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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 24223/2026

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lino-ricorrente-controMinistero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso il decreto del Giudice di Pace di Gorizia n. cron. 802/2026depositato il 31/03/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:OKOSUN O. Fred, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto ricorsodepositato il 15.04.2026 con quattro mezzi, chiedendo la cassazione delprovvedimento di convalida del trattenimento emesso dal Giudice di [OSCURATO:PERSONA] all’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale è statoNumero registro generale 8535/2026Numero sezionale 3141/2026Numero di raccolta generale 24223/2026Data pubblicazione 29/07/2026convalidato il decreto di trattenimento disposto nei suoi confronti presso ilCentro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca d’Isonzo dal Questore diRovigo in data 27.03.2026 a seguito della decisione di inammissibilitàdella seconda domanda reiterata di protezione internazionale adottatadalla Commissione territoriale ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b),d.lgs. n. 25 del 2008, contenente l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio edel divieto di reingresso nel territorio dello Stato.[OSCURATO:PERSONA] di pace, per quanto di interesse, ha convalidato iltrattenimento per le seguenti ragioni:«Ritenuto che sussistono i presupposti di cui agli artt. 13 - 14 delD.

Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, verificata l'osservanza dei termini dilegge e la regolarità delle comunicazioni, rilevato che:- il cittadino straniero è destinatario di decisione di inammissibilità dellaseconda domanda reiterata di protezione internazionale emessa dallaCommissione Territoriale ai sensi dell'art. 29 co. 1 lett. b) dlgs 25/2008,contenente attestazione dell'obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso,notificata a mani il 27.03.2026; (…)- a mente dell'art. 35 bis co. 5 Dlgs 25/2008, il provvedimento chedichiara inammissibile, per la seconda volta, la domanda diriconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29,comma 1 lett. b), è immediatamente eseguibile, come purel'attestazione dell'obbligo di rimpatrio, e, la proposizione del ricorso odell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 dell'art. 35 bis dello stessoDlgs non produce effetti sulla efficacia del provvedimento;- non sono stati allegati divieti di espulsione;- è stato legittimamente disposto il trattenimento perché sussiste ilpericolo di fuga presunto ex lege dal mancato possesso di un validopassaporto e dalla dichiarata volontà di non rimpatriare ed è necessariorimuovere gli impedimenti all'esecuzione del rimpatrio, mediante gliaccertamenti necessari ad identificare compiutamente il cittadino straniero eNumero registro generale 8535/2026Numero sezionale 3141/2026Numero di raccolta generale 24223/2026Data pubblicazione 29/07/2026la acquisizione di un lasciapassare consolare per l'esecuzione dell'espulsione;- la mancata consegna di un valido passaporto esclude ex art. 14 co. 1bis TUI l'applicazione di misure diverse dal trattenimento.».Nessuno si è costituito per la controparte.È stata fissata la trattazione camerale.La Procura Generale ha depositato memoria chiedendo il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA]:Il ricorso, che ricade sotto la vigenza dell’art. 14, comma 6, del d.lgs.n. 286/1998 nel testo anteriore alla modifica apportata ex d.l. n.100/2026 in corso di conversione, è stato notificato alla controparte indata 14.04.2026 presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Veneziae, pertanto, giacché ricorre una nullità della notificazione, va disposta larinnovazione della notifica del ricorso presso l’Avvocatura Generale delloStato entro il termine del 17 agosto 2026 ed il rinvio della trattazioneall’adunanza camerale del 3 settembre 2026, ore

10.00. P.Q.MRilevato che il ricorso non è stato notificato alla controparte pressol’Avvocatura Generale dello Stato, rinvia la trattazione all’adunanzacamerale del 3 settembre 2026, ore 10.00 e dispone che il ricorrenteprovveda alla notificazione del ricorso presso l’Avvocatura Generale delloStato con termine entro il 17 agosto 2026.Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.Roma, 24.07.2026La PresidenteMaria Acierno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lino-ricorrente-controMinistero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso il decreto del Giudice di Pace di Gorizia n. cron. 802/2026depositato il 31/03/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:OKOSUN O. Fred, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto ricorsodepositato il 15.04.2026 con quattro mezzi, chiedendo la cassazione delprovvedimento di convalida del trattenimento emesso dal Giudice di [OSCURATO:PERSONA] all’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale è statoNumero registro generale 8535/2026Numero sezionale 3141/2026Numero di raccolta generale 24223/2026Data pubblicazione 29/07/2026convalidato il decreto di trattenimento disposto nei suoi confronti presso ilCentro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca d’Isonzo dal Questore diRovigo in data 27.03.2026 a seguito della decisione di inammissibilitàdella seconda domanda reiterata di protezione internazionale adottatadalla Commissione territoriale ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b),d.lgs. n. 25 del 2008, contenente l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio edel divieto di reingresso nel territorio dello Stato.[OSCURATO:PERSONA] di pace, per quanto di interesse, ha convalidato iltrattenimento per le seguenti ragioni:«Ritenuto che sussistono i presupposti di cui agli artt. 13 - 14 delD. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, verificata l'osservanza dei termini dilegge e la regolarità delle comunicazioni, rilevato che:- il cittadino straniero è destinatario di decisione di inammissibilità dellaseconda domanda reiterata di protezione internazionale emessa dallaCommissione Territoriale ai sensi dell'art. 29 co. 1 lett. b) dlgs 25/2008,contenente attestazione dell'obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso,notificata a mani il 27.03.2026; (…)- a mente dell'art. 35 bis co. 5 Dlgs 25/2008, il provvedimento chedichiara inammissibile, per la seconda volta, la domanda diriconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29,comma 1 lett. b), è immediatamente eseguibile, come purel'attestazione dell'obbligo di rimpatrio, e, la proposizione del ricorso odell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 dell'art. 35 bis dello stessoDlgs non produce effetti sulla efficacia del provvedimento;- non sono stati allegati divieti di espulsione;- è stato legittimamente disposto il trattenimento perché sussiste ilpericolo di fuga presunto ex lege dal mancato possesso di un validopassaporto e dalla dichiarata volontà di non rimpatriare ed è necessariorimuovere gli impedimenti all'esecuzione del rimpatrio, mediante gliaccertamenti necessari ad identificare compiutamente il cittadino straniero eNumero registro generale 8535/2026Numero sezionale 3141/2026Numero di raccolta generale 24223/2026Data pubblicazione 29/07/2026la acquisizione di un lasciapassare consolare per l'esecuzione dell'espulsione;- la mancata consegna di un valido passaporto esclude ex art. 14 co. 1bis TUI l'applicazione di misure diverse dal trattenimento.».Nessuno si è costituito per la controparte.È stata fissata la trattazione camerale.La Procura Generale ha depositato memoria chiedendo il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA]:Il ricorso, che ricade sotto la vigenza dell’art. 14, comma 6, del d.lgs.n. 286/1998 nel testo anteriore alla modifica apportata ex d.l. n.100/2026 in corso di conversione, è stato notificato alla controparte indata 14.04.2026 presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Veneziae, pertanto, giacché ricorre una nullità della notificazione, va disposta larinnovazione della notifica del ricorso presso l’Avvocatura Generale delloStato entro il termine del 17 agosto 2026 ed il rinvio della trattazioneall’adunanza camerale del 3 settembre 2026, ore 10.00. P.Q.MRilevato che il ricorso non è stato notificato alla controparte pressol’Avvocatura Generale dello Stato, rinvia la trattazione all’adunanzacamerale del 3 settembre 2026, ore 10.00 e dispone che il ricorrenteprovveda alla notificazione del ricorso presso l’Avvocatura Generale delloStato con termine entro il 17 agosto 2026.Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.Roma, 24.07.2026La PresidenteMaria Acierno
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