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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 giugno 2026

Cassazione n. 22177/2026

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troCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente ricorrente incidentale-[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro temporeREGIONE [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimate-avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze n. 1323/2019depositata il 13/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.Numero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/2026Sergio Querci ha proposto opposizione alla stima dell'indennizzo de-terminato ex art. 42‑bis del D.P.R. n. 327/2001, relativa all'acquisizionesanante di terreni inseriti nella Riserva naturale «Bosco di Tanali» da partedel Comune di Bientina, esponendo che fin dal 1904 i terreni poi oggettodi acquisizione erano stati destinati, in forza di una convenzione, a specifi-che opere idrauliche legate alla bonifica della Padule di Bientina.

I terreni(circa 142.790 mq) erano stati occupati dal 1995, in quanto il Comuneaveva approvato il progetto del parco naturalistico Bosco di Tanali, senzaconclusione del procedimento espropriativo.Nel 2019 il Comune aveva avviato e concluso il procedimento di ac-quisizione sanante ex art. 42‑bis, fissando l'indennizzo nella misura di euro79.965,00, stima contestata dal proprietario, il quale ha dedotto che i ter-reni non sono meri suoli agricoli il cui valore è quantificabile in base allacoltura indicata nella visura catastale, trattandosi di un complesso costi-tuente un organismo ambientale unico e da preservare.La Corte d'appello ha escluso l'applicazione dei valori OMI relativi al-la classificazione «parco/giardino», sul rilievo che la riserva naturale non èassimilabile a un parco urbano (destinato allo svago).

Ha respinto anche ledifese del Comune, ritenendo inutilizzabili gli atti portati a comparazioneper determinare il valore del bene, in quanto relativi a beni aventi caratte-ristiche diverse e peraltro incisi da servitù e oneri.

La Corte ha quindi con-cluso nel senso che «sia equo attribuire ai terreni in questione il valoremedio OVA, e non quello massimo suggerito dal CTU, e cioè di € 3.650/haper i terreni classificati bosco ceduo» rideterminando l'indennità in euro348.394,86 oltre interessi.Il proprietario ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a seimotivi.

Il Comune ha resistito con controricorso e ha proposito ricorso in-cidentale affidato a quattro motivi, cui il ricorrente ha resistito con contro-ricorso.

Intimate le altre Amministrazioni.

Entrambe le parti costituitehanno depositato memorie.Numero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la violazionee falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., dell'art.132 n. 4 c.p.c.

La parte deduce che l'ordinanza impugnata è viziata damotivazione perplessa e da contrasto irriducibile tra affermazioni inconci-liabili sul valore venale e sulle potenzialità dei terreni oggetto di acquisi-zione, ed è altresì viziata da motivazione meramente apparente nella par-te in cui ha ridotto il valore venale stimato dal consulente tecnico d'ufficioper le stesse aree, in quanto ha escluso i valori OMI “parco/giardino”, rico-noscendo però una vocazione turistica dell'area, e applicato i valori mediOVA senza spiegarne la ragione, e riducendo la valutazione del consulentetecnico di ufficio, che invece aveva suggerito di applicare i valori massimi.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 32,comma 1, 40, comma 1, e 42-bis d.P.R. 8/06/2001, n. 327 e dei principi intema di stima del valore venale delle aree non edificabili.

Il ricorrente de-duce che la Corte d'appello ha altresì violato i principi in tema di stimadelle aree non edificabili, perché non ha tenuto conto delle caratteristicheoggettive dei terreni acquisiti, del vincolo conformativo di inclusione in ri-serva naturale e della concreta destinazione a parco e riserva preesistenteall'approvazione del progetto.

Rileva che il consulente tecnico d'ufficio hariconosciuto che i terreni in esame costituiscono un “ambiente umido digrande interesse naturalistico”, che vede la “presenza di numerose ed in-teressanti specie animali” (pagg. 9-12 CTU 2022, doc. 6 fascicoletto), ag-giungendo che “l'area ha un interesse prevalentemente di mantenimentodella diversità biologica”.

Osserva che la connotazione e la destinazione aparco e riserva non è derivata dalla realizzazione dell'opera pubblica mapreesisteva alla stessa.Numero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/20263.- I primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente e sonofondati nei termini di cui appresso.La Corte d'appello non ha spiegato la ragione per la quale, puravendo il consulente tecnico d'ufficio suggerito di applicare il valore OVAmassimo, facendo specifico riferimento al pregio delle coltivazioni e deglialberi poiché si tratta di una riserva naturale, ha applicato invece il valoreOVA medio, limitandosi ad affermare apoditticamente di ritenerlo “equo”,peraltro dopo avere rilevato che l'area aveva effettivamente una vocazioneturistica e quindi non era una semplice area agricola.

La Corte ha infattiosservato che l'area «è una vasta “zona protetta”, cioè destinata alla con-servazione e al mantenimento del livello di biodiversità, delle caratteristi-che del paesaggio e delle risorse culturali presenti in essa, quindi non as-similabile a un “parco”, da intendere come area, per lo più recintata, conalberi ornamentali e zone a prato o a giardino, destinata allo svago».

Ap-pare ragionevolmente spiegato che la riserva naturale è cosa diversa dalparco, inteso come pertinenza dell'abitazione o comunque una zona recin-tata relativa allo svago; ma non è data alcuna motivazione sul perché nonsi è tenuto conto di quanto evidenziato dal consulente in ordine alla pre-senza di piante e alberi di particolare pregio, che non sono caratteristicadel terreno agricolo «medio», ma di terreno che ha caratteristiche di parti-colare pregio per le specie arboree ivi insistenti.Deve qui ricordarsi che la Corte d'appello può legittimamente disat-tendere le conclusioni espresse dal consulente tecnico nominato circa ilvalore del bene, purché svolga nella motivazione una valutazione criticadelle risultanze processuali, indicando, in particolare, gli argomenti su cuifonda il proprio dissenso, nonché gli elementi ed i criteri cui ha fatto ricor-so per pervenire ad una valutazione contrastante (Cass. n. 19468/2019Cass. n. 200/2021); la Corte d'appello, nel caso di specie, non ha assoltoquest'onere, limitandosi a un generico riferimento all'equità.Numero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/20264.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., dell'art. 132 n.4 c.p.c., e l'omesso esame, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra leparti.

Il ricorrente deduce che la decisione impugnata è errata nella partein cui, confermando la relazione del consulente tecnico d'ufficio senzaesaminare le contestazioni del ricorrente e dei suoi consulenti tecnici diparte, ha stimato la p.lla 199, adibita a parcheggio, in euro 4.500,00 e ildeprezzamento della p.lla 39 e del fabbricato ivi insistente limitandosi a ri-conoscere il 10% del suo valore per la costituzione, sul medesimo mappa-le, di una servitù di passo.

Lamenta l'omesso riscontro delle contestazionimosse sul punto dal consulente tecnico di parte e il vizio di motivazione,nonché l'omesso esame delle caratteristiche effettive dei fondi e dell'im-patto concreto della servitù.

Deduce che la motivazione fornita dal Giudicedi primo grado non garantisce il rispetto del minimo costituzionale, perchénon contiene alcuna traccia delle contestazioni mosse dal ricorrente e daisuoi consulenti di parte all'elaborato peritale, che non erano neppure statecontrodedotte dal consulente d'ufficio.5.- il motivo è fondato.Costituisce principio consolidato che qualora alle risultanze dellaconsulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e cir-costanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del me-rito è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni dellapropria adesione all'una o all'altra conclusione; l'omessa valutazione daparte del giudice di merito dei rilievi tecnici mossi alla consulenza tecnicad'ufficio è deducibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in rela-zione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., se la motivazione, pur aderendoalle conclusioni rassegnate dal consulente d'ufficio, omette qualsivogliamenzione delle osservazioni a quelle svolte (Cass. n. 11917 del 6/05/2021; Cass. n. 9925 del 12/04/2024 Cass. n. 25767 del 26/09/2024).Numero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/2026Nella specie, la parte trascrive nel motivo di ricorso (pag. 15) glispecifici e circostanziati rilievi mossi dal consulente di parte in ordine allavalutazione della particella 199, adibita al parcheggio, e del deprezzamen-to della particella 39, lamentando che il consulente d'ufficio non avesse ri-sposto a questi rilievi; e il giudice del merito si è limitato ad affermareapoditticamente che «non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazioneperitale», senza prendere in considerazione i predetti rilievi.6.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 32,33, comma 1, 38 e 42-bis d.P.R. 8/06/2001, n. 327 e del criterio di stimasintetico-comparativo.

Il ricorrente deduce che la pronuncia impugnata èerrata anche nella parte in cui ha sottostimato il valore unitario del fabbri-cato insistente sulla particella 39, violando il criterio sintetico-comparativoper mancata indicazione della fonte utilizzata per la stima e ponendo adanno del proprietario lo stato di degrado imputabile all'occupazione senzatitolo.

Per quanto attiene alla particella gravata da servitù di passo carra-bile, il deprezzamento è stato calcolato nella misura del 10% del valoredel fabbricato esistente su tale particella, senza indicare le fonti utilizzateper la determinazione del valore e con ingiusto abbattimento del valoreper pessimo stato di manutenzione, in quanto le condizioni del fabbricatoerano imputabili alla procedura espropriativa e non al privato.7.- Il motivo è in parte assorbito nell'accoglimento del motivo cheprecede, posto che occorreva dare una risposta ai rilievi del consulente diparte, il quale aveva osservato che nella relazione di consulenza d'ufficionon si capiva quale fosse la fonte a cui il consulente si era ispirato per ladeterminazione del valore dell'area, «in quanto alla relazione non è allega-ta nessuna tabella a dimostrazione del valore indicato nella bozza di rela-zione».Si deve però rendere una precisazione in ordine alla circostanza cheil bene fosse in cattivo stato di manutenzione per effetto (asseritamente)Numero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/2026dell'occupazione.

La valutazione del bene deve infatti farsi secondo lo sta-to di fatto e diritto del bene al momento della acquisizione sanante; il va-lore venale del bene oggetto del provvedimento va determinato quindi alladata di adozione del provvedimento acquisitivo, essendo questo volto a ri-pristinare, ma solo con effetto ex nunc, la legalità amministrativa violata(Cass. n. 8163 del 26/03/2024).

La circostanza che il bene si possa esseredegradato per effetto della occupazione illegittima costituisce eventual-mente una voce di maggior danno per l'illecito, se ed in quanto dedotto edaccertato anche con riferimento al nesso causale, ma non può comportareuna diversa valutazione del bene, retrodatata al momento dell'occupazio-ne, poiché il bene diviene di proprietà pubblica alla data del decreto di ac-quisizione e non prima.

E, invero, lo stesso consulente di parte, come ri-portato in ricorso, non aveva dubbio sul fatto che occorresse considerare -nel determinare il valore del bene - il cattivo stato di manutenzione dellostesso («In considerazione dello stato mediocre di conservazione in cui sitrova attualmente il fabbricato, anche se in virtù dell'occupazione subita difatto fin nel 1995, si ritiene opportuno utilizzare il valore minimo di tabellaridotto del 50% per effetto delle necessarie opere di ristrutturazione oc-correnti a trasformarlo in edificio residenziale»).

Sotto questo profilo quin-di la censura è infondata.8.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 33,comma 1, e 42-bis d.P.R. 8/06/2001, n. 327, nonché l'omesso esame, inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., di fatti decisivi per il giudizioche sono stati oggetto di discussione tra le parti.

La parte deduce che lapronuncia impugnata è errata anche nella parte in cui ha escluso il de-prezzamento delle p.lle 57, 58 e 65, che invece il consulente tecnico d'uf-ficio aveva riconosciuto, e non si è pronunciata sulla richiesta di indennizzoper deprezzamento anche degli ulteriori mappali rimasti di proprietà del ri-corrente ma inservibili.

Secondo il ricorrente, i terreni che non sono statiNumero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/2026formalmente acquisiti dal Comune risultano comunque svuotati di utilitàeconomica a seguito dell'opera pubblica e dell'istituzione della riserva na-turale.

In particolare, lamenta che la Corte d'appello abbia escluso qual-siasi indennizzo per alcune particelle (57, 58 e 65), e non abbia preso po-sizione su altri mappali residui (19, 20, 37, 40 e 42).

In diritto viene ri-chiamato il principio secondo il quale, quando l'espropriazione colpisce so-lo una parte di un compendio unitario, il giudice deve verificare se la parterimasta in proprietà subisca un pregiudizio oggettivo, anche se non total-mente interclusa o materialmente inaccessibile.

Non è necessario che ilterreno residuo diventi inutilizzabile in senso assoluto; è sufficiente cheperda, in modo apprezzabile, la propria funzione economica. [OSCURATO:PERSONA], invece, ha negato l'indennizzo valorizzando soprattutto dueelementi: l'asserita accessibilità di alcune particelle tramite una strada po-derale, e la loro estensione, ritenuta incompatibile con una perdita di valo-re.

Secondo il ricorrente, così facendo la Corte ha ridotto l'esproprio par-ziale a una questione puramente fisica (c'è o non c'è accesso), ignorandoil dato centrale: quei terreni sono integralmente inclusi nella riserva, sog-getti a vincoli ambientali stringenti, utilizzabili solo pedonalmente e, inparte, esposti a fenomeni di allagamento.

Tutti elementi che il consulented'ufficio aveva accertato e che la Corte non ha realmente esaminato.Quanto agli ulteriori mappali residui (19, 20, 37, 40 e 42), il ricorrentelamenta il silenzio della motivazione, poiché la Corte non spiega perchénon debbano essere indennizzati, pur essendo stati indicati come colpitidagli effetti dell'opera.9.- Il motivo è fondato nei termini già sopra esposti, in quanto man-ca una effettiva motivazione sulle ragioni per le quali il giudice di merito siè per un verso discostato dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio,e per altro verso non ha tenuto conto dei rilievi esposti dal consulente diparte.Numero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/202610.- Con il sesto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 42-bis, commi 1 e 3, d.P.R. 8/06/2001, n. 327.

Il ricorrente lamenta che lapronuncia impugnata è errata nella parte in cui ha stimato il pregiudizionon patrimoniale e l'indennizzo per il periodo di occupazione senza titolosenza considerare nella base di calcolo l'importo riconosciuto per il de-prezzamento della p.lla 39, pur avendovi incluso le somme riconosciute atitolo di deprezzamento per le p.lle 29 e

30. La Corte ha calcolato il pre-giudizio non patrimoniale (10%) e l'indennità per l'occupazione illegittima(5% annuo) riconoscendo entrambe queste voci, ma ha costruito la basedi calcolo includendo il valore dei terreni acquisiti e il deprezzamento di al-cune particelle residue (29 e 30), mentre ha escluso da tale base il de-prezzamento del fabbricato e del resede sulla particella 39, pur avendo ri-conosciuto che su di essi grava una servitù di passo a favore della riserva.Così facendo, la Corte d'appello non ha fatto applicazione del principio, af-fermato dalla giurisprudenza di legittimità, dell'unitarietà dell'indennizzoex art. 42‑bis, in virtù del quale tutte le componenti del pregiudizio patri-moniale derivante dalla vicenda ablativa devono concorrere alla determi-nazione sia del 10% per il danno non patrimoniale, sia del 5% annuo perl'occupazione senza titolo.11.- Il motivo resta assorbito dall'accoglimento dei motivi che pre-cedono, pur dovendosi qui ricordare i consolidati principi in ordine alla uni-tarietà dell'indennizzo, anche ai fini del calcolo del danno non patrimonialee della indennità di occupazione.Secondo quanto dispone l'art 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, l'inden-nizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 (acquisizione sa-nante) è determinato in misura corrispondente al valore venale del beneutilizzato per scopi di pubblica utilità.

Non sono concepibili due distinticrediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro quale risarci-mento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residueNumero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/2026del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da conside-rare ricompresa nella prima, che, per definizione, riguarda l'intera diminu-zione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedi-mento ablativo (Cass. n. 4264 del 18/02/2021).

Anche l'indennizzo dovutoai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 per la acquisizione sa-nante, deve comprendere, in applicazione del generale principio desumibi-le dall'art. 33 del medesimo d.P.R., la diminuzione del valore economicodella porzione di bene rimasta al privato che subisce la perdita del dirittosulla porzione acquisita dalla [OSCURATO:PERSONA] (Cass. n. 999 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Quanto al deprezzamento del fabbricato, si richiama quantosopra esposto.12.- Con il primo motivo di ricorso incidentale il Comune lamenta laviolazione e falsa applicazione dell'art. 42-bis e dell'art. 40 del D.P.R. 327/2001 in ordine all'applicazione del criterio di stima sintetico-comparativo,in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte immotiva-tamente omesso di valutare il comparabile, del tutto omogeneo ai beni ac-quisiti, nonché gli altri offerti dal consulente tecnico di parte resistente, fa-cendo invece riferimento all'equità per determinare il valore al mq. del ter-reno, benché tale parametro di valutazione sia del tutto escluso nei giudizidi determinazione giudiziale dell'indennità.13.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta l'omessoesame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, costituito dalla puntuale valutazione dei comparabili offerti dalComune di Bientina al consulente tecnico d'ufficio, in relazione all'art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c.

Il Comune lamenta che la Corte abbia semplicemen-te trascritto le controdeduzioni del consulente tecnico d'ufficio ai compara-bili depositati in sede peritale dal consulente di parte resistente, sebbenein ordine alla puntuale valutazione degli stessi quali beni omogenei si fos-se ampiamente formato dibattito tra le parti in causa.

Deduce che la Corteavrebbe errato a ritenere che l'area fosse suscettibile di sfruttamento turi-Numero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/2026stico; di contro, è un'area sottratta allo sfruttamento economico di tipo tu-ristico, in quanto la sua istituzione è stata determinata a scopo di conser-vazione e valorizzazione delle risorse dell'area, di conseguenza è erratoanche aumentarne il valore di mercato e non considerare la valutazione dinumerosi terreni comparabili a quello di causa, giungendo alla valutazionedel terreno in base a un principio di equità che non è principio avente baselegale.

In particolare, il Comune lamenta che il giudicante non abbia tenu-to conto, ai fini della comparazione, della vendita della porzione di area in-terna al parco naturale regionale di [OSCURATO:PERSONA], risalente al 2022, in or-dine al quale il consulente di parte resistente aveva svolto una serie di os-servazioni riportate nel controricorso.14.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissi-bili.so da parte del primo Giudice al valore ritenuto “equo”, deve osservarsiche la ragione per cui la Corte non ha ritenuto applicabile il metodo sinte-tico-comparativo è stata chiaramente esplicitata, e fa riferimento a quantoesposto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva - come si evinceanche da quanto esposto in ricorso - verificato se gli atti prodotti dal Co-mune fossero utilizzabili ai fini del metodo sintetico-comparativo, e avevaconcluso nel senso che molti di essi erano inutilizzabili perché risalenti neltempo.

In particolare, per l'atto principale - con riferimento al quale si la-menta anche l'omesso esame di fatto decisivo - e cioè la vendita di unaporzione di area a [OSCURATO:PERSONA], si osserva che il consulente d'ufficio avevarisposto ai rilevi del consulente di parte affermando si trattava di «docu-mento allegato successivamente alla chiusura del termine di presentazionedelle osservazioni», e aveva poi aggiunto che lo stesso non si riferiva a«nessun immobile presente nel Comune di Bientina» e che comunque trat-tavasi di vendita all'asta, contenente importi che non erano parametrabili.Questa valutazione è stata recepita dalla Corte d'appello, che in questoNumero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/2026caso ha tenuto conto dei rilievi di parte e vi ha risposto per il tramite delconsulente d'ufficio, così non incorrendo nel vizio motivazionale rilevatocon riferimento ad altre questioni (si veda quanto sopra esposto) e ren-dendo un giudizio di fatto che in questa sede non si può mettere in discus-sione.

La censura di omesso esame di fatto decisivo si risolve quindi nelladifformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal Giudice delmerito rispetto a quello preteso dalla parte, inammissibile, poiché spettasolo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, va-lutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra lerisultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus-sione, e dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. Cass. Sez.Un., n. 8053 del 2014).15.- Con il terzo motivo del ricorso incidentale si lamenta la viola-zione e falsa applicazione dell'art. 42-bis, commi 1 e 3, del D.P.R. n.327/2001, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per la determi-nazione della base di calcolo del 5% per la quantificazione dell'indennizzoda occupazione illegittima, essendo stato incluso in detta base di calcoloanche l'indennizzo del danno non patrimoniale, che invece deve rimanerneescluso.

La parte osserva che il valore del danno non patrimoniale (pari al10% del valore di acquisizione del bene) è contemplato al primo commadell'art. 42-bis del T.U.E., e quindi non può essere sommato al valoredell'indennizzo da ablazione ai fini del calcolo del 5% dovuto a titolo di oc-cupazione illegittima, dal momento che l'art. 42-bis prevede che «salvi icasi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio pa-trimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente alvalore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occu-pazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni delloarticolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e

7. Per il periodo di occupazione senza titoloè computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risultala prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per centoNumero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/2026annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma».

Invece nellabase di calcolo per il danno da occupazione illegittima è stata erroneamen-te ricompresa anche la somma di euro 22.071,85 determinata quale in-dennizzo per il danno non patrimoniale.16.

Il motivo è fondato.L'art. 42-bis del T.U.E. indica quale base di calcolo del danno da oc-cupazione senza titolo, se dagli atti del procedimento non risulta la provadi una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sulvalore del bene, e non sull'indennizzo completo anche della voce risarci-mento del danno non patrimoniale.17.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell'art. 42- bis, commi 1 e 3, del DPR 8/06/2001 n. 327 edegli artt. 1277 e 2947 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,e l'erroneità della sentenza per aver indennizzato il ricorrente per occupa-zione illegittima per un periodo di dieci anni antecedenti alla prima messain mora del proprietario, anziché per cinque anni, come avrebbe dovutofare in applicazione dell'art. 2947 c.c.

Il Comune deduce che la parte diindennizzo di cui trattasi è pacificamente di natura risarcitoria, in quantomira a “tenere indenne” il proprietario del fondo illegittimamente occupatosenza il necessario titolo costituito da legittimo decreto di occupazione(giustificato da una legittima procedura espropriativa) per tutto il periodoin cui tale occupazione si è protratta.18.- Il motivo è infondato.L'art. 42-bis del T.U.E. prevede che «Per il periodo di occupazionesenza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimentonon risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinqueper cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma».Si tratta di una liquidazione forfetaria, dovuta in ogni caso a pre-scindere dalla prova in concreto del danno, che ha la sua fonte nel decretodi acquisizione sanante, cioè nella decisione dell'Amministrazione di ripor-Numero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/2026tare nell'alveo della legalità una vicenda caratterizzata da un illecito per-manente (la occupazione illegittima del terreno e la sua irreversibile tra-sformazione), compensando il proprietario per la perdita del bene.

Il tra-sferimento della proprietà del bene avviene non retroattivamente (art. 42-bis, primo comma), e l'indennizzo liquidato ha natura unitaria: l'indennitàdi indebita occupazione non può infatti essere disgiunta dall'indennitàspettante per la materiale perdita del bene, essendo ambedue le indennitàcontemplate dal comma 3 dell'art. 42-bis e costituendo esse altrettantevoci del complessivo indennizzo per il pregiudizio patrimoniale occorso(Cass. n. 13988 del 31/05/2018).Nella giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite si è affermata lanatura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario delbene, globalmente inteso dal legislatore come un "unicum" non scomponi-bile nelle diverse voci, con la conseguenza che l'attribuzione di una som-ma forfettariamente determinata a titolo risarcitorio (pari all'interesse delcinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del comma 3dell'art. 42-bis cit.) si riferisce unicamente ad uno degli elementi (il man-cato godimento del bene per essere il cespite occupato senza titolo dallaAmministrazione) rilevanti per la determinazione dell'indennizzo in favoredel proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè disoggetto avente titolo ora a un «indennizzo» (quando agisce per il pregiu-dizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente alla perdita della pro-prietà del bene), ora a un «risarcimento» di un danno scaturito da uncomportamento originariamente contra ius dell'Amministrazione (Cass.Sez.

Un n. 20691 del 20/07/2021).

Segnatamente, nella predetta senten-za si è affermato che «Il primo comma dell'art. 42-bis t.u. del 2001, lad-dove dispone che «al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pre-giudizio patrimoniale e non patrimoniale», conferma che l'interesse delcinque per cento che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a liquidare ecorrispondere per la pregressa occupazione illegittima costituisce una voceNumero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/2026del complessivo indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, «il diritto alquale (nella sua integralità, comprensiva delle voci valore venale, pregiu-dizio non patrimoniale e interesse del cinque per cento annuo) sorge soloa seguito dell'adozione del provvedimento di espropriazione c.d. sanante».Ne deriva che la liquidazione dell'indennità per l'occupazione senzatitolo, ragguagliata all'interesse pari al cinque percento annuo (art. 42-bis,terzo comma) non ha natura risarcitoria, ma partecipa della natura inden-nitaria di compenso dovuto per un atto lecito, e cioè la acquisizione sanan-te; la illecita occupazione viene qui in rilievo non come fonte della (nuova)obbligazione a carico della Amministrazione - che è il decreto emesso exart. 42-bis del T.U.E. - ma come fatto storico, dal quale è derivato al priva-to un pregiudizio, che consente (anzi impone) di aggiungere una ulteriorevoce nella complessiva determinazione dell'indennizzo.

Esso non consistenella assegnazione all'ablato di un interesse in senso tecnico, ma nel rico-noscimento in suo favore di una voce indennitaria forfettariamente deter-minata, che rientra nell'unico e più generale ristoro da liquidare per l'ac-quisizione stessa.

La predetta componente forfettaria, dunque, non consi-ste in ratei periodici autonomamente esigibili anno per anno, ma in unavoce che viene liquidata in blocco al momento dell'acquisizione.Ne deriva, ulteriormente, che la prescrizione decorre dalla data incui l'indennizzo ex art. 42-bis avrebbe dovuto essere versato all'ablato aisensi del quarto comma, e si matura nel termine di dieci anni e non di cin-que, non avendo natura risarcitoria, ma - come sopra si è detto - parteci-pando della natura indennitaria del compenso dovuto per la acquisizione.Non soccorre invece, in questo caso, il principio di diritto di cui allapronuncia di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 735 del 19/1/2015, pur ri-chiamato in Cass. n. 10081/2025, secondo il quale la occupazione illegit-tima integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesarisarcitoria avente sempre ad oggetto i danni per il periodo, non copertodall'eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito laNumero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/2026perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione,con conseguente applicazione della prescrizione quinquennale; ciò inquanto con il decreto di acquisizione sanante la vicenda illecita si chiude ela pretesa del privato trova fondamento in un nuovo e diverso titolo, e cioèl'atto lecito emanato dall'ente espropriante, che costituisce la (nuova) fon-te della obbligazione dell'Amministrazione.

Da ciò consegue che le argo-mentazioni di Cass. n. 10081/2025, pur potendo essere validamente spe-se quando la vicenda resta confinata nell'ambito dell'illecito comportamen-to, non possono regolare la diversa vicenda in cui l'Amministrazione, conuna valutazione discrezionale, che comprende anche un bilanciamento tracosti e benefici, decide di riportare la vicenda nell'ambito della legalità,provvedendo con il decreto di acquisizione sanante ad adeguare la situa-zione di fatto a quella di diritto.19.- Può quindi enunciarsi il seguente principio di diritto:In tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del2001, l'importo pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore ve-nale del bene, previsto dal comma 3 per il periodo di occupazione senzatitolo, non ha natura risarcitoria, ma indennitaria, in quanto costituisceuna componente del complessivo indennizzo unitario dovuto a seguito deldecreto di acquisizione sanante, atto lecito con effetto traslativo non re-troattivo.

Pertanto, il credito del proprietario ha natura indennitaria unita-ria, e la voce forfetaria di cui al comma 3 non integra ratei periodici auto-nomamente esigibili, né costituisce autonoma obbligazione avente fontenell'atto illecito, soggiacendo quindi al termine prescrizionale ordinario de-cennale, che decorre dal momento in cui l'indennizzo ex art. 42-bis avreb-be dovuto essere corrisposto ai sensi del comma 4 della medesima dispo-sizione.Ne consegue, in accoglimento per quanto ragione dei motivi primosecondo, terzo e quinto del ricorso principale, assorbiti il quarto e sesto, ein accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale, respinti i rimanen-Numero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/2026ti, la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio alla Corte d'ap-pello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la li-quidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie i motivi primo, secondo, terzo e quinto del ricorso principale, as-sorbiti il quarto e sesto; accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale, re-spinti i rimanenti; cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corted'appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame per laliquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/04/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente ricorrente incidentale-[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro temporeREGIONE [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimate-avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze n. 1323/2019depositata il 13/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.Numero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/2026Sergio Querci ha proposto opposizione alla stima dell'indennizzo de-terminato ex art. 42‑bis del D.P.R. n. 327/2001, relativa all'acquisizionesanante di terreni inseriti nella Riserva naturale «Bosco di Tanali» da partedel Comune di Bientina, esponendo che fin dal 1904 i terreni poi oggettodi acquisizione erano stati destinati, in forza di una convenzione, a specifi-che opere idrauliche legate alla bonifica della Padule di Bientina. I terreni(circa 142.790 mq) erano stati occupati dal 1995, in quanto il Comuneaveva approvato il progetto del parco naturalistico Bosco di Tanali, senzaconclusione del procedimento espropriativo.Nel 2019 il Comune aveva avviato e concluso il procedimento di ac-quisizione sanante ex art. 42‑bis, fissando l'indennizzo nella misura di euro79.965,00, stima contestata dal proprietario, il quale ha dedotto che i ter-reni non sono meri suoli agricoli il cui valore è quantificabile in base allacoltura indicata nella visura catastale, trattandosi di un complesso costi-tuente un organismo ambientale unico e da preservare.La Corte d'appello ha escluso l'applicazione dei valori OMI relativi al-la classificazione «parco/giardino», sul rilievo che la riserva naturale non èassimilabile a un parco urbano (destinato allo svago). Ha respinto anche ledifese del Comune, ritenendo inutilizzabili gli atti portati a comparazioneper determinare il valore del bene, in quanto relativi a beni aventi caratte-ristiche diverse e peraltro incisi da servitù e oneri. La Corte ha quindi con-cluso nel senso che «sia equo attribuire ai terreni in questione il valoremedio OVA, e non quello massimo suggerito dal CTU, e cioè di € 3.650/haper i terreni classificati bosco ceduo» rideterminando l'indennità in euro348.394,86 oltre interessi.Il proprietario ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a seimotivi. Il Comune ha resistito con controricorso e ha proposito ricorso in-cidentale affidato a quattro motivi, cui il ricorrente ha resistito con contro-ricorso. Intimate le altre Amministrazioni. Entrambe le parti costituitehanno depositato memorie.Numero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la violazionee falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., dell'art.132 n. 4 c.p.c. La parte deduce che l'ordinanza impugnata è viziata damotivazione perplessa e da contrasto irriducibile tra affermazioni inconci-liabili sul valore venale e sulle potenzialità dei terreni oggetto di acquisi-zione, ed è altresì viziata da motivazione meramente apparente nella par-te in cui ha ridotto il valore venale stimato dal consulente tecnico d'ufficioper le stesse aree, in quanto ha escluso i valori OMI “parco/giardino”, rico-noscendo però una vocazione turistica dell'area, e applicato i valori mediOVA senza spiegarne la ragione, e riducendo la valutazione del consulentetecnico di ufficio, che invece aveva suggerito di applicare i valori massimi.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 32,comma 1, 40, comma 1, e 42-bis d.P.R. 8/06/2001, n. 327 e dei principi intema di stima del valore venale delle aree non edificabili. Il ricorrente de-duce che la Corte d'appello ha altresì violato i principi in tema di stimadelle aree non edificabili, perché non ha tenuto conto delle caratteristicheoggettive dei terreni acquisiti, del vincolo conformativo di inclusione in ri-serva naturale e della concreta destinazione a parco e riserva preesistenteall'approvazione del progetto. Rileva che il consulente tecnico d'ufficio hariconosciuto che i terreni in esame costituiscono un “ambiente umido digrande interesse naturalistico”, che vede la “presenza di numerose ed in-teressanti specie animali” (pagg. 9-12 CTU 2022, doc. 6 fascicoletto), ag-giungendo che “l'area ha un interesse prevalentemente di mantenimentodella diversità biologica”. Osserva che la connotazione e la destinazione aparco e riserva non è derivata dalla realizzazione dell'opera pubblica mapreesisteva alla stessa.Numero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/20263.- I primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente e sonofondati nei termini di cui appresso.La Corte d'appello non ha spiegato la ragione per la quale, puravendo il consulente tecnico d'ufficio suggerito di applicare il valore OVAmassimo, facendo specifico riferimento al pregio delle coltivazioni e deglialberi poiché si tratta di una riserva naturale, ha applicato invece il valoreOVA medio, limitandosi ad affermare apoditticamente di ritenerlo “equo”,peraltro dopo avere rilevato che l'area aveva effettivamente una vocazioneturistica e quindi non era una semplice area agricola. La Corte ha infattiosservato che l'area «è una vasta “zona protetta”, cioè destinata alla con-servazione e al mantenimento del livello di biodiversità, delle caratteristi-che del paesaggio e delle risorse culturali presenti in essa, quindi non as-similabile a un “parco”, da intendere come area, per lo più recintata, conalberi ornamentali e zone a prato o a giardino, destinata allo svago». Ap-pare ragionevolmente spiegato che la riserva naturale è cosa diversa dalparco, inteso come pertinenza dell'abitazione o comunque una zona recin-tata relativa allo svago; ma non è data alcuna motivazione sul perché nonsi è tenuto conto di quanto evidenziato dal consulente in ordine alla pre-senza di piante e alberi di particolare pregio, che non sono caratteristicadel terreno agricolo «medio», ma di terreno che ha caratteristiche di parti-colare pregio per le specie arboree ivi insistenti.Deve qui ricordarsi che la Corte d'appello può legittimamente disat-tendere le conclusioni espresse dal consulente tecnico nominato circa ilvalore del bene, purché svolga nella motivazione una valutazione criticadelle risultanze processuali, indicando, in particolare, gli argomenti su cuifonda il proprio dissenso, nonché gli elementi ed i criteri cui ha fatto ricor-so per pervenire ad una valutazione contrastante (Cass. n. 19468/2019Cass. n. 200/2021); la Corte d'appello, nel caso di specie, non ha assoltoquest'onere, limitandosi a un generico riferimento all'equità.Numero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/20264.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., dell'art. 132 n.4 c.p.c., e l'omesso esame, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra leparti. Il ricorrente deduce che la decisione impugnata è errata nella partein cui, confermando la relazione del consulente tecnico d'ufficio senzaesaminare le contestazioni del ricorrente e dei suoi consulenti tecnici diparte, ha stimato la p.lla 199, adibita a parcheggio, in euro 4.500,00 e ildeprezzamento della p.lla 39 e del fabbricato ivi insistente limitandosi a ri-conoscere il 10% del suo valore per la costituzione, sul medesimo mappa-le, di una servitù di passo. Lamenta l'omesso riscontro delle contestazionimosse sul punto dal consulente tecnico di parte e il vizio di motivazione,nonché l'omesso esame delle caratteristiche effettive dei fondi e dell'im-patto concreto della servitù. Deduce che la motivazione fornita dal Giudicedi primo grado non garantisce il rispetto del minimo costituzionale, perchénon contiene alcuna traccia delle contestazioni mosse dal ricorrente e daisuoi consulenti di parte all'elaborato peritale, che non erano neppure statecontrodedotte dal consulente d'ufficio.5.- il motivo è fondato.Costituisce principio consolidato che qualora alle risultanze dellaconsulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e cir-costanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del me-rito è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni dellapropria adesione all'una o all'altra conclusione; l'omessa valutazione daparte del giudice di merito dei rilievi tecnici mossi alla consulenza tecnicad'ufficio è deducibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in rela-zione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., se la motivazione, pur aderendoalle conclusioni rassegnate dal consulente d'ufficio, omette qualsivogliamenzione delle osservazioni a quelle svolte (Cass. n. 11917 del 6/05/2021; Cass. n. 9925 del 12/04/2024 Cass. n. 25767 del 26/09/2024).Numero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/2026Nella specie, la parte trascrive nel motivo di ricorso (pag. 15) glispecifici e circostanziati rilievi mossi dal consulente di parte in ordine allavalutazione della particella 199, adibita al parcheggio, e del deprezzamen-to della particella 39, lamentando che il consulente d'ufficio non avesse ri-sposto a questi rilievi; e il giudice del merito si è limitato ad affermareapoditticamente che «non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazioneperitale», senza prendere in considerazione i predetti rilievi.6.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 32,33, comma 1, 38 e 42-bis d.P.R. 8/06/2001, n. 327 e del criterio di stimasintetico-comparativo. Il ricorrente deduce che la pronuncia impugnata èerrata anche nella parte in cui ha sottostimato il valore unitario del fabbri-cato insistente sulla particella 39, violando il criterio sintetico-comparativoper mancata indicazione della fonte utilizzata per la stima e ponendo adanno del proprietario lo stato di degrado imputabile all'occupazione senzatitolo. Per quanto attiene alla particella gravata da servitù di passo carra-bile, il deprezzamento è stato calcolato nella misura del 10% del valoredel fabbricato esistente su tale particella, senza indicare le fonti utilizzateper la determinazione del valore e con ingiusto abbattimento del valoreper pessimo stato di manutenzione, in quanto le condizioni del fabbricatoerano imputabili alla procedura espropriativa e non al privato.7.- Il motivo è in parte assorbito nell'accoglimento del motivo cheprecede, posto che occorreva dare una risposta ai rilievi del consulente diparte, il quale aveva osservato che nella relazione di consulenza d'ufficionon si capiva quale fosse la fonte a cui il consulente si era ispirato per ladeterminazione del valore dell'area, «in quanto alla relazione non è allega-ta nessuna tabella a dimostrazione del valore indicato nella bozza di rela-zione».Si deve però rendere una precisazione in ordine alla circostanza cheil bene fosse in cattivo stato di manutenzione per effetto (asseritamente)Numero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/2026dell'occupazione. La valutazione del bene deve infatti farsi secondo lo sta-to di fatto e diritto del bene al momento della acquisizione sanante; il va-lore venale del bene oggetto del provvedimento va determinato quindi alladata di adozione del provvedimento acquisitivo, essendo questo volto a ri-pristinare, ma solo con effetto ex nunc, la legalità amministrativa violata(Cass. n. 8163 del 26/03/2024). La circostanza che il bene si possa esseredegradato per effetto della occupazione illegittima costituisce eventual-mente una voce di maggior danno per l'illecito, se ed in quanto dedotto edaccertato anche con riferimento al nesso causale, ma non può comportareuna diversa valutazione del bene, retrodatata al momento dell'occupazio-ne, poiché il bene diviene di proprietà pubblica alla data del decreto di ac-quisizione e non prima. E, invero, lo stesso consulente di parte, come ri-portato in ricorso, non aveva dubbio sul fatto che occorresse considerare -nel determinare il valore del bene - il cattivo stato di manutenzione dellostesso («In considerazione dello stato mediocre di conservazione in cui sitrova attualmente il fabbricato, anche se in virtù dell'occupazione subita difatto fin nel 1995, si ritiene opportuno utilizzare il valore minimo di tabellaridotto del 50% per effetto delle necessarie opere di ristrutturazione oc-correnti a trasformarlo in edificio residenziale»). Sotto questo profilo quin-di la censura è infondata.8.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 33,comma 1, e 42-bis d.P.R. 8/06/2001, n. 327, nonché l'omesso esame, inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., di fatti decisivi per il giudizioche sono stati oggetto di discussione tra le parti. La parte deduce che lapronuncia impugnata è errata anche nella parte in cui ha escluso il de-prezzamento delle p.lle 57, 58 e 65, che invece il consulente tecnico d'uf-ficio aveva riconosciuto, e non si è pronunciata sulla richiesta di indennizzoper deprezzamento anche degli ulteriori mappali rimasti di proprietà del ri-corrente ma inservibili. Secondo il ricorrente, i terreni che non sono statiNumero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/2026formalmente acquisiti dal Comune risultano comunque svuotati di utilitàeconomica a seguito dell'opera pubblica e dell'istituzione della riserva na-turale. In particolare, lamenta che la Corte d'appello abbia escluso qual-siasi indennizzo per alcune particelle (57, 58 e 65), e non abbia preso po-sizione su altri mappali residui (19, 20, 37, 40 e 42). In diritto viene ri-chiamato il principio secondo il quale, quando l'espropriazione colpisce so-lo una parte di un compendio unitario, il giudice deve verificare se la parterimasta in proprietà subisca un pregiudizio oggettivo, anche se non total-mente interclusa o materialmente inaccessibile. Non è necessario che ilterreno residuo diventi inutilizzabile in senso assoluto; è sufficiente cheperda, in modo apprezzabile, la propria funzione economica. [OSCURATO:PERSONA], invece, ha negato l'indennizzo valorizzando soprattutto dueelementi: l'asserita accessibilità di alcune particelle tramite una strada po-derale, e la loro estensione, ritenuta incompatibile con una perdita di valo-re. Secondo il ricorrente, così facendo la Corte ha ridotto l'esproprio par-ziale a una questione puramente fisica (c'è o non c'è accesso), ignorandoil dato centrale: quei terreni sono integralmente inclusi nella riserva, sog-getti a vincoli ambientali stringenti, utilizzabili solo pedonalmente e, inparte, esposti a fenomeni di allagamento. Tutti elementi che il consulented'ufficio aveva accertato e che la Corte non ha realmente esaminato.Quanto agli ulteriori mappali residui (19, 20, 37, 40 e 42), il ricorrentelamenta il silenzio della motivazione, poiché la Corte non spiega perchénon debbano essere indennizzati, pur essendo stati indicati come colpitidagli effetti dell'opera.9.- Il motivo è fondato nei termini già sopra esposti, in quanto man-ca una effettiva motivazione sulle ragioni per le quali il giudice di merito siè per un verso discostato dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio,e per altro verso non ha tenuto conto dei rilievi esposti dal consulente diparte.Numero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/202610.- Con il sesto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 42-bis, commi 1 e 3, d.P.R. 8/06/2001, n. 327. Il ricorrente lamenta che lapronuncia impugnata è errata nella parte in cui ha stimato il pregiudizionon patrimoniale e l'indennizzo per il periodo di occupazione senza titolosenza considerare nella base di calcolo l'importo riconosciuto per il de-prezzamento della p.lla 39, pur avendovi incluso le somme riconosciute atitolo di deprezzamento per le p.lle 29 e 30. La Corte ha calcolato il pre-giudizio non patrimoniale (10%) e l'indennità per l'occupazione illegittima(5% annuo) riconoscendo entrambe queste voci, ma ha costruito la basedi calcolo includendo il valore dei terreni acquisiti e il deprezzamento di al-cune particelle residue (29 e 30), mentre ha escluso da tale base il de-prezzamento del fabbricato e del resede sulla particella 39, pur avendo ri-conosciuto che su di essi grava una servitù di passo a favore della riserva.Così facendo, la Corte d'appello non ha fatto applicazione del principio, af-fermato dalla giurisprudenza di legittimità, dell'unitarietà dell'indennizzoex art. 42‑bis, in virtù del quale tutte le componenti del pregiudizio patri-moniale derivante dalla vicenda ablativa devono concorrere alla determi-nazione sia del 10% per il danno non patrimoniale, sia del 5% annuo perl'occupazione senza titolo.11.