CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30325/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
01/2026 del TRIBUNALE di Piacenza;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Piacenza, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza proposta nell’interesse di TouirRamzi, ai sensi degli artt. 666 e 671 cod. proc. pen., volta ad ottenere ladichiarazione di nullità della sentenza del 23 aprile 2015 dalla Corte di appello diBologna, emessa in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza n.682 del 2014 (irrevocabile, il 13 settembre 2016) in relazione al proc. pen. n.RGNR n. 1834 del 2011, per violazione dell’art. 161 cod. proc. pen. e per lanullità della partecipazione del difensore al processo di merito.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motividi ricorso.2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione delle disposizionidi cui agli artt. 178 lett. c), 179, 666 cod. proc. pen., nonché degli 24 e 111Cost., in relazione alla errata affermazione della sanatoria delle denunciatenullità.Rileva la difesa che nella fattispecie ricorrerebbero vizi di nullità incidenti suldiritto di difesa che non possono ritenersi sanatidal giudicato, attenendo allamancanza di una difesa effettiva e alla apparenza del contraddittorio, potendopertanto essere rilevati in sede esecutiva.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in ordine alla ritenuta conoscenza effettiva del procedimentoe alla capacità linguistica dell’imputato.Secondo la difesa, la conoscenza della pendenza del procedimento è stataritenuta sulla sola base dell’esistenza di una nomina fiduciaria del 17 settembre2014 e sulla considerazione della partecipazione dell’imputato, senza l'ausilio diun inteprprete, all’udienza celebrata nel 2026.Si tratterebbe di una motivazione erronea in quanto il provvedimentoimpugnato ha omesso di considerare che l’eccezione difensiva non ha riguardatola conoscenza attuale della lingua, ma al momento del rilascio delle nomine edella celebrazione del giudizio di merito negli anni 2014 – 2015.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 178, lett.c) cod. proc. pen. e dell’art. 6 CEDU, avendo il giudice dell’esecuzione escluso lanullità della sentenza, dando rilievo alla mera presenza formale di un difensore difiducia e di un sostituto di udienza, senza verificare se la difesa fosse effettiva econsapevole.A tal riguardo rileva che la nomina fiduciaria del 17 settembre 2014 eraredatta in lingua straniera e con formulazione ambigua; la procura speciale adimpugnare del 28 settembre 2014 presentava gravi anomalie formali e temporalie l’imputato ha disconosciuto di esserne a conoscenza, né risultava alcunaccertamento della conoscenza della lingua inglese al momento degli atti.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione pertravisamento del fatto e la illegittima inversione dell’onere della prova in ordinealla conoscenza della lingua, lì dove il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha affermato chel’imputato sarebbe responsabile degli atti che sottoscrive, ponendo a suo caricol’onere di dimostrare di non comprendere la lingua italiana.2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 175 cod.proc. pen., in relazione all’art. 6 CEDU e l’erroneità della decisione di rigetto dellarichiesta di restituzione nel termine, avendo il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione fondato ilrigetto sulla mera presunzione di conoscenza del procedimento, senza alcunaverifica della conoscenza effettiva.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, SabrinaPassafiume, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile2. Va preliminarmente evidenziato, e qui ribadito, il principio secondo ilquale le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza,dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibilimediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., inragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando lapossibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensidell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza dellacelebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse” (Sez. U,Sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280931 – 01). E si èaltresì affermato l’ulteriore principio secondo il quale La richiesta di incidente diesecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, pernatura e funzione, dei due rimedi. (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 280931 - 02).Alla luce di tali principi, le doglianze dedotte con i motivi di ricorso, con iquali si deducono vizi di nullità derivanti dalla mancata conoscenza, del processosono manifestamente infondate.Va poi rilevato, che come evidenziato dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione nelprovvedimento impugnato, [OSCURATO:PERSONA], proprio in riferimento al proc. penale n.1834 del 2012, ha rilasciato valida nomina fiduciaria all’ avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 17settembre 2014, al quale ha poi successivamente rilasciato, in data 28 settembre2014, la procura speciale ad impugnare. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione,pur dandoconto di alcune irregolarità della procura speciale, ha correttamente evidenziatoche, in ogni caso, tali irregolarità avrebbero dovuto essere eccepite entro lachiusura del procedimento e la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza,ricorrente era a conoscenza del procedimento penale pendente nei suoi confronti.Alla luce delle medesime considerazioni, va altresì rilevata la manifestainfondatezza dell’istanza di restituzione nel termine per impugnare avanzata exart. 175 c.p.p.Del resto, deve anche rilevarsi che, come risulta dagli atti, le doglianzeconcernenti la mancata conoscenza del processo fin dal giudizio di primo grado èstata oggetto di istanza ai sensi dell’art 629-bis cod. proc. pen., rigettata in data23 ottobre 2025 dalla Corte di appello di Bologna.Con tale decisione di rigetto la Corte di appello di Bologna ha evidenziatoche il ricorrente, latitante fin dalla emissione della misura della custodiacautelare in carcere emessa nel corso delle indagini preliminari, aveva avutoeffettiva conoscenza del processo fin dal giudizio di primo grado, atteso che ildifensore di fiducia aveva partecipato, a mezzo sostituto designato, al giudizio diprimo grado e a quello di appello, oltreche al giudizio innanzi alla Corte dicassazione sempre a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA].Quanto poi alla dedotta mancata conoscenza della lingua italiana, il giudicedell’esecuzione ha evidenziato che il ricorrente ha partecipato all’udienza tenutasiin relazione all’incidente di esecuzione, dando prova di conoscenza della linguaper non essere stato assistito da un interprete e per avere risposto alle domandedel giudice, rilevandosi del tutto generica la deduzione difensiva in ordine allamancata conoscenza della lingua italiana al tempo della celebrazione del giudiziodi merito negli anni 2014 – 2015.3. Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso deve essere dunquedichiarato inammissibile. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]