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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20845/2026

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O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 378, cod. pen., aggravato dalla finalità agevolativa mafiosa (art. 416-bis.1, cod. pen.).

Egli denuncia: 1) vizi di motivazione del giudizio di colpevolezza, anche per l'omessa considerazione di una memoria difensiva; 2) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, nella parte in cui lamenta la contraddittorietà della motivazione sul dato costituito dal borsone del latitante, rinvenuto chiuso ma pieno di effetti personali: non può ravvisarsi, infatti, alcuna antinomia nella valutazione di tale elemento come sintomatico della necessità, per costui, di essere in condizione di allontanarsi rapidamente all'occorrenza, ma anche della sua intenzione di trattenersi per un periodo apprezzabile presso l'abitazione dell'imputato.

Generica, poi, è la censura sull'omessa valutazione della memoria difensiva, dato che non ne vengono esplicitati i contenuti, non potendosene perciò come decisiva ai fini della tenuta logica complessiva della motivazione apprezzare la mancata disamina, sempre che tale.

2.2. Il secondo motivo propone sostanzialmente una diversa lettura delle risultanze probatorie, non consentita in questa sede.

Gli elementi valorizzati in sentenza per desumere la consapevolezza e la volontà dell'imputato di aiutare non solo il singolo, ma anche la formazione criminale di cui questi era uno dei massimi esponenti (ristretta comunità di riferimento, risalto giornalistico delle vicende), non sono manifestamente illogici e, soprattutto, non sono smentiti né sviliti da altre risultanze di segno inconciliabile.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 378, cod. pen., aggravato dalla finalità agevolativa mafiosa (art. 416-bis.1, cod. pen.). Egli denuncia: 1) vizi di motivazione del giudizio di colpevolezza, anche per l'omessa considerazione di una memoria difensiva; 2) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, nella parte in cui lamenta la contraddittorietà della motivazione sul dato costituito dal borsone del latitante, rinvenuto chiuso ma pieno di effetti personali: non può ravvisarsi, infatti, alcuna antinomia nella valutazione di tale elemento come sintomatico della necessità, per costui, di essere in condizione di allontanarsi rapidamente all'occorrenza, ma anche della sua intenzione di trattenersi per un periodo apprezzabile presso l'abitazione dell'imputato. Generica, poi, è la censura sull'omessa valutazione della memoria difensiva, dato che non ne vengono esplicitati i contenuti, non potendosene perciò come decisiva ai fini della tenuta logica complessiva della motivazione apprezzare la mancata disamina, sempre che tale. 2.2. Il secondo motivo propone sostanzialmente una diversa lettura delle risultanze probatorie, non consentita in questa sede. Gli elementi valorizzati in sentenza per desumere la consapevolezza e la volontà dell'imputato di aiutare non solo il singolo, ma anche la formazione criminale di cui questi era uno dei massimi esponenti (ristretta comunità di riferimento, risalto giornalistico delle vicende), non sono manifestamente illogici e, soprattutto, non sono smentiti né sviliti da altre risultanze di segno inconciliabile. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara in P.Q.M
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