Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17298/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 8108/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA]- ninno ePasquale Pizzuti; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] T erracini e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1486/2019 de l 10/9/2019.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennerodinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in un’azione di accertamento negativo dell’esistenza di una servitù di passaggio carrabile.

Il convenuto, opponendosi alla domanda , chiese in via riconvenzionale l’accertamento di un corrispondente diritto di servitùdi passaggio a favore del suo immobile, fondato su contratto o in subordine su usucapione, e in 2di 8 – 8108/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. via residuale domandò la costituzione di una servitù coattiva per la parziale interclusione del proprio fondo.

Il Tribunale rigettòla domanda principale e acco lse la riconvenzionale di servitù di passaggiosulla base del titolo costitutivo.

La Corte di appello confermò la pronuncia di primo grado , colloc ando l’usucapione (invece del titolo costitutivo)a fondamento della servitù di pas- saggio.

Ricorrono in cassazione gli attori con tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste il convenuto concontroricorso e ricorso incidentale con due motivi , illustrati damemoria.

Ragioni della decisione

1. - Il primo motivo (p. 7) del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 5 d.lgs. 28/2010, 36 e 167 c.p.c. per avere la Corte di appello considerato tardiva l’eccezione di improcedibilità della domanda riconven- zionale, eccezione fondata sulla mancata partecipazione del convenuto al procedimento di mediazione.

Il motivo è oggetto di rinuncia, avanzatanella memoria depositata in vi- sta dell’udienza (p. 2), e quindi va espunto dallo scrutinio della Corte.

2. -Il secondo motivo (p. 9) del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 1141, 1146, 1061 e 2697 c.c. e fa valere che il passaggio sul fondo era oggetto di un diritto personale di g odimento, che si è estinto quindi conla morte della concedente; mentre, quanto al periodo successivo allascomparsa di quest’ultima, fa valere che no n si ravvedono gli estremi di un’interversionedella detenzione in possesso corrispondente all’esercizio di un diritto reale su cosa altrui.In particolare, si censur a che l a Corte di appello, da un lato, ritengache il «passaggio così c ostituito in base agli atti pareatteggiarsi più ad una concessione di un diritto personale, che non ad una vera e propria servitù» (sentenza, p. 10); dall’altro, che essa accolga poi la domanda di usucapione, in quanto «può dirsi inconfutabilmente pro- vato […] che il V iganotti abbia esercitato , unendo al proprio , il possesso 3di 8 – 8108/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. della servitù pedonale carraia per raggiungere i propri fondi attraverso il passaggio già indicato in atti sui fondi serventi di proprietà Nicoletti-Sidra- schi per un tempo superiore al ventennio, a far [data] dal decesso della signora [OSCURATO:PERSONA] quindi dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]» (sentenza, p. 14).

Il secondo motivo è fondato.

La Corte d’Appello ha affermato (v. pag. 10 sentenza)che il convenuto in negatoria servitutis ha cominciato ad esercitare il passaggio carrabile sull’originaria base della concessione di un diritto personale di godimento, quindi come detentore.Si applica pertanto l’art. 1141 co. 2 c.c. : s e alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore.

Tale interversione da detenzione in possesso non consiste in un atto volitivo interiore del deten- tore, ma si estrinseca in uno o più atti esteriori che manifest a no inequivo- cabilmente al possessorela determinazione del detentore di inizia re a pos- sedere la cosain nome e per conto proprio e di convert ire così in possesso la detenzione da lui esercitatafino a quel momento (così, tra le altre, Cass.26521/2020).

In questo caso, non emerge dall’attività istruttoria,così come rivalutata in secondo gradocon un apprezzamento di merito tale da non prestare il fianco a censure ammissibili in sede di giudizio di legittimità, che vi sia no state delle condotte tali da manifestare in modo inequivocabileai proprietari del fondo l’intenzione del detentore,dopo la cessazione del diritto personale di godimento per morte della concedente,di convertire in possesso il proprio animus nei confronti del passaggio sul fondo altrui.

Tale è infatti l’apprez- zamento della Corte di appello, che non qualifica mai in termini di « inter- versione» le condotte che pur sono prese in considerazione.

Esemplare (nel senso di un siffatto apprezzamento di merito) è la considerazione che la Corte di appello svolgesul precedente del Tribunale di Novara-Borgomanero n. 127/2010, ove si fa riferimento agli anni dal 1955 al 1985 (p. 15) e si 4di 8 – 8108/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. affastella quindi un decennio in cui l’animus era di detenzione(alla stregua della valutazione della stessa Corte di appello).

In questo contesto di valu- tazione chenon distingue tra periodo anteriore e posteriore alla data della morte della concedente, anche il riferimento agli altri precedenti di merito (ove si menzionano attività successive, come l’incarico ad un giardiniere) non assumono carattere decisivoin favore di un apprezzamento in termini di interversione.

Non si rinvengono pertanto nel caso di specie gli estrem i richiesti dal menzionato orientamento giurisprudenzialeper cogliere un ap- prezzamento positivo della l’interversione della detenzione inpossesso.

Ne segue l’erronea mancata applicazione dell’art. 1141 co. 2 c.c. e quindi la falsa applicazione dell’art. 1159 c.c.

Il secondo motivo è accolto.

3. –L’accoglimento del secondo motivo determina logicamente l’assorbi- mento del terzo motivo (p. 13) con cui si denuncia la violazione degli artt.1059, 1061, 1065, 1168, 2909, 2697, 115 e 116 c.p.c. e si fa valere che non si tratta di una servitù apparente (mancavano opere destinate all’eser- cizio del diritto di passaggio) e che quindi non si può dare acquisto per usucapione.

4. –Con il ricorso incidentale è manifestato l'interesse a un riesame della questione con riguardo al diverso fondamento del diritto per cui è causa, che ne ripristinil’accertamento in forza dei titoli agli atti .

Con il primo motivo(p. 22) si denuncia la nullità della sentenza per vio- lazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.Il secondo motivo del ricorso incidentale censura l’interpretazione raggiunta dalla Corte d'appello sulla natura perso- nale del diritto di passaggio concesso al dante causa del ricorrente con gli atti notarili del '53 e del '57, come frutto di violazione delle regole in materia di ermeneutica contrattuale.

Si denuncia omesso esame di fatti decisivi, violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., nonché violazione degli artt.1362 e 1363 c.c. 5di 8 – 8108/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA].

I due motivi del ricorso incidentale condividono l’obiettivo di attaccare l’interpretazione degli atti negozialie la motiva zione con cui la Corte di ap- pello haaccertato la natura personale del diritto di passaggio concesso alla parte convenuta.

Dapprima la sentenza rileva(p. 8): «In base alla copiosa documentazione acquisita in atti è agevole rilevare come, indubbiamente, in forza deicon- tratti stipulati nel 1953 e nel 1957, fossero state costituite le servitù dipas- saggio a carico dei fondi di proprietà dei signori Nicoletti-Sidraschi ed a fa- vore di quelli del Viganotti (Italo prima e Marco, successivamente)».Dopo avere riprodotto i passi degli atti notarili, la Cortesostiene (p. 10): «gli atti notarili di cui sitratta attribuiscono a [OSCURATO:PERSONA] (dante causa di Viga- notti Marco) soltantola concessione di un passaggio – il primo pedonale e il secondo senza ulteriori indicazioni - , assoggettato a scadenza (e qu indi atteggiantesi quale servitùtemporanea), coincidente con la durata della vita della titolare del fondoservente.

L a natura del passaggio così costituito, in base agli atti, pare atteggiarsi più ad una concessione di un diritto perso- nale, che non ad una vera e propria servitù.

Infatti, la pattuizione contrat- tuale era diretta ad accordare il diritto di passaggio ad una determinata persona e per accedere al fondo in quanto di sua proprietà con la conse- guenza che la durata del rapporto, in relazione a quanto previsto nel con- tratto, è collegata all'esistenza della persona che aveva attribuito all’altra il diritto personale di godimento.[…] La servitù prediale […] si distingue net- tamente dall'obbligazione meramente personale, essendo requisito essen- ziale della servitù l'imposizione di un peso su un fondo (servente) per l'utilità ovvero per la maggiore comodità o amenità di un altro (dominante), in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una qualitas inseparabile di entrambi, mentre si versa nell'ipotesi del semplice obbligo personale quando il diritto attribuito sia stato previsto esclusiva- mente per un vantaggio della persona delle persone indicate nel relativo atto costitutivo e senza alcuna funzione di utilità fondiaria.

Difettando le 6di 8 – 8108/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. qualità tipiche idonee alla configurabilità della costituzione di una servitù, pedonale e quindi carraia, non può ritenersi sussistente la costituzione di detto diritto di godimento in forza degli atti pubblici sopra menzionati.

Né valgono a comprovare, sul piano delle evidenze probatorie, le osservazioni svolte nellac.t.u. esperita in corso di causa, in ordine alla regolamentazione dell’accesso pedonale e carraio tramite il cancello che dà sulla pubblica via.

La tesi secondo la quale, a seguito della stipulazione dell’atto del 1953 […] fosse stata creata una servitù di accesso per il solo mappale 56 (ora 175, 168 parte e 159 parte) e che si trattasse di una servitù, in origine solo pedonale, e, al decesso della signora [OSCURATO:PERSONA], protrattasi come priva di limiti, non può –in relazione a quanto esposto – condividersi.

Né è configurabile il diritto di cui si tratta nei termini prospettati, di un amplia- mento dello stesso oltre la scadenza –coincidente con il decesso della Vi- ganotti.

Trattandosi di diritto di godimento personale, l’esercizio dello stesso non può protrarsi oltre il termine stabilito, coincidente con il decesso della concedente.

Quanto al secondo contratto, si deve rilevare come in esso non sia configurata la ricorrenza di una servitù, népedonale, né carraia, ma sia stata convenuta soltanto la possibilità di accesso –sempre riservata al Vi- ganotti –dal cancello che si apre sulla via pubblica e che risulta in compro- prietà tra la Viganotti ed il sig. [OSCURATO:PERSONA].

La servitù si può configurare sol- tanto come rapporto tra fondi appartenenti a diversi proprietari e non quale obbligazione meramente personale».

Alla stregua della parte di motivazione appena riportata, il primo motivo delricorso incidentale è in fondat o .

Sul vizio motivazionale denunziabile in cassazione cfr. tra le tante SSUU sentenza n. 8053/2014.

La contraddittorietà lamentatadal primo motivonon sussiste.

Nonostante l’isolato refuso che si coglie a pag. 8 rigo 27, la lunga ricostruzione si con- clude con il convincimento motivato sufficientemente che si tratti non di una 7di 8 – 8108/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. servitùdi passaggio, bensì della concessione di un diritto personale di go- dimento.

Il secondo motivo è parimenti in parte rigettato, poiché sollecita una in- terpretazione della volontà delle parti meramente alternativa rispetto a quella compiuta dalla Corte ( cfr .

Cass. 28319/2017, 5158/2024, 4494/2024); 4812/2024).

Esso è inoltre inammissibile laddove introduce la questione della trascrizione senza attestare specificamente di averla fatta valerenel giudizio di merito.

Il ricorso incidentale è rigettato.

5. –È accolto il secondo motivo del ricorso principale, è inammissibile il primo motivo, è assorbito il terzo motivo, è rigettato il ricorso incidentale , è cassatala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrenteincidentale, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo del ricorso principale, dichiara inam- missibile il primo motivo, dichiara assorbito il terzo motivo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rin- via la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad oper

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 8108/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA]- ninno ePasquale Pizzuti; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] T erracini e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1486/2019 de l 10/9/2019. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennerodinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in un’azione di accertamento negativo dell’esistenza di una servitù di passaggio carrabile. Il convenuto, opponendosi alla domanda , chiese in via riconvenzionale l’accertamento di un corrispondente diritto di servitùdi passaggio a favore del suo immobile, fondato su contratto o in subordine su usucapione, e in 2di 8 – 8108/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. via residuale domandò la costituzione di una servitù coattiva per la parziale interclusione del proprio fondo. Il Tribunale rigettòla domanda principale e acco lse la riconvenzionale di servitù di passaggiosulla base del titolo costitutivo. La Corte di appello confermò la pronuncia di primo grado , colloc ando l’usucapione (invece del titolo costitutivo)a fondamento della servitù di pas- saggio. Ricorrono in cassazione gli attori con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste il convenuto concontroricorso e ricorso incidentale con due motivi , illustrati damemoria. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 7) del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 5 d.lgs. 28/2010, 36 e 167 c.p.c. per avere la Corte di appello considerato tardiva l’eccezione di improcedibilità della domanda riconven- zionale, eccezione fondata sulla mancata partecipazione del convenuto al procedimento di mediazione. Il motivo è oggetto di rinuncia, avanzatanella memoria depositata in vi- sta dell’udienza (p. 2), e quindi va espunto dallo scrutinio della Corte. 2. -Il secondo motivo (p. 9) del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 1141, 1146, 1061 e 2697 c.c. e fa valere che il passaggio sul fondo era oggetto di un diritto personale di g odimento, che si è estinto quindi conla morte della concedente; mentre, quanto al periodo successivo allascomparsa di quest’ultima, fa valere che no n si ravvedono gli estremi di un’interversionedella detenzione in possesso corrispondente all’esercizio di un diritto reale su cosa altrui.In particolare, si censur a che l a Corte di appello, da un lato, ritengache il «passaggio così c ostituito in base agli atti pareatteggiarsi più ad una concessione di un diritto personale, che non ad una vera e propria servitù» (sentenza, p. 10); dall’altro, che essa accolga poi la domanda di usucapione, in quanto «può dirsi inconfutabilmente pro- vato […] che il V iganotti abbia esercitato , unendo al proprio , il possesso 3di 8 – 8108/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. della servitù pedonale carraia per raggiungere i propri fondi attraverso il passaggio già indicato in atti sui fondi serventi di proprietà Nicoletti-Sidra- schi per un tempo superiore al ventennio, a far [data] dal decesso della signora [OSCURATO:PERSONA] quindi dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]» (sentenza, p. 14). Il secondo motivo è fondato. La Corte d’Appello ha affermato (v. pag. 10 sentenza)che il convenuto in negatoria servitutis ha cominciato ad esercitare il passaggio carrabile sull’originaria base della concessione di un diritto personale di godimento, quindi come detentore.Si applica pertanto l’art. 1141 co. 2 c.c. : s e alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Tale interversione da detenzione in possesso non consiste in un atto volitivo interiore del deten- tore, ma si estrinseca in uno o più atti esteriori che manifest a no inequivo- cabilmente al possessorela determinazione del detentore di inizia re a pos- sedere la cosain nome e per conto proprio e di convert ire così in possesso la detenzione da lui esercitatafino a quel momento (così, tra le altre, Cass.26521/2020). In questo caso, non emerge dall’attività istruttoria,così come rivalutata in secondo gradocon un apprezzamento di merito tale da non prestare il fianco a censure ammissibili in sede di giudizio di legittimità, che vi sia no state delle condotte tali da manifestare in modo inequivocabileai proprietari del fondo l’intenzione del detentore,dopo la cessazione del diritto personale di godimento per morte della concedente,di convertire in possesso il proprio animus nei confronti del passaggio sul fondo altrui. Tale è infatti l’apprez- zamento della Corte di appello, che non qualifica mai in termini di « inter- versione» le condotte che pur sono prese in considerazione. Esemplare (nel senso di un siffatto apprezzamento di merito) è la considerazione che la Corte di appello svolgesul precedente del Tribunale di Novara-Borgomanero n. 127/2010, ove si fa riferimento agli anni dal 1955 al 1985 (p. 15) e si 4di 8 – 8108/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. affastella quindi un decennio in cui l’animus era di detenzione(alla stregua della valutazione della stessa Corte di appello). In questo contesto di valu- tazione chenon distingue tra periodo anteriore e posteriore alla data della morte della concedente, anche il riferimento agli altri precedenti di merito (ove si menzionano attività successive, come l’incarico ad un giardiniere) non assumono carattere decisivoin favore di un apprezzamento in termini di interversione. Non si rinvengono pertanto nel caso di specie gli estrem i richiesti dal menzionato orientamento giurisprudenzialeper cogliere un ap- prezzamento positivo della l’interversione della detenzione inpossesso. Ne segue l’erronea mancata applicazione dell’art. 1141 co. 2 c.c. e quindi la falsa applicazione dell’art. 1159 c.c. Il secondo motivo è accolto. 3. –L’accoglimento del secondo motivo determina logicamente l’assorbi- mento del terzo motivo (p. 13) con cui si denuncia la violazione degli artt.1059, 1061, 1065, 1168, 2909, 2697, 115 e 116 c.p.c. e si fa valere che non si tratta di una servitù apparente (mancavano opere destinate all’eser- cizio del diritto di passaggio) e che quindi non si può dare acquisto per usucapione. 4. –Con il ricorso incidentale è manifestato l'interesse a un riesame della questione con riguardo al diverso fondamento del diritto per cui è causa, che ne ripristinil’accertamento in forza dei titoli agli atti . Con il primo motivo(p. 22) si denuncia la nullità della sentenza per vio- lazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.Il secondo motivo del ricorso incidentale censura l’interpretazione raggiunta dalla Corte d'appello sulla natura perso- nale del diritto di passaggio concesso al dante causa del ricorrente con gli atti notarili del '53 e del '57, come frutto di violazione delle regole in materia di ermeneutica contrattuale. Si denuncia omesso esame di fatti decisivi, violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., nonché violazione degli artt.1362 e 1363 c.c. 5di 8 – 8108/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. I due motivi del ricorso incidentale condividono l’obiettivo di attaccare l’interpretazione degli atti negozialie la motiva zione con cui la Corte di ap- pello haaccertato la natura personale del diritto di passaggio concesso alla parte convenuta. Dapprima la sentenza rileva(p. 8): «In base alla copiosa documentazione acquisita in atti è agevole rilevare come, indubbiamente, in forza deicon- tratti stipulati nel 1953 e nel 1957, fossero state costituite le servitù dipas- saggio a carico dei fondi di proprietà dei signori Nicoletti-Sidraschi ed a fa- vore di quelli del Viganotti (Italo prima e Marco, successivamente)».Dopo avere riprodotto i passi degli atti notarili, la Cortesostiene (p. 10): «gli atti notarili di cui sitratta attribuiscono a [OSCURATO:PERSONA] (dante causa di Viga- notti Marco) soltantola concessione di un passaggio – il primo pedonale e il secondo senza ulteriori indicazioni - , assoggettato a scadenza (e qu indi atteggiantesi quale servitùtemporanea), coincidente con la durata della vita della titolare del fondoservente. L a natura del passaggio così costituito, in base agli atti, pare atteggiarsi più ad una concessione di un diritto perso- nale, che non ad una vera e propria servitù. Infatti, la pattuizione contrat- tuale era diretta ad accordare il diritto di passaggio ad una determinata persona e per accedere al fondo in quanto di sua proprietà con la conse- guenza che la durata del rapporto, in relazione a quanto previsto nel con- tratto, è collegata all'esistenza della persona che aveva attribuito all’altra il diritto personale di godimento.