fatto che l’imputata,proponendosi come agenzia di disbrigo pratiche di Bari specializzata nella conversione dipatenti estere in patenti italiane, induceva, con artifizi e raggiri, mediante contatti tenutiad effettuare versamenti per complessivi 2.950,00 euro su una carta PostePay Evolution n.5333171133400172 a lei intestata, assicurando la persona offesa che avrebbe potutoconvertire in patente italiana la sua patente di guida albanese nonché quella di sua moglie,senza poi provvedere a quanto richiesto.Risulta dell’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che:a) all'udienza del 24 aprile 2024 la difesa dell'imputata formulava eccezione diincompetenza per territorio motivata sul fatto che l’indebito utilizzo da parte di ignoti dellecredenziali PostePay della donna era emerso anche in occasione del compimento di altreVarese e di Sassari, quest'ultimo, in particolare, era stato individuato, sulla base di un criteriocronologico, come luogo di commissione del primo delitto, situazione che portava a ritenere ivari fatti-reato connessi ai sensi dell’art. 12, lett. b), cod. proc. pen.;b) alla successiva udienza del 16 ottobre 2025 la difesa dell’imputata produceva unasentenza emessa in data 29 aprile 2024 dal Tribunale di Varese nell’ambito del proc. n.988/2022 R.G.n.r. a carico dell’imputata con la quale era stata affermata la competenza perterritorio del Tribunale di Sassari, nonché un decreto di citazione a giudizio emesso, in data3 maggio 2023, nell’ambito del procedimento n. 1745/2022 R.g.n.r. dalla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Sassari nel quale la Della [OSCURATO:PERSONA] risultava imputatasempre della violazione dell’art. 640 cod. pen. per fatti commessi a Sassari in data 6 ottobre2021;c) dalla sentenza del Tribunale di Varese è emerso che l'imputata era chiamata arispondere di artifizi e raggiri per avere pubblicato su un sito internet un annuncio falso circail rilascio di prestiti senza la necessità di esibire alcuna busta paga avviando trattative suwhatsapp ed inducendo in errore la persona offesa sulla genuinità della proposta, facendosiin tal modo accreditare, con tre rimesse successive, il corrispettivo su una carta PostePayEvolution n. 53133171133399937 a lei intestata;d) nel procedimento di [OSCURATO:PERSONA] l’imputazione iniziale per il reato di truffacoinvolgeva oltre a Della [OSCURATO:PERSONA] anche altro coimputato, [OSCURATO:PERSONA], che eraintestatario della menzionata utenza n. 3882466663, soggetto dimorante a Campobasso, laposizione del quale è stata tuttavia separata;e) dal raffronto dei procedimenti menzionati sarebbe ravvisabile il coinvolgimentosoggettivo dell’imputata in tutti i fatti contestati e, altresì, sarebbe ravvisabile unaconvergenza del modus operandi per i delitti contestati, tutti realizzati tramite l'utilizzo delWeb, dei successivi contatti telefonici e WhatsApp e, infine, mediante l'accredito dei profittisu carte PostePay Evolution (comunque diverse per numeri seriali) intestate alla DellaPatronaf) detti elementi consentirebbero di ipotizzare un legame e, quindi, una connessione trale condotte sol che si tenga conto della successione cronologica dei fatti contestatiall’imputata ricompresi tra il 6 ottobre 2021 (procedimento di Sassari), il 12/14 ottobre 2021(procedimento di Varese) e il 18 novembre 2021 (procedimento attualmente pendente aCaltagirone) e del fatto che la carta PostePay utilizzata in quest’ultimo caso risulta esserestata attivata in data 7 settembre 2021, quindi in un tempo antecedente a tutti i procedimentipenali indicati.Alla luce di tali osservazioni il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il rinvio ex art. 24-biscod. proc. pen. a questa Corte per la determinazione della competenza territoriale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Prima di procedere alla eventuale valutazione delle questioni di cui all’ordinanzadi rimessione, occorre, innanzitutto, delimitare l’ambito decisionale entro il quale puòmuoversi questa Corte di legittimità. Deve, innanzitutto, essere ricordato che nella previsione normativa, come introdottadall'intervento riformatore operato con il d.lgs. 150/2022, è l'ordinanza del giudice remittenteche viene ad assumere una funzione centrale del giudizio incidentale destinato a svolgersidinanzi la Corte di cassazione e ciò pur se sollecitato dalle parti; tale ricostruzione risultaevidente solo che si abbia riguardo al contenuto del secondo comma dell'art. 24-bis cod.proc. pen. secondo cui: «Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con laquale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, conl'indicazione delle parti e dei difensori».Appare pertanto evidente che, seppur negli ambiti frutto delle sollecitazioni delleparti in sede di eccezioni di incompetenza per territorio, un ruolo centrale per il successivogiudizio della Corte di legittimità è assunto dall'ordinanza del giudice remittente che"inquadra" la questione rimessa e ne stabilisce gli esatti termini, invitando il giudice dilegittimità ad esprimersi sulla determinazione del giudice competente per territorio,stabilendo così un principio che assicuri il corretto svolgimento del processo, senza il rischioche l'accoglimento della questione nelle fasi dell'impugnazioni imponga una nuovacelebrazione del giudizio dinanzi ad un giudice di primo grado diverso.La centralità dell'ordinanza di rimessione nel rinvio pregiudiziale di cui all’art. 24 biscod. proc. pen., oltre a risultare dal dato normativo, emerge anche dalle prime interpretazionigiurisprudenziali sul tema; si è così dapprima negato che l'ordinanza possa avere funzione econtenuto meramente esplorativo affermandosi (Sez. 2, n. 28561 del 23/06/2023, Cimmino,n.m. allo stato), che è inammissibile per difetto di autosufficienza la questione rimessa ex art.24-bis cod. proc. pen. dal giudice di merito senza che sia stata effettuata una specificadelibazione della stessa, rimettendo alla Corte di legittimità la questione della competenza,limitandosi ad indicare la posizione adesiva del pubblico ministero sul punto.Inoltre, si è successivamente aggiunto (Sez. 2, n. 2034 del 19/12/2023, dep. 2024,rinvio pregiudiziale Trib. Milano non massimata; in tal senso anche Sez. 3, n. 44932 del27/09/2023, Confl. comp. in proc. Selvarolo, Rv. 285334-01) che l'ordinanza di cui all’art. 24-bis cod. proc. pen. integra i requisiti minimi necessari per la valida proposizione del rimedioallorquando la stessa articoli una dettagliata disamina delle questioni in fatto e in dirittoprospettate concernenti l'incompetenza per territorio, tenti una loro composizione ed illustricompiutamente il percorso argomentativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che nonhanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali,assumendo conseguentemente una motivata determinazione; ancora sul punto varichiamata quella analoga statuizione (Sez. 2, n. 51715 del 23/11/2023, rinvio pregiudizialeTrib. [OSCURATO:PERSONA], non massimata) secondo cui in tema di rinvio pregiudiziale alla Cortedi cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen.,introdotto dall'art. 4, comma I, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice investito dellaquestione non può limitarsi a prendere atto delle sollevate eccezioni sulla competenza edella "complessità della fattispecie" ma deve esporre le questioni sollevate dalle parti,analizzarle e compiere una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza,spiegando le ragioni dell'impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti.Il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, quindi,ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando laquestione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza dellastessa qualora ritenga di essere competente, operando una motivata selezione degli attinecessari alla risoluzione della questione da trasmettere alla Corte di cassazione, nonessendo sufficiente l'affermazione della semplice opportunità di disporre il rinviopregiudiziale in ragione di una generale situazione di incertezza.2. L'omessa applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta, invia preliminare ed assorbente, la necessità di rilevare l’inammissibilità della questionesottoposta a questa Corte di legittimità.Deve, infatti, al di là delle generiche ipotesi di connessione esistenti tra iprocedimenti menzionati nell’ordinanza che sembrerebbero accomunati solo perché tuttivedono imputata la Della [OSCURATO:PERSONA] per truffe commesse mediante artifizi e raggiri di naturadiversa e che avrebbero portato al conseguimento di profitti di reati accreditati su cartePostePay differenti, osservarsi che:a) non è dato conoscere, da un lato, quale sia il reato più grave tra le truffe incontestazione (criterio che ex art. 16, comma 1, cod. proc. pen. prevale su quellocronologico) e, dall’altro, quale sia l’attuale stato dei procedimenti pendenti a Sassari equello già pendente a Varese;b) non è neppure dato conoscere, essendo notoriamente la carta PostePayEvolution una carta prepagata ricaricabile dotata rispetto alle precedenti carte PostePayanche di codice IBAN, quale sia il luogo ove è stato conseguito l’illecito profitto atteso che«La truffa contrattuale realizzata mediante pagamento con bonifico bancario su carta dotatadi IBAN e collegata a un conto corrente acceso presso una banca territoriale, in quantooperazione assimilabile ad un bonifico bancario, in cui l'ordine di pagamento non ècontestuale all'accredito, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l'agente conseguel'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data ladisposizione per il pagamento da parte della persona offesa» (Sez. 2, n. 25992 del01/07/2025, Brindisi, Rv. 288325-01).A ciò si aggiunge che il Giudice rimettente non risulta aver preso diretta posizionesulla questione della competenza per territorio, così di fatto sottoponendo a questa Corte dilegittimità inammissibili valutazioni di merito che finiscono per caratterizzare di merocontenuto esplorativo la rimessione stessa.Al riguardo è doveroso ricordare che «In tema di rinvio pregiudiziale per la decisionesulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., è inammissibile la rimessionedella questione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte dellaprospettazione di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione» (Sez.3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024, Confl. comp. in proc. Greggio, Rv. 286071-01) e,ancora che «In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sullacompetenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150, il giudice investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio"è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, indicandotutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, nonpotendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti,anche processuali, che esulano dalla sua cognizione (Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023,Barbieri, Rv. 285424-01).3. Per le ragioni esposte la richiesta di rinvio pregiudiziale qui esaminata deveessere dichiarata inammissibile e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Caltagironeper l’ulteriore seguito. P.Q.MDichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale. Dispone la trasmissione degli atti alTribunale di [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 14922/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris