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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03376/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/1/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 13 febbraio 2019 dal Tribunale di Pesaro, in parziale riforma della decisione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione ai reati di cui ai capi b (artt. 81 cpv. 479 cod. pen.), c (artt. 81, 314 cod. pen.) e d (artt. 61 n. 11, 81 cpv., 646 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA]) per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena in relazione ai reati di cui al capo a (art.314 cod. pen. quale tutore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla appropriazione della complessiva somma di 340mila euro), ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, in anni tre e mesi sei di reclusione, revocando la pena accessoria della interdizione legale durante la pena; ha revocato le statuizioni civili disposte in favore di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della revoca della costituzione di parte civile della predetta, e confermato quelle in favore di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce:

2.1. Con il primo motivo vizio della motivazione in relazione alla mancata individuazione del reato più grave nonché dei reati satellite.

Non si comprende, a fronte delle sette condotte indicate a pg. 26 della sentenza, quale di esse sia ritenuta più grave né quali siano le due condotte delle complessive nove che, a fronte di quanto indicato a pg. 26 della sentenza, siano state implicitamente riconosciute non meritevoli di applicazione della pena.

Inoltre, la Corte ha omesso di motivare in ordine alla commisurazione di un mese di reclusione per ciascuno dei reati satellite, peraltro connotato da diversi valori numerici.

2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti cd. generiche ed alla dosimetria della pena.

La Corte di appello si è limitata a condividere le ragioni della prima sentenza senza dare conto dei motivi di appello a riguardo proposti, richiamando ingiustificatamente il risalente precedente a carico del ricorrente.

La Corte non ha motivato la mancata applicazione delle attenuanti generiche ad ognuno dei reati considerati satellite.

2.3. Con il terzo motivo mancanza di motivazione in relazione alla omessa rilevazione della prescrizione - dedotta con i motivi nuovi in appello - dei reati di cui alle condotte agli indicati nn. 5, 6 e 7 del capo a) - dei quali si prospettava la riqualificazione quali peculato d'uso - prima della celebrazione del giudizio di appello.2.4.

Con il quarto motivo vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine alle condotte di cui ai nn. 8 e 9 del capo a) in quanto la Corte di appello ha omesso di considerare la dedotta insussistenza dei reati nei nuovi motivi di appello.

2.5. Con il quinto motivo violazione di legge penale in relazione alle condotte di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 del capo a), là dove la Corte ha ritenuto di escludere la prospettazione dell'appellante in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte quale truffa aggravata, così escludendo la intervenuta prescrizione dei reati, apoditticamente essendosi affermata la disponibilità giuridica da parte dell'imputato del denaro, ancorché previa autorizzazione del giudice tutelare.

Per quanto riguarda la contestazione di cui al n. 3, si tratta di una operazione tra due soggetti privati - segnatamente la somma di 50mila euro non proveniva dal patrimonio del soggetto tutelato e per la restante somma il ricorrente ha acceso, quale soggetto privato, un mutuo ipotecario.

2.6. Con il sesto motivo violazione di legge penale in relazione alla mancata revoca della interdizione perpetua, a fronte della riduzione della pena ad anni tre. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Devono essere preliminarmente esaminati i motivi riguardanti l'affermazione di responsabilità (terzo, quarto e quinto motivo).

3. Il terzo motivo è inammissibile.

La sentenza dà atto del deposito - nella stessa udienza di decisione - dei motivi nuovi correlati agli specifici episodi di cui ai nn. 5, 6 e 7 del capo a) (v. pg. 16 della sentenza).

Ebbene, i motivi nuovi depositati alla udienza di discussione risultano contenuti in un atto apparentemente firmato digitalmente dal difensore senza alcuna altra documentazione sulla sua trasmissione.

Cosicché si designa la inammissibilità di tali motivi irritualmente e tardivamente proposti che rende incensurabile l'omessa risposta a riguardo.

Invero, costituisce jus receptum che nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado. (Sez. 2 , n. 31278 del 15/05/2019 Rv. 276982), risultando inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 Ud. (dep. 2015) Rv. 263157).

In ogni caso, il motivo con il quale si deduceva la prescrizione dei reati in base ad una riqualificazione degli stessi era manifestamente infondato in quanto il peculato d'uso è configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro, menzionato in modo alternativo solo nel primo comma dell'art. 314 cod. pen., in quanto la sua natura fungibile non consente - dopo l'uso - la restituzione della stessa cosa, ma solo del "tantundem", irrilevante ai fini dell'integrazione dell'ipotesi attenuata. (Sez. 6, n. 49474 del 04/12/2015 Rv. 266242).

