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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38077/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Avino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato l'inammissibilità della istanza di revisione proposta nell'interesse del ricorrente, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce emessa in data 22 ottobre 2029, divenuta definitiva in data 27 ottobre 2021, con cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni sei un mese e dieci giorni di reclusione per i reati di cui ai capi 5), 11) e 65) della rubrica, attinenti a reati in materia di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

La Corte territoriale, dopo aver premesso che l'istanza deduceva come nuove prove ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quanto al capo 11), quattro missive indirizzate al [OSCURATO:PERSONA] da parte dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] successive allo svolgimento del processo, che lo avrebbero scagionato dall'accusa di aver aiutato i coniugi Merico-[OSCURATO:PERSONA] ad occultare della sostanza stupefacente, quanto al capo 5) la sollecitazione di una rivalutazione delle medesime circostanze che avrebbero portato all'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli al capo 4) in forza di una rilettura del contenuto delle intercettazioni, l'assunto che il suo stato di depressione sarebbe stato incompatibile con la consapevolezza di partecipare al furto contestatogli al capo 65), perveniva alla decisione di dichiarare l'inammissibilità della richiesta per l'assenza del carattere di novità della prove richieste non essendo tali la sollecitazione di nuova e diversa lettura del contenuto delle intercettazioni già oggetto di disamina nella sentenza passata in giudicato.

Analogamente anche le prove dichiarative sollecitate volte ad assumere l'esame dei predetti coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere state in realtà già valutate, non erano state precedute neppure da una loro assunzione a mezzo di nuove indagini difensive.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando i due motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata assunzione di una prova decisiva consistente nelle testimonianze dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], autori delle quattro missive versate in atti.

Secondo il ricorrente la Corte avrebbe erroneamente escluso il carattere di prova nuova alle quattro missive in cui i predetti imputati si scusano con [OSCURATO:PERSONA] per averlo coinvolto in una attività di spaccio di sostanze stupefacenti alla quale egli era in realtà estraneo.

Pertanto, sarebbe stato senz'altro decisiva l'assunzione delle loro dichiarazioni per chiarire il senso delle predette missive.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in ordine all'affermata inidoneità delle nuove prove ad influire sull'apparato accusatorio a carico di [OSCURATO:PERSONA], sotto il profilo che le intercettazioni poste a fondamento della condanna sono state oggetto di travisamento.

La perizia di parte a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato conferma che i contenuti delle conversazioni riportati nei brogliacci e nelle trascrizioni del consulente di ufficio non sono corrispondenti al corretto ascolto delle registrazioni e costituisce una prova nuova per il carattere di scoperta scientifica innovativa che si riverbera sulla decisione di condanna mettendo in discussione l'autenticità della prova assunta nel processo.

Si chiede, inoltre, che sia dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 309/90 per contrasto con gli artt. 3,24, 27 e 111 Cost e 3 della Cedu. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Come è noto l'art. 634 cod. proc. pen. prevede una valutazione preliminare dell'ammissibilità della richiesta di revisione, avente ad oggetto i profili 'processuali' (il rispetto dei requisiti richiesti dagli artt. 629, 630, 631, 632, 633 e 641 cod. proc. pen.) ed i profili 'di merito', sotto il limitato aspetto dell'astratta capacità dimostrativa del novum dedotto.

All'esito di detta verifica o il procedimento si definisce con un'ordinanza, anche adottata de plano, di inammissibilità, in caso di carenza dei requisiti 'processuali' ovvero di manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ovvero prosegue con l'instaurazione, mediante decreto di citazione a giudizio (art. 636 cod. proc. pen.), del giudizio di revisione.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, nel corso della fase preliminare, il giudice ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quelle nuove, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.

Si è però anche chiarito che detta valutazione preliminare, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in questa prima fase, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563).

Nel caso in esame, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione.

Invero, risulta che l'inammissibilità è stata dichiarata innanzitutto sulla base della valutazione del dato probatorio nuovo, costituito dalle quattro missive dei coimputati che lo avrebbero indicato come estraneo ai fatti scusandosi dell'esito sfavorevole del processo, ritenuto all'evidenza inidoneo a mettere in discussione le risultanze delle intercettazioni già valutate come decisive.

Questa Corte ha, infatti, chiarito che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, comparazione ancorata alla specifica realtà processuale (Sez. 1, 27.6.2012 n. 34.928, [OSCURATO:PERSONA]).

2. Quanto poi alla valutazione del contenuto delle intercettazioni, si deve ricordare che la revisione non è un mezzo di impugnazione ordinario e non può essere utilizzato per rivalutare lo stesso compendio probatorio sulla base di una nuova trascrizione peritale eseguita dalla difesa e che riproduca il contenuto delle intercettazioni già valutato ed apprezzato nel giudizio di merito.

Costituisce principio consolidato in tema di revisione che nella nozione di nuove prove rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3 n. 34970 del 03/11/2020, brio, Rv. 280046).

