CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14905/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge servizio di motivazione si deduceva che il giudice non avrebbe valutato l'esclusione della recidiva, che avrebbe implicato un diverso bilanciamento delle circostanze. 2.2. Il ricorso è inammissibile in quanto non tiene in considerazione la consolidata giurisprudenza secondo cui è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comrna 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione. (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01; Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, Matteliano, Rv. 254980 - 01). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 23 febbraio 202.3.