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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 20915/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], in relazione al decreto ministeriale del 14 settembre 2020 di proroga, per la durata di anni due, del regime in atto a suo carico, di cui all'art. 41-bis, comma 2 e 2-bis, Ord. pen. 2.Avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv.

B. Amicarella, denunciando con un motivo unico, vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. deducendo l'apparenza della motivazione resa, a fronte di motivi di reclamo e relativa memoria, che avevano valorizzato la dissociazione cd. attuosa del Magnetti, indicata come non strumentale e che non avrebbe condotto ad alcuno sconto di pena, pur a fronte di dichiarazioni auto ed etero accusatorie, a carico di appartenenti a cinque famiglie malavitose del clan della [OSCURATO:PERSONA], dati che sarebbero stati del tutto trascurati nel provvedimento censurato.

3. Considerato che il ricorso è fondato su motivo non consentito in sede di legittimità posto che non specifica, rispetto al contenuto del provvedimento censurato, le ragioni in fatto e in diritto dei dati che lo sorreggono e che, invece, la precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità assume rilevanza decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) precetto tanto più stringente per il ricorso per cassazione, in quanto mezzo di impugnazione a critica vincolata (essendo inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.). 3.1.Rilevato, infatti, che in relazione al decreto di proroga del regime particolare in atto a carico del ricorrente, una volta convalidato dal definitivo rigetto della correlativa impugnazione, il precedente decreto applicativo sia sufficiente a reggere la legittimità di quello successivo la constatazione, alla luce della verifica dei parametri cognitivi indicati dal comma 2-bis dell'art. 41-bis Ord. pen., del mancato venir meno dei presupposti su cui era fondato il primo. 3.2.Reputato, dunque, sufficiente e necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno e considerato che detto accertamento va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e l'eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate), elementi da considerare attraverso l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'ambiente criminale esterno (Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo; Rv. 263508).3.3.Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza, nell'ordinanza impugnata, ha indicato, con motivazione adeguata e non apparente, gli elementi sulla cui base la persistenza dei suddetti collegamenti per il Magnetti, in espiazione, tra l'altro, di due ergastoli per omicidio, nonché di condanne relative a partecipazione ad associazione di tipo mafioso e altro, da ultimo attinto da ordinanza di custodia cautelare per reato associativo ed omicidio, appartenente alla cosca camorristica identificata come clan [OSCURATO:PERSONA] operante nel territorio di Secondigliano di Napoli, è stata adeguatamente lumeggiata con richiamo dei provvedimenti giudiziari, delle informazioni, della condotta inframuraria, degli univoci elementi sintomatici dell'operatività del sodalizio di riferimento. 3.4.Considerate, dunque, adeguate e non apparenti le valutazioni del suo ruolo nel clan, dell'intatta capacità di contatto con l'organizzazione camorristica ancora attiva, apparato giustificativo alla stregua del quale, le deduzioni del ricorrente, per una parte, risultano versate in fatto e, per il resto, pur prospettando la violazione di legge (unico vizio consentito in questo caso), censurano — in modo inammissibile — la motivazione, peraltro sussistente e adeguata, fornita dal Tribunale a supporto del rigetto del reclamo. 4.Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Vinqevizoc9ni ce.,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], in relazione al decreto ministeriale del 14 settembre 2020 di proroga, per la durata di anni due, del regime in atto a suo carico, di cui all'art. 41-bis, comma 2 e 2-bis, Ord. pen. 2.Avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. B. Amicarella, denunciando con un motivo unico, vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. deducendo l'apparenza della motivazione resa, a fronte di motivi di reclamo e relativa memoria, che avevano valorizzato la dissociazione cd. attuosa del Magnetti, indicata come non strumentale e che non avrebbe condotto ad alcuno sconto di pena, pur a fronte di dichiarazioni auto ed etero accusatorie, a carico di appartenenti a cinque famiglie malavitose del clan della [OSCURATO:PERSONA], dati che sarebbero stati del tutto trascurati nel provvedimento censurato. 3. Considerato che il ricorso è fondato su motivo non consentito in sede di legittimità posto che non specifica, rispetto al contenuto del provvedimento censurato, le ragioni in fatto e in diritto dei dati che lo sorreggono e che, invece, la precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità assume rilevanza decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) precetto tanto più stringente per il ricorso per cassazione, in quanto mezzo di impugnazione a critica vincolata (essendo inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.). 3.1.Rilevato, infatti, che in relazione al decreto di proroga del regime particolare in atto a carico del ricorrente, una volta convalidato dal definitivo rigetto della correlativa impugnazione, il precedente decreto applicativo sia sufficiente a reggere la legittimità di quello successivo la constatazione, alla luce della verifica dei parametri cognitivi indicati dal comma 2-bis dell'art. 41-bis Ord. pen., del mancato venir meno dei presupposti su cui era fondato il primo. 3.2.Reputato, dunque, sufficiente e necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno e considerato che detto accertamento va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e l'eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate), elementi da considerare attraverso l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'ambiente criminale esterno (Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo; Rv. 263508).3.3.Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza, nell'ordinanza impugnata, ha indicato, con motivazione adeguata e non apparente, gli elementi sulla cui base la persistenza dei suddetti collegamenti per il Magnetti, in espiazione, tra l'altro, di due ergastoli per omicidio, nonché di condanne relative a partecipazione ad associazione di tipo mafioso e altro, da ultimo attinto da ordinanza di custodia cautelare per reato associativo ed omicidio, appartenente alla cosca camorristica identificata come clan [OSCURATO:PERSONA] operante nel territorio di Secondigliano di Napoli, è stata adeguatamente lumeggiata con richiamo dei provvedimenti giudiziari, delle informazioni, della condotta inframuraria, degli univoci elementi sintomatici dell'operatività del sodalizio di riferimento. 3.4.Considerate, dunque, adeguate e non apparenti le valutazioni del suo ruolo nel clan, dell'intatta capacità di contatto con l'organizzazione camorristica ancora attiva, apparato giustificativo alla stregua del quale, le deduzioni del ricorrente, per una parte, risultano versate in fatto e, per il resto, pur prospettando la violazione di legge (unico vizio consentito in questo caso), censurano — in modo inammissibile — la motivazione, peraltro sussistente e adeguata, fornita dal Tribunale a supporto del rigetto del reclamo. 4.Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Vinqevizoc9ni ce.,
Decreto Cassazione n. 20915/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris