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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 04697/2026

Testo disponibile della fonte

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ente ORDINANZA sul ricorso 28451-2021 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 533/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 26/10/2021 R.G.N. 206/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 28451/21 Oggetto R.G.N.28451/2021 Cron.

Rep.

Ud.13/01/2026 Rilevato che: Con sentenza del giorno 26.10.2021 n. 533, la Corte d’appello di Torino respingeva il gravame proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta a richiedere la concessione dei benefici assistenziali estesi alle vittime del dovere e soggetti equiparati, ex art. 1 della legge n. 266/05 e DPR n. 243/06, in riferimento a un’operazione di soccorso di una persona anziana rimasta intrappolata in casa, nella quale il Mafodda era stato impegnato quale Vigile del Fuoco e nel corso della quale era precitato da un’altezza di circa sette metri, conseguendo gravi lesioni implicanti un’invalidità permanente determinata nella percentuale del 48%.

Il tribunale ha accolto il ricorso dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 563 della legge n. 266/05, per la corresponsione dei benefici riferiti alle vittime del dovere, con condanna del Ministero a corrispondere al Mafodda i benefici economici previsti per legge, sulla base del grado d’invalidità accertato dalla disposta CTU, determinato nel 46%.

La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, il Ministero dell’Interno ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il Ministero deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 1 comma 563 della legge n. 266/05, peressere l’evento lesivo su cui la richiesta di benefici era fondata non riconducibile alla fattispecie prevista dalla norma di cui in rubrica, perché, pur essendo l’attività svolta dal richiedente intrinsecamente pericolosa, doveva pur sempre individuarsi il discrimine tra l’evento verificatosi nel corso dioperazioni riconducibil i all’espletamento dell’attivit à di servizio,espressione di un rischio comune, e il rischio ulteriore imprevedibile.

Con il secondo motivo di ricorso, il Ministero deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 4 del DPR n. 181/09, perché erroneamente la Corte d’appello aveva parametrato i benefici economici richiesti dal Mafodda, alla percentuale di invalidità permanente complessiva del 46%, anziché alla percentuale di invalidità permanente del 30%, in quanto ai sensi della norma di cui in rubrica, l’invalidità complessiva rileva esclusivamente ai fini della rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 206/04, esteso alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati dall’art. 4 comma 1 lett. c) n. 1, del DPR n. 243/06, mentre non rileva, ai fini del riconoscimento della liquidazione degli altri benefici economici previsti dalla legge in favore delle vittime del dovere, ai sensi delle altre disposizioni recate dal cit. art. 4 del DPR n. 243/06.

Il primo motivo è infondato, in quanto la fattispecie concreta, per come descritta succintamente ma in maniera sufficiente nel ricorso (pg 10),è stata correttamente ricondotta alla fattispecie dell’art. 1 c. 563 l. 266 2005 (in particolare alla lettera d, operazioni di soccorso),né può in questa sede essere sindacato l’accertamento da parte del giudice del merito del materiale istruttorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti di causa, sulla scorta dei quali la Corte territoriale ha effettuato la valutazione di sussistenza diun rischio ulteriore e imprevedibile e non di unrischio generico.

Il secondo motivo è infondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In merito alla disciplina sulle vittime del dovere e categorie equiparate, all'art. 6, comma 1, della l. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore delia legge.

I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009” (Cass. sez. un. n. 6214/22, Cass. n. 15989/25).

Pertanto, nella specie, la Corte d’appello ha correttamente applicato il criterio dell’invalidità complessiva piuttosto che quello propugnato dal Ministero resistente.

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

L’amministrazione statale non è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato.

Invero, come si è già avuto modo di statuire, (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29.1.2016), “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delleAmministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del Ministero dell'Interno per l'inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all'art. 11 della l. n. 206 del 2004)”.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso.

Condanna il Ministero dell’Interno a pagare a [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso 28451-2021 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 533/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 26/10/2021 R.G.N. 206/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 28451/21 Oggetto R.G.N.28451/2021 Cron. Rep. Ud.13/01/2026 Rilevato che: Con sentenza del giorno 26.10.2021 n. 533, la Corte d’appello di Torino respingeva il gravame proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta a richiedere la concessione dei benefici assistenziali estesi alle vittime del dovere e soggetti equiparati, ex art. 1 della legge n. 266/05 e DPR n. 243/06, in riferimento a un’operazione di soccorso di una persona anziana rimasta intrappolata in casa, nella quale il Mafodda era stato impegnato quale Vigile del Fuoco e nel corso della quale era precitato da un’altezza di circa sette metri, conseguendo gravi lesioni implicanti un’invalidità permanente determinata nella percentuale del 48%. Il tribunale ha accolto il ricorso dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 563 della legge n. 266/05, per la corresponsione dei benefici riferiti alle vittime del dovere, con condanna del Ministero a corrispondere al Mafodda i benefici economici previsti per legge, sulla base del grado d’invalidità accertato dalla disposta CTU, determinato nel 46%. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, il Ministero dell’Interno ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il Ministero deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 1 comma 563 della legge n. 266/05, peressere l’evento lesivo su cui la richiesta di benefici era fondata non riconducibile alla fattispecie prevista dalla norma di cui in rubrica, perché, pur essendo l’attività svolta dal richiedente intrinsecamente pericolosa, doveva pur sempre individuarsi il discrimine tra l’evento verificatosi nel corso dioperazioni riconducibil i all’espletamento dell’attivit à di servizio,espressione di un rischio comune, e il rischio ulteriore imprevedibile. Con il secondo motivo di ricorso, il Ministero deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 4 del DPR n. 181/09, perché erroneamente la Corte d’appello aveva parametrato i benefici economici richiesti dal Mafodda, alla percentuale di invalidità permanente complessiva del 46%, anziché alla percentuale di invalidità permanente del 30%, in quanto ai sensi della norma di cui in rubrica, l’invalidità complessiva rileva esclusivamente ai fini della rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 206/04, esteso alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati dall’art. 4 comma 1 lett. c) n. 1, del DPR n. 243/06, mentre non rileva, ai fini del riconoscimento della liquidazione degli altri benefici economici previsti dalla legge in favore delle vittime del dovere, ai sensi delle altre disposizioni recate dal cit. art. 4 del DPR n. 243/06. Il primo motivo è infondato, in quanto la fattispecie concreta, per come descritta succintamente ma in maniera sufficiente nel ricorso (pg 10),è stata correttamente ricondotta alla fattispecie dell’art. 1 c. 563 l. 266 2005 (in particolare alla lettera d, operazioni di soccorso),né può in questa sede essere sindacato l’accertamento da parte del giudice del merito del materiale istruttorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti di causa, sulla scorta dei quali la Corte territoriale ha effettuato la valutazione di sussistenza diun rischio ulteriore e imprevedibile e non di unrischio generico. Il secondo motivo è infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In merito alla disciplina sulle vittime del dovere e categorie equiparate, all'art. 6, comma 1, della l. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore delia legge. I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009” (Cass. sez. un. n. 6214/22, Cass. n. 15989/25). Pertanto, nella specie, la Corte d’appello ha correttamente applicato il criterio dell’invalidità complessiva piuttosto che quello propugnato dal Ministero resistente. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza. L’amministrazione statale non è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato. Invero, come si è già avuto modo di statuire, (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29.1.2016), “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delleAmministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del Ministero dell'Interno per l'inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all'art. 11 della l. n. 206 del 2004)”. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso. Condanna il Ministero dell’Interno a pagare a [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltr
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