- Il motivo resta assorbito dall'accoglimento dei motivi che pre-cedono, pur dovendosi qui ricordare i consolidati principi in ordine alla uni-tarietà dell'indennizzo, anche ai fini del calcolo del danno non patrimonialee della indennità di occupazione.Secondo quanto dispone l'art 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, l'inden-nizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 (acquisizione sa-nante) è determinato in misura corrispondente al valore venale del beneutilizzato per scopi di pubblica utilità. Non sono concepibili due distinticrediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro quale risarci-mento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residueNumero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/2026del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da conside-rare ricompresa nella prima, che, per definizione, riguarda l'intera diminu-zione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedi-mento ablativo (Cass. n. 4264 del 18/02/2021). Anche l'indennizzo dovutoai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 per la acquisizione sa-nante, deve comprendere, in applicazione del generale principio desumibi-le dall'art. 33 del medesimo d.P.R., la diminuzione del valore economicodella porzione di bene rimasta al privato che subisce la perdita del dirittosulla porzione acquisita dalla [OSCURATO:PERSONA] (Cass. n. 999 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Quanto al deprezzamento del fabbricato, si richiama quantosopra esposto.12.- Con il primo motivo di ricorso incidentale il Comune lamenta laviolazione e falsa applicazione dell'art. 42-bis e dell'art. 40 del D.P.R. 327/2001 in ordine all'applicazione del criterio di stima sintetico-comparativo,in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte immotiva-tamente omesso di valutare il comparabile, del tutto omogeneo ai beni ac-quisiti, nonché gli altri offerti dal consulente tecnico di parte resistente, fa-cendo invece riferimento all'equità per determinare il valore al mq. del ter-reno, benché tale parametro di valutazione sia del tutto escluso nei giudizidi determinazione giudiziale dell'indennità.13.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta l'omessoesame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti, costituito dalla puntuale valutazione dei comparabili offerti dalComune di Bientina al consulente tecnico d'ufficio, in relazione all'art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c. Il Comune lamenta che la Corte abbia semplicemen-te trascritto le controdeduzioni del consulente tecnico d'ufficio ai compara-bili depositati in sede peritale dal consulente di parte resistente, sebbenein ordine alla puntuale valutazione degli stessi quali beni omogenei si fos-se ampiamente formato dibattito tra le parti in causa. Deduce che la Corteavrebbe errato a ritenere che l'area fosse suscettibile di sfruttamento turi-Numero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/2026stico; di contro, è un'area sottratta allo sfruttamento economico di tipo tu-ristico, in quanto la sua istituzione è stata determinata a scopo di conser-vazione e valorizzazione delle risorse dell'area, di conseguenza è erratoanche aumentarne il valore di mercato e non considerare la valutazione dinumerosi terreni comparabili a quello di causa, giungendo alla valutazionedel terreno in base a un principio di equità che non è principio avente baselegale. In particolare, il Comune lamenta che il giudicante non abbia tenu-to conto, ai fini della comparazione, della vendita della porzione di area in-terna al parco naturale regionale di [OSCURATO:PERSONA], risalente al 2022, in or-dine al quale il consulente di parte resistente aveva svolto una serie di os-servazioni riportate nel controricorso.14.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissi-bili.so da parte del primo Giudice al valore ritenuto “equo”, deve osservarsiche la ragione per cui la Corte non ha ritenuto applicabile il metodo sinte-tico-comparativo è stata chiaramente esplicitata, e fa riferimento a quantoesposto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva - come si evinceanche da quanto esposto in ricorso - verificato se gli atti prodotti dal Co-mune fossero utilizzabili ai fini del metodo sintetico-comparativo, e avevaconcluso nel senso che molti di essi erano inutilizzabili perché risalenti neltempo. In particolare, per l'atto principale - con riferimento al quale si la-menta anche l'omesso esame di fatto decisivo - e cioè la vendita di unaporzione di area a [OSCURATO:PERSONA], si osserva che il consulente d'ufficio avevarisposto ai rilevi del consulente di parte affermando si trattava di «docu-mento allegato successivamente alla chiusura del termine di presentazionedelle osservazioni», e aveva poi aggiunto che lo stesso non si riferiva a«nessun immobile presente nel Comune di Bientina» e che comunque trat-tavasi di vendita all'asta, contenente importi che non erano parametrabili.Questa valutazione è stata recepita dalla Corte d'appello, che in questoNumero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/2026caso ha tenuto conto dei rilievi di parte e vi ha risposto per il tramite delconsulente d'ufficio, così non incorrendo nel vizio motivazionale rilevatocon riferimento ad altre questioni (si veda quanto sopra esposto) e ren-dendo un giudizio di fatto che in questa sede non si può mettere in discus-sione. La censura di omesso esame di fatto decisivo si risolve quindi nelladifformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal Giudice delmerito rispetto a quello preteso dalla parte, inammissibile, poiché spettasolo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, va-lutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra lerisultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus-sione, e dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. Cass. Sez.Un., n. 8053 del 2014).15.- Con il terzo motivo del ricorso incidentale si lamenta la viola-zione e falsa applicazione dell'art. 42-bis, commi 1 e 3, del D.P.R. n.327/2001, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per la determi-nazione della base di calcolo del 5% per la quantificazione dell'indennizzoda occupazione illegittima, essendo stato incluso in detta base di calcoloanche l'indennizzo del danno non patrimoniale, che invece deve rimanerneescluso. La parte osserva che il valore del danno non patrimoniale (pari al10% del valore di acquisizione del bene) è contemplato al primo commadell'art. 42-bis del T.U.E., e quindi non può essere sommato al valoredell'indennizzo da ablazione ai fini del calcolo del 5% dovuto a titolo di oc-cupazione illegittima, dal momento che l'art. 42-bis prevede che «salvi icasi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio pa-trimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente alvalore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occu-pazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni delloarticolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titoloè computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risultala prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per centoNumero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/2026annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma». Invece nellabase di calcolo per il danno da occupazione illegittima è stata erroneamen-te ricompresa anche la somma di euro 22.071,85 determinata quale in-dennizzo per il danno non patrimoniale.16. Il motivo è fondato.L'art. 42-bis del T.U.E. indica quale base di calcolo del danno da oc-cupazione senza titolo, se dagli atti del procedimento non risulta la provadi una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sulvalore del bene, e non sull'indennizzo completo anche della voce risarci-mento del danno non patrimoniale.17.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell'art. 42- bis, commi 1 e 3, del DPR 8/06/2001 n. 327 edegli artt. 1277 e 2947 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,e l'erroneità della sentenza per aver indennizzato il ricorrente per occupa-zione illegittima per un periodo di dieci anni antecedenti alla prima messain mora del proprietario, anziché per cinque anni, come avrebbe dovutofare in applicazione dell'art. 2947 c.c. Il Comune deduce che la parte diindennizzo di cui trattasi è pacificamente di natura risarcitoria, in quantomira a “tenere indenne” il proprietario del fondo illegittimamente occupatosenza il necessario titolo costituito da legittimo decreto di occupazione(giustificato da una legittima procedura espropriativa) per tutto il periodoin cui tale occupazione si è protratta.18.- Il motivo è infondato.L'art. 42-bis del T.U.E. prevede che «Per il periodo di occupazionesenza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimentonon risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinqueper cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma».Si tratta di una liquidazione forfetaria, dovuta in ogni caso a pre-scindere dalla prova in concreto del danno, che ha la sua fonte nel decretodi acquisizione sanante, cioè nella decisione dell'Amministrazione di ripor-Numero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/2026tare nell'alveo della legalità una vicenda caratterizzata da un illecito per-manente (la occupazione illegittima del terreno e la sua irreversibile tra-sformazione), compensando il proprietario per la perdita del bene. Il tra-sferimento della proprietà del bene avviene non retroattivamente (art. 42-bis, primo comma), e l'indennizzo liquidato ha natura unitaria: l'indennitàdi indebita occupazione non può infatti essere disgiunta dall'indennitàspettante per la materiale perdita del bene, essendo ambedue le indennitàcontemplate dal comma 3 dell'art. 42-bis e costituendo esse altrettantevoci del complessivo indennizzo per il pregiudizio patrimoniale occorso(Cass. n. 13988 del 31/05/2018).Nella giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite si è affermata lanatura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario delbene, globalmente inteso dal legislatore come un "unicum" non scomponi-bile nelle diverse voci, con la conseguenza che l'attribuzione di una som-ma forfettariamente determinata a titolo risarcitorio (pari all'interesse delcinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del comma 3dell'art. 42-bis cit.) si riferisce unicamente ad uno degli elementi (il man-cato godimento del bene per essere il cespite occupato senza titolo dallaAmministrazione) rilevanti per la determinazione dell'indennizzo in favoredel proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè disoggetto avente titolo ora a un «indennizzo» (quando agisce per il pregiu-dizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente alla perdita della pro-prietà del bene), ora a un «risarcimento» di un danno scaturito da uncomportamento originariamente contra ius dell'Amministrazione (Cass.Sez. Un n. 20691 del 20/07/2021). Segnatamente, nella predetta senten-za si è affermato che «Il primo comma dell'art. 42-bis t.u. del 2001, lad-dove dispone che «al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pre-giudizio patrimoniale e non patrimoniale», conferma che l'interesse delcinque per cento che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a liquidare ecorrispondere per la pregressa occupazione illegittima costituisce una voceNumero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/2026del complessivo indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, «il diritto alquale (nella sua integralità, comprensiva delle voci valore venale, pregiu-dizio non patrimoniale e interesse del cinque per cento annuo) sorge soloa seguito dell'adozione del provvedimento di espropriazione c.d. sanante».Ne deriva che la liquidazione dell'indennità per l'occupazione senzatitolo, ragguagliata all'interesse pari al cinque percento annuo (art. 42-bis,terzo comma) non ha natura risarcitoria, ma partecipa della natura inden-nitaria di compenso dovuto per un atto lecito, e cioè la acquisizione sanan-te; la illecita occupazione viene qui in rilievo non come fonte della (nuova)obbligazione a carico della Amministrazione - che è il decreto emesso exart. 42-bis del T.U.E. - ma come fatto storico, dal quale è derivato al priva-to un pregiudizio, che consente (anzi impone) di aggiungere una ulteriorevoce nella complessiva determinazione dell'indennizzo. Esso non consistenella assegnazione all'ablato di un interesse in senso tecnico, ma nel rico-noscimento in suo favore di una voce indennitaria forfettariamente deter-minata, che rientra nell'unico e più generale ristoro da liquidare per l'ac-quisizione stessa. La predetta componente forfettaria, dunque, non consi-ste in ratei periodici autonomamente esigibili anno per anno, ma in unavoce che viene liquidata in blocco al momento dell'acquisizione.Ne deriva, ulteriormente, che la prescrizione decorre dalla data incui l'indennizzo ex art. 42-bis avrebbe dovuto essere versato all'ablato aisensi del quarto comma, e si matura nel termine di dieci anni e non di cin-que, non avendo natura risarcitoria, ma - come sopra si è detto - parteci-pando della natura indennitaria del compenso dovuto per la acquisizione.Non soccorre invece, in questo caso, il principio di diritto di cui allapronuncia di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 735 del 19/1/2015, pur ri-chiamato in Cass. n. 10081/2025, secondo il quale la occupazione illegit-tima integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesarisarcitoria avente sempre ad oggetto i danni per il periodo, non copertodall'eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito laNumero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/2026perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione,con conseguente applicazione della prescrizione quinquennale; ciò inquanto con il decreto di acquisizione sanante la vicenda illecita si chiude ela pretesa del privato trova fondamento in un nuovo e diverso titolo, e cioèl'atto lecito emanato dall'ente espropriante, che costituisce la (nuova) fon-te della obbligazione dell'Amministrazione. Da ciò consegue che le argo-mentazioni di Cass. n. 10081/2025, pur potendo essere validamente spe-se quando la vicenda resta confinata nell'ambito dell'illecito comportamen-to, non possono regolare la diversa vicenda in cui l'Amministrazione, conuna valutazione discrezionale, che comprende anche un bilanciamento tracosti e benefici, decide di riportare la vicenda nell'ambito della legalità,provvedendo con il decreto di acquisizione sanante ad adeguare la situa-zione di fatto a quella di diritto.19.- Può quindi enunciarsi il seguente principio di diritto:In tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del2001, l'importo pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore ve-nale del bene, previsto dal comma 3 per il periodo di occupazione senzatitolo, non ha natura risarcitoria, ma indennitaria, in quanto costituisceuna componente del complessivo indennizzo unitario dovuto a seguito deldecreto di acquisizione sanante, atto lecito con effetto traslativo non re-troattivo. Pertanto, il credito del proprietario ha natura indennitaria unita-ria, e la voce forfetaria di cui al comma 3 non integra ratei periodici auto-nomamente esigibili, né costituisce autonoma obbligazione avente fontenell'atto illecito, soggiacendo quindi al termine prescrizionale ordinario de-cennale, che decorre dal momento in cui l'indennizzo ex art. 42-bis avreb-be dovuto essere corrisposto ai sensi del comma 4 della medesima dispo-sizione.Ne consegue, in accoglimento per quanto ragione dei motivi primosecondo, terzo e quinto del ricorso principale, assorbiti il quarto e sesto, ein accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale, respinti i rimanen-Numero registro generale 1388/2025Numero sezionale 1774/2026Numero di raccolta generale 22177/2026Data pubblicazione 28/06/2026ti, la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio alla Corte d'ap-pello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la li-quidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie i motivi primo, secondo, terzo e quinto del ricorso principale, as-sorbiti il quarto e sesto; accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale, re-spinti i rimanenti; cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corted'appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame per laliquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/04/2026.Il PresidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 22177/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris