Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 04396/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 21/02/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di CONEGLIANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Conegliano ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ascrittogli di cui all'art. 595 cod. pen., per remissione di querela. 2.Avverso il provvedimento indicato propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia denunciando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'omessa motivazione, risultando la sentenza priva della concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto su cui fonda, non potendosi individuare la natura della remissione di querela presentata, la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 155 cod. pen., trattandosi di procedimento svolto in assenza dell'imputato, come risulta dall'intestazione del provvedimento censurato. 2.1.11 difensore ha fatto pervenire a mezzo p.e.c., memoria con la quale ha sottolineato la ritualità della remissione con contestuale accettazione, rilevando che, nel caso al vaglio, la remissione di querela è tacita e si è regolarmente compiuto l'iter necessario alla pronunciata improcedibilità.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché il giudice di pace ha chiaramente indicato — ciò che esclude la denunciata carenza grafica di motivazione — nella remissione tacita di querela accettata dall'imputato la ragione della dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale.

Assumendo rilievo una questione processuale, il Procuratore generale, ai fini dell'interesse ad impugnare, avrebbe dovuto, eventualmente, indicare se gli indicati presupposti della decisione fossero o non realmente sussistenti (giacché la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche davanti alla Corte di cassazione, sebbene non dedotta nel grado di appello: Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, M, Rv. 275981).

Nella stessa prospettiva, questa Corte, anche nella sua composizione più autorevole, ha ritenuto inammissibile per difetto di interesse persino il ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di condanna priva di motivazione, in quanto, nell'ordinamento, non sussiste la possibilità di proporre impugnazioni che si risolvano in una mera pretesa teorica preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, ma è, invece, sempre necessario che il ricorrente abbia un concreto interesse all'impugnazione, con la conseguenza che deve essere comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693; ex multis, Sez. 5, n. 35722 del 29/04/2013, Vacca, Rv. 256950).

Non risulta, in definitiva, indicato, in concreto, l'atto mancante o viziato, considerato il contenuto del verbale di udienza nella quale il giudice ha preso atto dell'intervenuta remissione tacita di querela.

Quanto alla sottolineata assenza dell'imputato, si osserva che, reiteratamente, questa Corte di legittimità ha avuto modo di osservare che, ai fini dell'efficacia della remissione di querela, è sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione.

Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche l'assenza dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di coltivare il processo (ex multis, in tema di contumacia : Sez. 5, n. 7072 del 12/01/2011, Castillo, Rv. 249412).

Del resto, anche il più restrittivo orientamento sul punto, ha precisato che l'omessa comparizione in udienza del querelato integra, ex art. 155, comma 1, cod. pen., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato qualora egli sia stato posto a conoscenza della remissione della querela o in grado di conoscerla (Sez. 2, n. 40552 del 21/05/2013, Ruzzetto, Rv. 257233).

Dunque, sotto tale profilo il ricorso si presenta genericamente prospettato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 11/10/2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 21/02/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di CONEGLIANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Conegliano ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ascrittogli di cui all'art. 595 cod. pen., per remissione di querela. 2.Avverso il provvedimento indicato propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia denunciando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'omessa motivazione, risultando la sentenza priva della concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto su cui fonda, non potendosi individuare la natura della remissione di querela presentata, la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 155 cod. pen., trattandosi di procedimento svolto in assenza dell'imputato, come risulta dall'intestazione del provvedimento censurato. 2.1.11 difensore ha fatto pervenire a mezzo p.e.c., memoria con la quale ha sottolineato la ritualità della remissione con contestuale accettazione, rilevando che, nel caso al vaglio, la remissione di querela è tacita e si è regolarmente compiuto l'iter necessario alla pronunciata improcedibilità. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché il giudice di pace ha chiaramente indicato — ciò che esclude la denunciata carenza grafica di motivazione — nella remissione tacita di querela accettata dall'imputato la ragione della dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale. Assumendo rilievo una questione processuale, il Procuratore generale, ai fini dell'interesse ad impugnare, avrebbe dovuto, eventualmente, indicare se gli indicati presupposti della decisione fossero o non realmente sussistenti (giacché la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche davanti alla Corte di cassazione, sebbene non dedotta nel grado di appello: Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, M, Rv. 275981). Nella stessa prospettiva, questa Corte, anche nella sua composizione più autorevole, ha ritenuto inammissibile per difetto di interesse persino il ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di condanna priva di motivazione, in quanto, nell'ordinamento, non sussiste la possibilità di proporre impugnazioni che si risolvano in una mera pretesa teorica preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, ma è, invece, sempre necessario che il ricorrente abbia un concreto interesse all'impugnazione, con la conseguenza che deve essere comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693; ex multis, Sez. 5, n. 35722 del 29/04/2013, Vacca, Rv. 256950). Non risulta, in definitiva, indicato, in concreto, l'atto mancante o viziato, considerato il contenuto del verbale di udienza nella quale il giudice ha preso atto dell'intervenuta remissione tacita di querela. Quanto alla sottolineata assenza dell'imputato, si osserva che, reiteratamente, questa Corte di legittimità ha avuto modo di osservare che, ai fini dell'efficacia della remissione di querela, è sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche l'assenza dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di coltivare il processo (ex multis, in tema di contumacia : Sez. 5, n. 7072 del 12/01/2011, Castillo, Rv. 249412). Del resto, anche il più restrittivo orientamento sul punto, ha precisato che l'omessa comparizione in udienza del querelato integra, ex art. 155, comma 1, cod. pen., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato qualora egli sia stato posto a conoscenza della remissione della querela o in grado di conoscerla (Sez. 2, n. 40552 del 21/05/2013, Ruzzetto, Rv. 257233). Dunque, sotto tale profilo il ricorso si presenta genericamente prospettato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 11/10/2021
Sentenza Cassazione n. 04396/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris