CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026
Cassazione n. 07896/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 27240/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Firenze che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito sia alle ragioni della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sia rispetto alla invocata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 114 c.p., mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione sui predetti punti, limitandosi a riproporre le proprie richieste basate su profili di fatto in parte irrilevanti rispetto alla attenuante di cui all'art. 114 c.p. (come il comportamento successivo al fatto) ed in parte, con riferimento alle generiche, non considerati significativi nella valutazione complessiva della vicenda per il rilievo assorbente dato all'evasione dagli arresti domiciliari; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il