6. Il quarto motivo è inammissibile per le medesime ragioni della inammissibilità dei motivi nuovi.

7. Il quinto motivo è manifestamente infondato e genericamente proposto.

La Corte ha dato corretta risposta alle deduzioni difensive - ritualmente proposte in sede di appello, dovendosi escludere quelle contenute nei motivi aggiunti per le ragioni sopra esposte - sul rilievo della appropriazione da parte del ricorrente di somme che - secondo l'autorizzazione del giudice tutelare - erano destinate all'acquisto di titoli di Stato a favore dell'interdetta [episodio n.1) per 250mila euro].

Analogamente va detto quanto all'episodio n. 2 (acquisizione della somma di 40mila euro derivante da parte del corrispettivo della cessione di un immobile di proprietà della interdetta) in violazione della autorizzazione del giudice tutelare (v. pg. 12 della prima sentenza).

Non essendovi dubbio che il tutore dell'incapace rivesta la qualifica di pubblico ufficiale e la condotta di appropriazione di somme delle quali venga in possesso per ragione del suo ufficio integra il reato di peculato e non quello di appropriazione indebita (Sez. 6, n. 23353 del 04/02/2014, Mameli, Rv. 259910), è completamente destituita di fondamento la prospettazione giuridica del ricorrente che fa leva, ai fini della propugnata diversa qualificazione della condotta, sulla autorizzazione da parte del giudice tutelare in quanto tale autorizzazione - ottenuta sulla base della funzione esercitata - esplicita il vincolo di destinazione della somma prelevata dal ricorrente dal conto corrente della interdetta che il ricorrente ha violato utilizzandola quale provvista per l'emissione degli assegni in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. quale curatore fallimentare della società "[OSCURATO:SOCIETA]".

Quanto agli episodi n. 3 e 4 (prelevamento di 50 mila euro dal conto corrente della tutelata destinato all'acquisto di un immobile a proprio favore e contestuale prelevamento della somma di euro 4.900,37 dallo stesso conto corrente poi versata quasi totalmente sul proprio conto corrente) il motivo è palesemente aspecifico ed in fatto rispetto alla rilevata, in ogni caso, assenza di autorizzazione da parte del Giudice tutelare [(v. pg. 14 della prima sentenza in relazione al paragrafo intestato [OSCURATO:PERSONA] (4)] e comunque manifestamente infondato in ragione della appropriazione delle somme della interdetta di cui il ricorrente aveva la disponibilità in ragione dell'ufficio ricoperto (v. pg. 25 della sentenza impugnata in relazione a pag. 13 della prima sentenza)

8. Il primo motivo è generico, difettando anche un concreto interesse a riguardo.

La sentenza impugnata, in relazione ai reati di cui al capo a per i quali è intervenuta condanna, ha individuato la pena base nel minimo edittale vigente all'epoca dei fatti, pari ad anni tre di reclusione, determinando l'incremento per la continuazione per "gli ulteriori sei episodi" in sei mesi di reclusione, indicando parenteticamente "un mese di reclusione ciascuno".

Invero, esula l'interesse alla deduzione proposta quanto alla mancata individuazione della condotta più grave, posto che la pena base è stata determinata nel minimo edittale; come pure in ordine alla mancata irrogazione di pena per altre tre episodi ricompresi nel capo a (che ne indica complessivamente nove) per i quali pure è intervenuta affermazione di responsabilità.

Parimenti generica è la dedotta mancanza di motivazione in ordine al minimo aumento dato per la continuazione.

Invero, Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 ha mostrato di condividere quel «rivo giurisprudenziale secondo il quale è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il "quantum" dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117).

Si è al proposito sostenuto che se il principio devolutivo dell'appello impone al giudice di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnazione, con la quale nella specie si lamentava la mancata motivazione in ordine alla misura dei singoli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, occorre però che l'impugnante vi abbia interesse (Sez. 3, n. 550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv 278279).

Una simile interpretazione è condivisibile quando la censura si concreti nella sola doglianza della mancata indicazione dei singoli aumenti di pena, venendo tuttavia fatta implicita o esplicita acquiescenza alla pena come determinata nel suo complesso (come nel caso della sentenza Pettè)».

9. Il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di merito esercitato correttamente i poteri discrezionali demandatile giustificando la mancata concessione delle attenuanti cd. generiche sulla base della gravità dei reati desunta dalle modalità dell'azione dal numero delle condotte e dalla reiterazione nel tempo, dell'entità del danno, della spregiudicatezza dell'azione da parte di soggetto particolarmente qualificato in ragione della professione forense e di commercialista rivestita e del ruolo di curatore fallimentare, oltre che dal precedente, ancorché risalente, per bancarotta fraudolenta (v. punto 7 della sentenza).

10. Il terzo motivo è manifestamente infondato, stante la pena base di anni tre di reclusione inflitta, in ragione della disposizione speciale contenuta nell'art. 317-bis c.p. - secondo la formulazione introdotta dall'art. 5 della legge 26 aprile 1990, n. 86 applicabile ratione temporis al caso di specie.

11. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/1/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 13 febbraio 2019 dal Tribunale di Pesaro, in parziale riforma della decisione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione ai reati di cui ai capi b (artt. 81 cpv. 479 cod. pen.), c (artt. 81, 314 cod. pen.) e d (artt. 61 n. 11, 81 cpv., 646 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA]) per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena in relazione ai reati di cui al capo a (art.314 cod. pen. quale tutore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla appropriazione della complessiva somma di 340mila euro), ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, in anni tre e mesi sei di reclusione, revocando la pena accessoria della interdizione legale durante la pena; ha revocato le statuizioni civili disposte in favore di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della revoca della costituzione di parte civile della predetta, e confermato quelle in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo vizio della motivazione in relazione alla mancata individuazione del reato più grave nonché dei reati satellite. Non si comprende, a fronte delle sette condotte indicate a pg. 26 della sentenza, quale di esse sia ritenuta più grave né quali siano le due condotte delle complessive nove che, a fronte di quanto indicato a pg. 26 della sentenza, siano state implicitamente riconosciute non meritevoli di applicazione della pena. Inoltre, la Corte ha omesso di motivare in ordine alla commisurazione di un mese di reclusione per ciascuno dei reati satellite, peraltro connotato da diversi valori numerici. 2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti cd. generiche ed alla dosimetria della pena. La Corte di appello si è limitata a condividere le ragioni della prima sentenza senza dare conto dei motivi di appello a riguardo proposti, richiamando ingiustificatamente il risalente precedente a carico del ricorrente. La Corte non ha motivato la mancata applicazione delle attenuanti generiche ad ognuno dei reati considerati satellite. 2.3. Con il terzo motivo mancanza di motivazione in relazione alla omessa rilevazione della prescrizione - dedotta con i motivi nuovi in appello - dei reati di cui alle condotte agli indicati nn. 5, 6 e 7 del capo a) - dei quali si prospettava la riqualificazione quali peculato d'uso - prima della celebrazione del giudizio di appello.2.4. Con il quarto motivo vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine alle condotte di cui ai nn. 8 e 9 del capo a) in quanto la Corte di appello ha omesso di considerare la dedotta insussistenza dei reati nei nuovi motivi di appello. 2.5. Con il quinto motivo violazione di legge penale in relazione alle condotte di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 del capo a), là dove la Corte ha ritenuto di escludere la prospettazione dell'appellante in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte quale truffa aggravata, così escludendo la intervenuta prescrizione dei reati, apoditticamente essendosi affermata la disponibilità giuridica da parte dell'imputato del denaro, ancorché previa autorizzazione del giudice tutelare. Per quanto riguarda la contestazione di cui al n. 3, si tratta di una operazione tra due soggetti privati - segnatamente la somma di 50mila euro non proveniva dal patrimonio del soggetto tutelato e per la restante somma il ricorrente ha acceso, quale soggetto privato, un mutuo ipotecario. 2.6. Con il sesto motivo violazione di legge penale in relazione alla mancata revoca della interdizione perpetua, a fronte della riduzione della pena ad anni tre. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Devono essere preliminarmente esaminati i motivi riguardanti l'affermazione di responsabilità (terzo, quarto e quinto motivo). 3. Il terzo motivo è inammissibile. La sentenza dà atto del deposito - nella stessa udienza di decisione - dei motivi nuovi correlati agli specifici episodi di cui ai nn. 5, 6 e 7 del capo a) (v. pg. 16 della sentenza). Ebbene, i motivi nuovi depositati alla udienza di discussione risultano contenuti in un atto apparentemente firmato digitalmente dal difensore senza alcuna altra documentazione sulla sua trasmissione. Cosicché si designa la inammissibilità di tali motivi irritualmente e tardivamente proposti che rende incensurabile l'omessa risposta a riguardo. Invero, costituisce jus receptum che nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado. (Sez. 2 , n. 31278 del 15/05/2019 Rv. 276982), risultando inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 Ud. (dep. 2015) Rv. 263157). In ogni caso, il motivo con il quale si deduceva la prescrizione dei reati in base ad una riqualificazione degli stessi era manifestamente infondato in quanto il peculato d'uso è configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro, menzionato in modo alternativo solo nel primo comma dell'art. 314 cod. pen., in quanto la sua natura fungibile non consente - dopo l'uso - la restituzione della stessa cosa, ma solo del "tantundem", irrilevante ai fini dell'integrazione dell'ipotesi attenuata. (Sez. 6, n. 49474 del 04/12/2015 Rv. 266242). 6. Il quarto motivo è inammissibile per le medesime ragioni della inammissibilità dei motivi nuovi. 