[…] La servitù prediale […] si distingue net- tamente dall'obbligazione meramente personale, essendo requisito essen- ziale della servitù l'imposizione di un peso su un fondo (servente) per l'utilità ovvero per la maggiore comodità o amenità di un altro (dominante), in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una qualitas inseparabile di entrambi, mentre si versa nell'ipotesi del semplice obbligo personale quando il diritto attribuito sia stato previsto esclusiva- mente per un vantaggio della persona delle persone indicate nel relativo atto costitutivo e senza alcuna funzione di utilità fondiaria. Difettando le 6di 8 – 8108/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. qualità tipiche idonee alla configurabilità della costituzione di una servitù, pedonale e quindi carraia, non può ritenersi sussistente la costituzione di detto diritto di godimento in forza degli atti pubblici sopra menzionati. Né valgono a comprovare, sul piano delle evidenze probatorie, le osservazioni svolte nellac.t.u. esperita in corso di causa, in ordine alla regolamentazione dell’accesso pedonale e carraio tramite il cancello che dà sulla pubblica via. La tesi secondo la quale, a seguito della stipulazione dell’atto del 1953 […] fosse stata creata una servitù di accesso per il solo mappale 56 (ora 175, 168 parte e 159 parte) e che si trattasse di una servitù, in origine solo pedonale, e, al decesso della signora [OSCURATO:PERSONA], protrattasi come priva di limiti, non può –in relazione a quanto esposto – condividersi. Né è configurabile il diritto di cui si tratta nei termini prospettati, di un amplia- mento dello stesso oltre la scadenza –coincidente con il decesso della Vi- ganotti. Trattandosi di diritto di godimento personale, l’esercizio dello stesso non può protrarsi oltre il termine stabilito, coincidente con il decesso della concedente. Quanto al secondo contratto, si deve rilevare come in esso non sia configurata la ricorrenza di una servitù, népedonale, né carraia, ma sia stata convenuta soltanto la possibilità di accesso –sempre riservata al Vi- ganotti –dal cancello che si apre sulla via pubblica e che risulta in compro- prietà tra la Viganotti ed il sig. [OSCURATO:PERSONA]. La servitù si può configurare sol- tanto come rapporto tra fondi appartenenti a diversi proprietari e non quale obbligazione meramente personale». Alla stregua della parte di motivazione appena riportata, il primo motivo delricorso incidentale è in fondat o . Sul vizio motivazionale denunziabile in cassazione cfr. tra le tante SSUU sentenza n. 8053/2014. La contraddittorietà lamentatadal primo motivonon sussiste. Nonostante l’isolato refuso che si coglie a pag. 8 rigo 27, la lunga ricostruzione si con- clude con il convincimento motivato sufficientemente che si tratti non di una 7di 8 – 8108/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 2 7 ) – [OSCURATO:PERSONA]. servitùdi passaggio, bensì della concessione di un diritto personale di go- dimento. Il secondo motivo è parimenti in parte rigettato, poiché sollecita una in- terpretazione della volontà delle parti meramente alternativa rispetto a quella compiuta dalla Corte ( cfr . Cass. 28319/2017, 5158/2024, 4494/2024); 4812/2024). Esso è inoltre inammissibile laddove introduce la questione della trascrizione senza attestare specificamente di averla fatta valerenel giudizio di merito. Il ricorso incidentale è rigettato. 5. –È accolto il secondo motivo del ricorso principale, è inammissibile il primo motivo, è assorbito il terzo motivo, è rigettato il ricorso incidentale , è cassatala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrenteincidentale, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo del ricorso principale, dichiara inam- missibile il primo motivo, dichiara assorbito il terzo motivo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rin- via la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad oper
Sentenza Cassazione n. 17298/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris