CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 40450/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] -24:42 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 del GIP TRIBUNALE di ROVIGOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che: 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Rovigo, ha applicato ai sensi dell'art. 444 e ss. del codice di rito, ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 400 di multa, e a a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 840 di multa, per i reati descritti in rubrica. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione, con tre distinti atti e per il tramite dei propri difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], eccependo, per [OSCURATO:PERSONA], carenza di motivazione in relazione alla causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., e, per [OSCURATO:PERSONA], violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante l'incensuratezza dell'imputata, cui sono state infatti concesse le circostanze attenuanti generiche; [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. In via preliminare si osserva, quanto al ricorso per [OSCURATO:PERSONA], che la posizione della ricorrente non deve essere decisa con procedura "de plano", avendo la stessa posto questioni non oggetto di patteggiamento. Pertanto, si è disposto lo stralcio della sua posizione. Quanto al ricorso per [OSCURATO:PERSONA], va ricordato che «in tema di sentenza di patteggiamento, l'omessa valutazione della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione a condizione che il ricorso sia ammissibile» (Sez. 1, n. 33725 del 05/05/2021, Rv. 281890 - 01). Non avendo la difesa illustrato le ragioni per cui il Giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 129 cod proc pen., il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], va ribadito che «in tema di sentenza di patteggiannento, l'omessa valutazione della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione a condizione che il ricorso sia ammissibile. (Sez. 1, Sentenza n. 33725 del 05/05/2021 Cc. (dep. 10/09/2021) Rv. 281890 - 01. Non avendo la difesa illustrato le ragioni per cui il Giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 129 cod proc pen., il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si ribadisce che «in tema di sentenza di patteggiamento, l'omessa valutazione della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione a condizione che il ricorso sia ammissibile. (Sez. 1, n. 33725 del 05/05/2021, Rv. 281890 - 01). Non avendo la difesa illustrato le ragioni per cui il Giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 129 cod proc pen., il ricorso deve dichiararsi inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Dispone separarsi la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e rimettersi gli atti all'ufficio esame preliminare dei ricorsi per la fissazione del ricorso ex art. 611 c.p.p. Così deciso in Roma, il 12/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]