7. Il quinto motivo è manifestamente infondato e genericamente proposto. La Corte ha dato corretta risposta alle deduzioni difensive - ritualmente proposte in sede di appello, dovendosi escludere quelle contenute nei motivi aggiunti per le ragioni sopra esposte - sul rilievo della appropriazione da parte del ricorrente di somme che - secondo l'autorizzazione del giudice tutelare - erano destinate all'acquisto di titoli di Stato a favore dell'interdetta [episodio n.1) per 250mila euro]. Analogamente va detto quanto all'episodio n. 2 (acquisizione della somma di 40mila euro derivante da parte del corrispettivo della cessione di un immobile di proprietà della interdetta) in violazione della autorizzazione del giudice tutelare (v. pg. 12 della prima sentenza). Non essendovi dubbio che il tutore dell'incapace rivesta la qualifica di pubblico ufficiale e la condotta di appropriazione di somme delle quali venga in possesso per ragione del suo ufficio integra il reato di peculato e non quello di appropriazione indebita (Sez. 6, n. 23353 del 04/02/2014, Mameli, Rv. 259910), è completamente destituita di fondamento la prospettazione giuridica del ricorrente che fa leva, ai fini della propugnata diversa qualificazione della condotta, sulla autorizzazione da parte del giudice tutelare in quanto tale autorizzazione - ottenuta sulla base della funzione esercitata - esplicita il vincolo di destinazione della somma prelevata dal ricorrente dal conto corrente della interdetta che il ricorrente ha violato utilizzandola quale provvista per l'emissione degli assegni in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. quale curatore fallimentare della società "[OSCURATO:SOCIETA]". Quanto agli episodi n. 3 e 4 (prelevamento di 50 mila euro dal conto corrente della tutelata destinato all'acquisto di un immobile a proprio favore e contestuale prelevamento della somma di euro 4.900,37 dallo stesso conto corrente poi versata quasi totalmente sul proprio conto corrente) il motivo è palesemente aspecifico ed in fatto rispetto alla rilevata, in ogni caso, assenza di autorizzazione da parte del Giudice tutelare [(v. pg. 14 della prima sentenza in relazione al paragrafo intestato [OSCURATO:PERSONA] (4)] e comunque manifestamente infondato in ragione della appropriazione delle somme della interdetta di cui il ricorrente aveva la disponibilità in ragione dell'ufficio ricoperto (v. pg. 25 della sentenza impugnata in relazione a pag. 13 della prima sentenza) 8. Il primo motivo è generico, difettando anche un concreto interesse a riguardo. La sentenza impugnata, in relazione ai reati di cui al capo a per i quali è intervenuta condanna, ha individuato la pena base nel minimo edittale vigente all'epoca dei fatti, pari ad anni tre di reclusione, determinando l'incremento per la continuazione per "gli ulteriori sei episodi" in sei mesi di reclusione, indicando parenteticamente "un mese di reclusione ciascuno". Invero, esula l'interesse alla deduzione proposta quanto alla mancata individuazione della condotta più grave, posto che la pena base è stata determinata nel minimo edittale; come pure in ordine alla mancata irrogazione di pena per altre tre episodi ricompresi nel capo a (che ne indica complessivamente nove) per i quali pure è intervenuta affermazione di responsabilità. Parimenti generica è la dedotta mancanza di motivazione in ordine al minimo aumento dato per la continuazione. Invero, Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 ha mostrato di condividere quel «rivo giurisprudenziale secondo il quale è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il "quantum" dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117). Si è al proposito sostenuto che se il principio devolutivo dell'appello impone al giudice di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnazione, con la quale nella specie si lamentava la mancata motivazione in ordine alla misura dei singoli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, occorre però che l'impugnante vi abbia interesse (Sez. 3, n. 550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv 278279). Una simile interpretazione è condivisibile quando la censura si concreti nella sola doglianza della mancata indicazione dei singoli aumenti di pena, venendo tuttavia fatta implicita o esplicita acquiescenza alla pena come determinata nel suo complesso (come nel caso della sentenza Pettè)». 9. Il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di merito esercitato correttamente i poteri discrezionali demandatile giustificando la mancata concessione delle attenuanti cd. generiche sulla base della gravità dei reati desunta dalle modalità dell'azione dal numero delle condotte e dalla reiterazione nel tempo, dell'entità del danno, della spregiudicatezza dell'azione da parte di soggetto particolarmente qualificato in ragione della professione forense e di commercialista rivestita e del ruolo di curatore fallimentare, oltre che dal precedente, ancorché risalente, per bancarotta fraudolenta (v. punto 7 della sentenza). 10. Il terzo motivo è manifestamente infondato, stante la pena base di anni tre di reclusione inflitta, in ragione della disposizione speciale contenuta nell'art. 317-bis c.p. - secondo la formulazione introdotta dall'art. 5 della legge 26 aprile 1990, n. 86 applicabile ratione temporis al caso di specie. 11. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e co
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