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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01139/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29133/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti p.t. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale posta in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Arno, n. 38. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., Agente della Riscossione dei tributi per la provincia di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, giusta procura speciale posta in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 10. - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] iscrizione a ruolo acc. 2006 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

SICILIA , n. 1158/01/2014, depositata in data 04 aprile 2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].

Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Alla società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. veniva notificata, in data 04/03/2010, la cartella di pagamento n. 2912009001167531 dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) con la quale si intimava il pagamento di €5.553,37 per l’iscrizione a ruolo a seguito di accertamento condotto per l’anno d’imposta 2006.

Le somme erano dovute dalla contribuente a titolo provvisorio, essendo pendente presso la C.t.p. di Agrigento il ricorso avverso l’avviso di accertamento n.

RJ1020200021 per l’anno 2006 – provvisoriamente esecutivo - da cui o riginava la cartella di pagamento.

2. La C.t.p., dinanzi alla quale si costituivano sia l’Agenzia che la società di riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sentenza n. 123/01/2011, rigettava il ricorso ritenendolo infondato.

3. Avverso la sentenza della C.t.p. di Agrigento, la società contribuente proponeva appello alla C.t.r. della Sicilia al fine di ottenere la completa riforma della sentenza impugnata e, per l’effetto, l’annullamento della cartella di pagamento. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1185/01/2014, depositata in data 4 aprile 2014, rigettava l’appello, confermando le determinazioni del giudice di prime cure.

4. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad undici motivi.

Sia l’Agenzia delle Entrate che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si sono costituite con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 23 novembre 2022 per la quale la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con il primo motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 148, 156 e 160 cod. proc. civ., art. 2697 cod. civ. e art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice di seconde cure ha omesso di rilevare l’inesistenza della relata di notifica consegnata al destinatario per via della mancata specificazione della data di notifica, ritenendo che il vizio fosse sanato per via del criterio del raggiungimento dello scopo ex artt. 156 e 160 cod. proc. civ. 1.2 Con il secondo motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione art. 2697 cod. civ. e artt. 112 e 115 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in c ui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso la valutazione e la motivazione del gravame avente ad oggetto la mancata produzione in giudizio (e il conseguente non assolvimento dell’onere probatorio), da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., della relata di notifica e della raccomandata a.r., documenti dimostrativi dell’asserita legittima notificazione della cartella di pagamento. 1.3 Con il terzo motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione art. 2697 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice del gravame ha dichiarato valida la documentazione prodotta in giudizio dall’agente della riscossione e relativa alla notificazione della cartella di pagamento senza, tuttavia, dare atto delle ragioni di detta validità. 1.4 Con il quarto motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione art. 2697 cod. civ., art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 e art. 112 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice di seconde cure ha dichiarato valido il processo di notificazione della cartella di pagamento malgrado l’agenzia della riscossione avesse prodotto, a sostegno della valida notificazione, la relata di notifica dell’estratto di ruolo. 1.5 Con il quinto motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973, art. 2697 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso la valutazione del gravame avente ad oggetto l’inesistenza giuridica e la carenza di valore probatorio della documentazione prodotta dall’appellata, ossia l’estratto di ruolo e la copia della relata di notifica. 1.6 Con il sesto motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione art. 18 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 2697 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice di seconde cure ha asserito circa la validità giuridica e la piena portata probatoria della documentazione prodotta in giudizio dall’agente della riscossione (estratto di ruolo e copia della relata di notifica) malgrado essa non rispettasse le prescrizioni dell’art. 18 d.P.R. n. 445 del 2000. 1.7 Con il settimo motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212 e art. 112 cod. proc. civ., art. 2697 cod. civ.

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di rilevare il difetto di motivazione della cartella di pagamento in relazione alla pretesa fiscale dell’ufficio. 1.8 Con l’ottavo motivodi ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione art. 140 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso la valutazione e motivazione del gravame avente ad oggetto l’inesistenza della notificazione per violazione delle formalità ex art. 140 cod. proc. civ. 1.9 Con il nono motivo di ricorso così rubricato «Violazione artt. 23, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 112 e art. 115 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ. nonché insufficiente, insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso la valutazione del gravame avente ad oggetto la inammissibilità e irritualità della costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate, avvenuta, non mediante deposito diretto della memoria di costituzione in giudizio con controdeduzioni, bensì a mezzo del servizio postale, in violazione dell’art. 23, comma 2 e 54 d.lgs. n. 546 del 1992. 1.10 Con il decimo motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione art. 140 cod. proc. civ., artt. 1, 4 e 5 d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, artt. 3, 4 e 12 L. 20 novembre 1982, n. 890, nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice a quo ha omesso la valutazione di un punto decisivo della controversia oggetto di doglianza della contribuente, ossia l’inesistenza giuridica della notificazione, operata da un soggetto non competente a certificare la stessa e privo della qualifica ex lege. 1.11 Con l’undicesimo motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione degli articoli 15 d.P.R. n. 602 del 1973, 68 d.lgs. n. 546 del 1992, 112 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso la valutazione della documentazione prodotta in sede di appello con riferimento alla sentenza di accoglimento del ricorso avverso l’avviso di accertamento (e relativo annullamento) da cui originava il credito dell’agente della riscossione.

2. Tanto premesso, con memoria depositata in data 5 novembre 2022, la ricorrente ha rinunciato ai primi dieci motivi di ricorso e, pertanto, va esaminato soltanto l’undicesimo motivo.

Esso è infondato perché non è stata fornita la prova dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento del ricorso avverso l’avviso di accertamento (e relativo annullamento) da cui originava il credito dell’agente della riscossione.

Invero, in atti vi è la sentenza della C.t.r. della Sicilia n. 4207/9/17, depositata il 25 ottobre 2017 resa tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Agenzia delle Entrate ma, in calce, non vi è alcuna attestazione di cancelleria di mancata interposizione di gravame.

Ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., a prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’art.395 cod. proc. civ.

Nel caso di specie, tale attestazione è mancante e la sua mancanza inficia totalmente la doglianza afferente l’omessa valutazione di documentazione rilevante prodotta dalla società ricorrente in sede di appello. 3.In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali sia all’Agenzia delle Entrate,spese che si liquidano in € 1.300,00 oltre spese prenotate a debito, sia alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., spese che si liquidano in € 1.300,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel medesimo art. 13, s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29133/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti p.t. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale posta in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Arno, n. 38. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., Agente della Riscossione dei tributi per la provincia di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, giusta procura speciale posta in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 10. - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] iscrizione a ruolo acc. 2006 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA , n. 1158/01/2014, depositata in data 04 aprile 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Alla società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. veniva notificata, in data 04/03/2010, la cartella di pagamento n. 2912009001167531 dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) con la quale si intimava il pagamento di €5.553,37 per l’iscrizione a ruolo a seguito di accertamento condotto per l’anno d’imposta 2006. Le somme erano dovute dalla contribuente a titolo provvisorio, essendo pendente presso la C.t.p. di Agrigento il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. RJ1020200021 per l’anno 2006 – provvisoriamente esecutivo - da cui o riginava la cartella di pagamento. 2. La C.t.p., dinanzi alla quale si costituivano sia l’Agenzia che la società di riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sentenza n. 123/01/2011, rigettava il ricorso ritenendolo infondato. 3. Avverso la sentenza della C.t.p. di Agrigento, la società contribuente proponeva appello alla C.t.r. della Sicilia al fine di ottenere la completa riforma della sentenza impugnata e, per l’effetto, l’annullamento della cartella di pagamento. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1185/01/2014, depositata in data 4 aprile 2014, rigettava l’appello, confermando le determinazioni del giudice di prime cure. 4. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad undici motivi. Sia l’Agenzia delle Entrate che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si sono costituite con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 23 novembre 2022 per la quale la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con il primo motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 148, 156 e 160 cod. proc. civ., art. 2697 cod. civ. e art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice di seconde cure ha omesso di rilevare l’inesistenza della relata di notifica consegnata al destinatario per via della mancata specificazione della data di notifica, ritenendo che il vizio fosse sanato per via del criterio del raggiungimento dello scopo ex artt. 156 e 160 cod. proc. civ. 1.2 Con il secondo motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione art. 2697 cod. civ. e artt. 112 e 115 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in c ui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso la valutazione e la motivazione del gravame avente ad oggetto la mancata produzione in giudizio (e il conseguente non assolvimento dell’onere probatorio), da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., della relata di notifica e della raccomandata a.r., documenti dimostrativi dell’asserita legittima notificazione della cartella di pagamento. 1.3 Con il terzo motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione art. 2697 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice del gravame ha dichiarato valida la documentazione prodotta in giudizio dall’agente della riscossione e relativa alla notificazione della cartella di pagamento senza, tuttavia, dare atto delle ragioni di detta validità. 1.4 Con il quarto motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione art. 2697 cod. civ., art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 e art. 112 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice di seconde cure ha dichiarato valido il processo di notificazione della cartella di pagamento malgrado l’agenzia della riscossione avesse prodotto, a sostegno della valida notificazione, la relata di notifica dell’estratto di ruolo. 1.5 Con il quinto motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973, art. 2697 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso la valutazione del gravame avente ad oggetto l’inesistenza giuridica e la carenza di valore probatorio della documentazione prodotta dall’appellata, ossia l’estratto di ruolo e la copia della relata di notifica. 1.6 Con il sesto motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione art. 18 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 2697 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice di seconde cure ha asserito circa la validità giuridica e la piena portata probatoria della documentazione prodotta in giudizio dall’agente della riscossione (estratto di ruolo e copia della relata di notifica) malgrado essa non rispettasse le prescrizioni dell’art. 18 d.P.R. n. 445 del 2000. 1.7 Con il settimo motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212 e art. 112 cod. proc. civ., art. 2697 cod. civ. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di rilevare il difetto di motivazione della cartella di pagamento in relazione alla pretesa fiscale dell’ufficio. 1.8 Con l’ottavo motivodi ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione art. 140 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso la valutazione e motivazione del gravame avente ad oggetto l’inesistenza della notificazione per violazione delle formalità ex art. 140 cod. proc. civ. 1.9 Con il nono motivo di ricorso così rubricato «Violazione artt. 23, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 112 e art. 115 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ. nonché insufficiente, insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso la valutazione del gravame avente ad oggetto la inammissibilità e irritualità della costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate, avvenuta, non mediante deposito diretto della memoria di costituzione in giudizio con controdeduzioni, bensì a mezzo del servizio postale, in violazione dell’art. 23, comma 2 e 54 d.lgs. n. 546 del 1992. 1.10 Con il decimo motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione art. 140 cod. proc. civ., artt. 1, 4 e 5 d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, artt. 3, 4 e 12 L. 20 novembre 1982, n. 890, nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice a quo ha omesso la valutazione di un punto decisivo della controversia oggetto di doglianza della contribuente, ossia l’inesistenza giuridica della notificazione, operata da un soggetto non competente a certificare la stessa e privo della qualifica ex lege. 1.11 Con l’undicesimo motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione degli articoli 15 d.P.R. n. 602 del 1973, 68 d.lgs. n. 546 del 1992, 112 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso la valutazione della documentazione prodotta in sede di appello con riferimento alla sentenza di accoglimento del ricorso avverso l’avviso di accertamento (e relativo annullamento) da cui originava il credito dell’agente della riscossione. 2. Tanto premesso, con memoria depositata in data 5 novembre 2022, la ricorrente ha rinunciato ai primi dieci motivi di ricorso e, pertanto, va esaminato soltanto l’undicesimo motivo. Esso è infondato perché non è stata fornita la prova dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento del ricorso avverso l’avviso di accertamento (e relativo annullamento) da cui originava il credito dell’agente della riscossione. Invero, in atti vi è la sentenza della C.t.r. della Sicilia n. 4207/9/17, depositata il 25 ottobre 2017 resa tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Agenzia delle Entrate ma, in calce, non vi è alcuna attestazione di cancelleria di mancata interposizione di gravame. Ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., a prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’art.395 cod. proc. civ. Nel caso di specie, tale attestazione è mancante e la sua mancanza inficia totalmente la doglianza afferente l’omessa valutazione di documentazione rilevante prodotta dalla società ricorrente in sede di appello. 3.In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali sia all’Agenzia delle Entrate,spese che si liquidano in € 1.300,00 oltre spese prenotate a debito, sia alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., spese che si liquidano in € 1.300,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel medesimo art. 13, s
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