Peraltro il carattere di novità della perizia che potrebbe in astratto assumere la rilevanza di prova nuova (cfr. Sez. 1, n. 16455 del 9/03/2005, Caruso, Rv. 231579) deve essere specificato in rapporto all'adozione di nuove tecniche strumentali o di nuove acquisizioni di carattere scientifico, cosa nel caso di specie è del tutto carente, non essendo stato neppure chiarita la ragione per la quale la nuova perizia fonica avrebbe dovuto ritenersi in grado di smentire con certezza il risultato della consulenza tecnica già svolta ed acquisita nel corso del giudizio.

3. Con riferimento, infine, alle dichiarazioni dei coimputati, già assunte nel corso del processo, non assume alcuna rilevanza la ritrattazione dei precedenti verbali prospettata solo in termini ipotetici sulla base di quattro missive scritte dal carcere, di cui non sono state chiarite le ragioni neppure attraverso l'assunzione di nuovi atti di indagine da parte del difensore, che si limita a sollecitarne la riassunzione con finalità esplorative, evidentemente non compatibili con la richiesta di revisione.

Va ribadito che la dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto esaminato ai sensi dell'art. 197 bis cod. proc. pen., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" (art. 192, comma terzo, cod.proc.pen.), e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova" agli effetti della richiesta di revisione, bensì mero elemento probatorio integrativo di altri elementi che devono almeno astrattamente essere in grado di disarticolare il quadro probatorio posto a fondamento del giudicato (Sez. 1, n. 24743 del 04/04/2007, Procida, Rv. 237337).

Pertanto, tenuto conto della base probatoria del giudicato costituita nella specie dalla valutazione delle intercettazioni telefoniche, e quindi da un dato probatorio oggettivo che prescinde dalle dichiarazioni degli imputati, è del tutto corretta la verifica preliminare svolta nella fase del giudizio sull'ammissibilità della richiesta di revisione della manifesta inidoneità e inefficacia dei nuovi elementi di prova basati su ipotetiche ed eventuali versioni alternative dei fatti rese dagli imputati, perché coerente ai fini della valutazione prognostica in astratto della loro irrilevanza rispetto al prospettato risultato finale del proscioglimento.

Con riguardo, poi, alla dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 309/90 riferita al trattamento sanzionatorio per contrasto con gli artt. 3,24, 27 e 111 Cost e 3 della Cedu è evidente la sua irrilevanza ai fini della decisione del ricorso sulla richiesta di revisione che ha ad oggetto la fondatezza del giudicato in tema di accertamento della responsabilità.

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Avino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato l'inammissibilità della istanza di revisione proposta nell'interesse del ricorrente, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce emessa in data 22 ottobre 2029, divenuta definitiva in data 27 ottobre 2021, con cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni sei un mese e dieci giorni di reclusione per i reati di cui ai capi 5), 11) e 65) della rubrica, attinenti a reati in materia di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. La Corte territoriale, dopo aver premesso che l'istanza deduceva come nuove prove ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quanto al capo 11), quattro missive indirizzate al [OSCURATO:PERSONA] da parte dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] successive allo svolgimento del processo, che lo avrebbero scagionato dall'accusa di aver aiutato i coniugi Merico-[OSCURATO:PERSONA] ad occultare della sostanza stupefacente, quanto al capo 5) la sollecitazione di una rivalutazione delle medesime circostanze che avrebbero portato all'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli al capo 4) in forza di una rilettura del contenuto delle intercettazioni, l'assunto che il suo stato di depressione sarebbe stato incompatibile con la consapevolezza di partecipare al furto contestatogli al capo 65), perveniva alla decisione di dichiarare l'inammissibilità della richiesta per l'assenza del carattere di novità della prove richieste non essendo tali la sollecitazione di nuova e diversa lettura del contenuto delle intercettazioni già oggetto di disamina nella sentenza passata in giudicato. Analogamente anche le prove dichiarative sollecitate volte ad assumere l'esame dei predetti coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere state in realtà già valutate, non erano state precedute neppure da una loro assunzione a mezzo di nuove indagini difensive. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando i due motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata assunzione di una prova decisiva consistente nelle testimonianze dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], autori delle quattro missive versate in atti. Secondo il ricorrente la Corte avrebbe erroneamente escluso il carattere di prova nuova alle quattro missive in cui i predetti imputati si scusano con [OSCURATO:PERSONA] per averlo coinvolto in una attività di spaccio di sostanze stupefacenti alla quale egli era in realtà estraneo. Pertanto, sarebbe stato senz'altro decisiva l'assunzione delle loro dichiarazioni per chiarire il senso delle predette missive. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in ordine all'affermata inidoneità delle nuove prove ad influire sull'apparato accusatorio a carico di [OSCURATO:PERSONA], sotto il profilo che le intercettazioni poste a fondamento della condanna sono state oggetto di travisamento. La perizia di parte a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato conferma che i contenuti delle conversazioni riportati nei brogliacci e nelle trascrizioni del consulente di ufficio non sono corrispondenti al corretto ascolto delle registrazioni e costituisce una prova nuova per il carattere di scoperta scientifica innovativa che si riverbera sulla decisione di condanna mettendo in discussione l'autenticità della prova assunta nel processo. Si chiede, inoltre, che sia dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 309/90 per contrasto con gli artt. 3,24, 27 e 111 Cost e 3 della Cedu. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Come è noto l'art. 634 cod. proc. pen. prevede una valutazione preliminare dell'ammissibilità della richiesta di revisione, avente ad oggetto i profili 'processuali' (il rispetto dei requisiti richiesti dagli artt. 629, 630, 631, 632, 633 e 641 cod. proc. pen.) ed i profili 'di merito', sotto il limitato aspetto dell'astratta capacità dimostrativa del novum dedotto. All'esito di detta verifica o il procedimento si definisce con un'ordinanza, anche adottata de plano, di inammissibilità, in caso di carenza dei requisiti 'processuali' ovvero di manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ovvero prosegue con l'instaurazione, mediante decreto di citazione a giudizio (art. 636 cod. proc. pen.), del giudizio di revisione. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, nel corso della fase preliminare, il giudice ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quelle nuove, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. Si è però anche chiarito che detta valutazione preliminare, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in questa prima fase, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563). Nel caso in esame, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione. Invero, risulta che l'inammissibilità è stata dichiarata innanzitutto sulla base della valutazione del dato probatorio nuovo, costituito dalle quattro missive dei coimputati che lo avrebbero indicato come estraneo ai fatti scusandosi dell'esito sfavorevole del processo, ritenuto all'evidenza inidoneo a mettere in discussione le risultanze delle intercettazioni già valutate come decisive. Questa Corte ha, infatti, chiarito che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, comparazione ancorata alla specifica realtà processuale (Sez. 1, 27.6.2012 n. 34.928, [OSCURATO:PERSONA]). 2. Quanto poi alla valutazione del contenuto delle intercettazioni, si deve ricordare che la revisione non è un mezzo di impugnazione ordinario e non può essere utilizzato per rivalutare lo stesso compendio probatorio sulla base di una nuova trascrizione peritale eseguita dalla difesa e che riproduca il contenuto delle intercettazioni già valutato ed apprezzato nel giudizio di merito. Costituisce principio consolidato in tema di revisione che nella nozione di nuove prove rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3 n. 34970 del 03/11/2020, brio, Rv. 280046). Peraltro il carattere di novità della perizia che potrebbe in astratto assumere la rilevanza di prova nuova (cfr. Sez. 1, n. 16455 del 9/03/2005, Caruso, Rv. 231579) deve essere specificato in rapporto all'adozione di nuove tecniche strumentali o di nuove acquisizioni di carattere scientifico, cosa nel caso di specie è del tutto carente, non essendo stato neppure chiarita la ragione per la quale la nuova perizia fonica avrebbe dovuto ritenersi in grado di smentire con certezza il risultato della consulenza tecnica già svolta ed acquisita nel corso del giudizio. 3. Con riferimento, infine, alle dichiarazioni dei coimputati, già assunte nel corso del processo, non assume alcuna rilevanza la ritrattazione dei precedenti verbali prospettata solo in termini ipotetici sulla base di quattro missive scritte dal carcere, di cui non sono state chiarite le ragioni neppure attraverso l'assunzione di nuovi atti di indagine da parte del difensore, che si limita a sollecitarne la riassunzione con finalità esplorative, evidentemente non compatibili con la richiesta di revisione. Va ribadito che la dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto esaminato ai sensi dell'art. 197 bis cod. proc. pen., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" (art. 192, comma terzo, cod.proc.pen.), e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova" agli effetti della richiesta di revisione, bensì mero elemento probatorio integrativo di altri elementi che devono almeno astrattamente essere in grado di disarticolare il quadro probatorio posto a fondamento del giudicato (Sez. 1, n. 24743 del 04/04/2007, Procida, Rv. 237337). Pertanto, tenuto conto della base probatoria del giudicato costituita nella specie dalla valutazione delle intercettazioni telefoniche, e quindi da un dato probatorio oggettivo che prescinde dalle dichiarazioni degli imputati, è del tutto corretta la verifica preliminare svolta nella fase del giudizio sull'ammissibilità della richiesta di revisione della manifesta inidoneità e inefficacia dei nuovi elementi di prova basati su ipotetiche ed eventuali versioni alternative dei fatti rese dagli imputati, perché coerente ai fini della valutazione prognostica in astratto della loro irrilevanza rispetto al prospettato risultato finale del proscioglimento. Con riguardo, poi, alla dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 309/90 riferita al trattamento sanzionatorio per contrasto con gli artt. 3,24, 27 e 111 Cost e 3 della Cedu è evidente la sua irrilevanza ai fini della decisione del ricorso sulla richiesta di revisione che ha ad oggetto la fondatezza del giudicato in tema di accertamento della responsabilità. 4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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