CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24055/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 110) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne l'affermazione di responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto, risultando pacificamente accertato dai giudici territoriali che l'imputato era stato sorpreso dai carabinieri in possesso di una cyclette che era stata poco prima sottratta dal giardino di un'abitazione, in tal modo avendo conseguito, sia pure per breve tempo, la piena signoria del bene sottratto: di qui la legittima esclusione dell'ipotesi del tentativo invocata dalla difesa. Anche il trattamento sanzionatorio risulta impeccabilmente argomentato, con esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in ragione dell'entità (900 euro) del prezzo del bene sottratto, nonché per l'applicazione del minimo edittale del reato per cui si procede. Segue, a norma dell'art. 616 c:.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso