Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:325
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0880_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 giugno 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]
(Causa T‑880/19)
«Funzione pubblica – Funzionari – Decisione di pensionamento per invalidità – Parere della commissione di invalidità – Articolo 78 dello Statuto – Obbligo di motivazione»
1.
Ricorsi dei funzionari – [OSCURATO:PERSONA] – Riforma della decisione impugnata – Irricevibilità
(Statuto dei funzionari, art. 91)
(v. punto 26)
2.
Funzionari – Invalidità – [OSCURATO:PERSONA] di invalidità – Parere – Obbligo di motivazione – [OSCURATO:PERSONA] – Portata – Sindacato giurisdizionale – Portata
[Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); Statuto dei funzionari, art. 25, comma 2]
(v. punti 43‑45, 53, 59)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 27 febbraio 2019 che pone fine al servizio della ricorrente in data 28 febbraio 2019 in ragione della constatazione della sua invalidità e che le concede un’indennità di invalidità a decorrere dal 1
o
marzo 2019
Dispositivo
1)
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea del 27 febbraio 2019 che pone fine al servizio della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] il 28 febbraio 2019 in ragione della constatazione della sua invalidità e che le concede un’indennità di invalidità a decorrere dal 1
o
marzo 2019 è annullata.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.