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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 16947/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5935‒2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], detta Antonella, FUNDARO’ ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del predetto difensore; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4001/06/2019 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 02/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5935/2020 Rilevato che: Numero sezionale 4020/2022Numero di raccolta generale 16947/2022

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un Data pubblicazione 25/05/2022 avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] su un atto di donazione di immobile in mancanza di accorpamento catastale ed urbanistico, nel termine triennale di decadenza, dell’immobile ricevuto in donazione con quello già di proprietà della predetta contribuente, sulla quale aveva usufruito del beneficio fiscale connesso all’acquisto della prima casa, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio accoglieva l’appello della contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo sussistente nel caso di specie la causa di forza maggiore rappresentata dal ritardo (circa 10 anni) con cui il Comune di Roma aveva rilasciato la concessione in sanatoria sull’immobile accorpante.

2. Avverso la statuizione d’appello l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 76, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 131 del 1986, ritenendo che aveva errato la CTR a ritenere sussistente nel caso di specie l’esimente della forza maggiore.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Va preliminarmente ribadito, in replica alla diversa tesi sostenuta dalla contribuente nel controricorso (pag. 15 e segg.), secondo cui nessuna disposizione prevede un termine decadenziale per usufruire dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5935/2020 casa in ipotesi di mancato accorpamento di due unità immobiliari, Numero sezionale 4020/2022Numero di raccolta generale 16947/2022 che è principio giurisprudenziale, che il Collegio condivide, secondo Data pubblicazione 25/05/2022 cui «In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa" spettano anche nel caso di accorpamento di più unità immobiliari finitime costituenti nel loro insieme un'unica abitazione, purché entro il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dei poteri di accertamento, si verifichi l'effettiva unificazione di dette unità immobiliari, il cui onere probatorio grava sul contribuente, senza necessità che, entro lo stesso termine, si sia provveduto anche all'accatastamento dell'unica unità abitativa così realizzata» (Cass. n. 11322 del 2020; conf.

Cass. n. 21614 del 2020, non massimata).

3. Venendo, quindi, alla questione posta con il motivo di ricorso, deve preliminarmente ricordarsi il principio giurisprudenziale, da ultimo riaffermato da Cass., Sez.

Un., 23 aprile 2020, n. 8094, secondo cui il contribuente può ottenere un’agevolazione tributaria anche se non adempia agli obblighi imposti dalla relativa disciplina nei termini da questa previsti, se il ritardo «derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il "factum principis", ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell'ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto».

3.1. Nello stesso senso si è pronunciata Cass. n. 4757 del 2021 che ha ribadito, altresì, che «la nozione di forza maggiore in materia tributaria e fiscale - da interpretarsi in modo conforme con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 18 dicembre 2007, causa C-314/06, punto 24, e con l'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia il 18 gennaio 2005, causa C-325/03, punto 25 - comporta la F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5935/2020 Numero sezionale 4020/2022 sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze Numero di raccolta generale 16947/2022Data pubblicazione 25/05/2022 anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi.

Peraltro, è stato, altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso (vedasi la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 15 dicembre 1994, causa C-95/91, punto 31, e la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 17 ottobre 2002, causa C- 208/01, punto 19).

Pertanto, sotto il profilo naturalistico, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate (Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, n. 22153; Cass., Sez. 6^, 8 febbraio 2018, n. 3049; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n. 8175)», che «sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente» (principio più volte affermato in ipotesi di mancato trasferimento della residenza nell’abitazione costituente prima casa; cfr., ex multis, Cass. 26 marzo 2014, n. 7067; Cass. 11 luglio 2014, n. 13177; Cass. 8 novembre 2019, n. 28838).

In buona sostanza, deve trattarsi di un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento» (Cass., Sez. 5A, 7 giugno 2013, n. 14399; Cass., Sez. 6A, 4 gennaio 2016, n. 25; Cass., Sez. 6A, 19 gennaio 2016, n. 864; F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5935/2020 Cass., 7 Sez. 5^, 24 giugno 2016, n. 13148; Cass., Sez. 6^, 9 Numero sezionale 4020/2022Numero di raccolta generale 16947/2022 marzo 2017, n. 6076).

Data pubblicazione 25/05/2022

4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che a tali principi non si sia attenuta nel caso di specie il giudice d’appello, posto che, non solo il ritardo dell’amministrazione comunale al rilascio della concessione in sanatoria, richiesta nell’anno 2004 per l’immobile già di proprietà (fin dal 1998) della contribuente, si era manifestato in tutta la sua gravità già al momento (1° dicembre 2010) dell’acquisto per donazione dell’immobile da accorpare, sicché di certo non può ravvisarsi nella specie alcuna imprevedibilità del ritardo ed anzi nulla escludeva al momento della donazione che lo stesso si sarebbe potuto protrarre oltre il termine decadenziale di cui all’art 76, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 131 del 1986, ma quello che emerge dalle stesse prospettazioni della controricorrente e dalla documentazione allegata al controricorso e che esclude del tutto la ricorrenza della forza maggiore, è la circostanza che la concessione in sanatoria venne rilasciata alla contribuente dal Comune di Roma in data 11 novembre 2013, ovvero quando non era ancora decorso il termine triennale di decadenza dalla data del 1° dicembre 2010, di donazione dell’immobile da accorpare, ma la contribuente si attivò per effettuare l’accorpamento ben un anno dopo, effettuando la SCIA al Comune di Roma il 14 ottobre 2014.

5. In estrema sintesi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, sicché perde di rilevanza la questione posta dalla controricorrente circa l’errore (materiale) in cui sarebbe incorsa la CTR là dove fa riferimento al trasferimento di residenza della contribuente nell’immobile acquistato, che è questione che qui non viene in rilievo. in ogni caso, non essendovi ulteriori questioni di fatto da accertare, la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo mentre vanno F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5935/2020 Numero sezionale 4020/2022 compensate quelle dei gradi di merito in ragione dei profili Numero di raccolta generale 16947/2022Data pubblicazione 25/05/2022 sostanziali della vicenda processuale.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente che condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.

Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma in data 13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] NAPOLITANO F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5935‒2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], detta Antonella, FUNDARO’ ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del predetto difensore; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4001/06/2019 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 02/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5935/2020 Rilevato che: Numero sezionale 4020/2022Numero di raccolta generale 16947/2022 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un Data pubblicazione 25/05/2022 avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] su un atto di donazione di immobile in mancanza di accorpamento catastale ed urbanistico, nel termine triennale di decadenza, dell’immobile ricevuto in donazione con quello già di proprietà della predetta contribuente, sulla quale aveva usufruito del beneficio fiscale connesso all’acquisto della prima casa, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio accoglieva l’appello della contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo sussistente nel caso di specie la causa di forza maggiore rappresentata dal ritardo (circa 10 anni) con cui il Comune di Roma aveva rilasciato la concessione in sanatoria sull’immobile accorpante. 2. Avverso la statuizione d’appello l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 76, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 131 del 1986, ritenendo che aveva errato la CTR a ritenere sussistente nel caso di specie l’esimente della forza maggiore. 2. Il motivo è fondato e va accolto. 3. Va preliminarmente ribadito, in replica alla diversa tesi sostenuta dalla contribuente nel controricorso (pag. 15 e segg.), secondo cui nessuna disposizione prevede un termine decadenziale per usufruire dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5935/2020 casa in ipotesi di mancato accorpamento di due unità immobiliari, Numero sezionale 4020/2022Numero di raccolta generale 16947/2022 che è principio giurisprudenziale, che il Collegio condivide, secondo Data pubblicazione 25/05/2022 cui «In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa" spettano anche nel caso di accorpamento di più unità immobiliari finitime costituenti nel loro insieme un'unica abitazione, purché entro il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dei poteri di accertamento, si verifichi l'effettiva unificazione di dette unità immobiliari, il cui onere probatorio grava sul contribuente, senza necessità che, entro lo stesso termine, si sia provveduto anche all'accatastamento dell'unica unità abitativa così realizzata» (Cass. n. 11322 del 2020; conf. Cass. n. 21614 del 2020, non massimata). 3. Venendo, quindi, alla questione posta con il motivo di ricorso, deve preliminarmente ricordarsi il principio giurisprudenziale, da ultimo riaffermato da Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8094, secondo cui il contribuente può ottenere un’agevolazione tributaria anche se non adempia agli obblighi imposti dalla relativa disciplina nei termini da questa previsti, se il ritardo «derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il "factum principis", ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell'ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto». 3.1. Nello stesso senso si è pronunciata Cass. n. 4757 del 2021 che ha ribadito, altresì, che «la nozione di forza maggiore in materia tributaria e fiscale - da interpretarsi in modo conforme con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 18 dicembre 2007, causa C-314/06, punto 24, e con l'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia il 18 gennaio 2005, causa C-325/03, punto 25 - comporta la F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5935/2020 Numero sezionale 4020/2022 sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze Numero di raccolta generale 16947/2022Data pubblicazione 25/05/2022 anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. Peraltro, è stato, altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso (vedasi la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 15 dicembre 1994, causa C-95/91, punto 31, e la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 17 ottobre 2002, causa C- 208/01, punto 19). Pertanto, sotto il profilo naturalistico, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate (Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, n. 22153; Cass., Sez. 6^, 8 febbraio 2018, n. 3049; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n. 8175)», che «sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente» (principio più volte affermato in ipotesi di mancato trasferimento della residenza nell’abitazione costituente prima casa; cfr., ex multis, Cass. 26 marzo 2014, n. 7067; Cass. 11 luglio 2014, n. 13177; Cass. 8 novembre 2019, n. 28838). In buona sostanza, deve trattarsi di un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento» (Cass., Sez. 5A, 7 giugno 2013, n. 14399; Cass., Sez. 6A, 4 gennaio 2016, n. 25; Cass., Sez. 6A, 19 gennaio 2016, n. 864; F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5935/2020 Cass., 7 Sez. 5^, 24 giugno 2016, n. 13148; Cass., Sez. 6^, 9 Numero sezionale 4020/2022Numero di raccolta generale 16947/2022 marzo 2017, n. 6076). Data pubblicazione 25/05/2022 4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che a tali principi non si sia attenuta nel caso di specie il giudice d’appello, posto che, non solo il ritardo dell’amministrazione comunale al rilascio della concessione in sanatoria, richiesta nell’anno 2004 per l’immobile già di proprietà (fin dal 1998) della contribuente, si era manifestato in tutta la sua gravità già al momento (1° dicembre 2010) dell’acquisto per donazione dell’immobile da accorpare, sicché di certo non può ravvisarsi nella specie alcuna imprevedibilità del ritardo ed anzi nulla escludeva al momento della donazione che lo stesso si sarebbe potuto protrarre oltre il termine decadenziale di cui all’art 76, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 131 del 1986, ma quello che emerge dalle stesse prospettazioni della controricorrente e dalla documentazione allegata al controricorso e che esclude del tutto la ricorrenza della forza maggiore, è la circostanza che la concessione in sanatoria venne rilasciata alla contribuente dal Comune di Roma in data 11 novembre 2013, ovvero quando non era ancora decorso il termine triennale di decadenza dalla data del 1° dicembre 2010, di donazione dell’immobile da accorpare, ma la contribuente si attivò per effettuare l’accorpamento ben un anno dopo, effettuando la SCIA al Comune di Roma il 14 ottobre 2014. 5. In estrema sintesi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, sicché perde di rilevanza la questione posta dalla controricorrente circa l’errore (materiale) in cui sarebbe incorsa la CTR là dove fa riferimento al trasferimento di residenza della contribuente nell’immobile acquistato, che è questione che qui non viene in rilievo. in ogni caso, non essendovi ulteriori questioni di fatto da accertare, la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della contribuente. 6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo mentre vanno F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5935/2020 Numero sezionale 4020/2022 compensate quelle dei gradi di merito in ragione dei profili Numero di raccolta generale 16947/2022Data pubblicazione 25/05/2022 sostanziali della vicenda processuale. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente che condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito. Così deciso in Roma in data 13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] NAPOLITANO F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A