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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32118/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del delitto diricettazione, è inammissibile per difetto di specificità, risolvendosi nella merareiterazione della medesima doglianza già dedotta con l'atto di appello epuntualmente disattesa dalla Corte territoriale (pag. 3); la censura infatti, non siconfronta con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata e sitraduce, pertanto, in una critica soltanto apparente, inidonea ad assolvere lafunzione propria del ricorso per cassazione, consistente nell'individuazione dispecifici vizi della decisione censurata;[OSCURATO:PERSONA] che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, la mancanza di specificità del motivo, cui l'art. 591, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità, ricorre allorchédifetti la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnatae le censure prospettate dal ricorrente, con conseguente omissione di una criticaeffettiva e mirata alla motivazione della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’estinzionedel delitto di ricettazione per intervenuta prescrizione, è manifestamenteinfondato, atteso che il reato risulta commesso in data 16 maggio 2017 e che,pertanto, non è ancora decorso il termine massimo di prescrizione, pari a diecianni;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del delitto diricettazione, è inammissibile per difetto di specificità, risolvendosi nella merareiterazione della medesima doglianza già dedotta con l'atto di appello epuntualmente disattesa dalla Corte territoriale (pag. 3); la censura infatti, non siconfronta con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata e sitraduce, pertanto, in una critica soltanto apparente, inidonea ad assolvere lafunzione propria del ricorso per cassazione, consistente nell'individuazione dispecifici vizi della decisione censurata;[OSCURATO:PERSONA] che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, la mancanza di specificità del motivo, cui l'art. 591, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità, ricorre allorchédifetti la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnatae le censure prospettate dal ricorrente, con conseguente omissione di una criticaeffettiva e mirata alla motivazione della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’estinzionedel delitto di ricettazione per intervenuta prescrizione, è manifestamenteinfondato, atteso che il reato risulta commesso in data 16 maggio 2017 e che,pertanto, non è ancora decorso il termine massimo di prescrizione, pari a diecianni;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32118/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris