CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16253/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di CagliariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inam-missibilità del ricorso;letta la memoria depositata dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nellarichiesta di accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari ha rigettatol’impugnazione proposta contro la sentenza con cui il Tribunale di Cagliari avevadichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di bancarotta fraudolenta docu-mentale, condannandolo alla pena di due anni e sei mesi di reclusione.2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsocontro la sentenza sopra indicata enunciando i seguenti due motivi.2.1 Con il primo il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà o mani-festa illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione dell’at-tenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Premette il ricorrente che laCorte d’Appello ha escluso la configurabilità dell’attenuante sulla base del fatto chel’assenza delle scritture contabili ha precluso la quantificazione del danno patitodai creditori, danno che comunque risulta di non lieve entità in considerazione delnotevole valore dell’attivo non reperito (oltre 750.000 €). Si osserva nel ricorsoche tale valutazione è illogica in quanto fonda l’esclusione dell’attenuante su unalacuna probatoria in merito all’entità del danno che, come tale, non poteva essereutilizzata contro l’imputato. Il riferimento all’ammontare dell’attivo non rintrac-ciato è inoltre erroneo, in quanto tratto da un bilancio del 2014 che, come tale,era largamente anteriore all’assunzione della carica di amministratore da parte delTagliatti (subentrato nella gestione solo nel 2017); inoltre, l’attendibilità di talequantificazione è smentita dalla totale inattività della società, dalle ingenti perditeaccumulate nel 2015 e nel 2016 e dal fatto che già nel 2014 il passivo avessepressoché completamente eroso l’attivo.2.2 Con il secondo motivo di ricorso si contesta l’assenza di motivazione inmerito al motivo di appello con cui si contestava l’inutilizzabilità ai fini della deci-sione delle spontanee dichiarazioni rese dall’imputato il 17 maggio 2019. [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti erroneamente posto a fondamento della sentenza di condannaanche tali dichiarazioni, nonostante che il Pubblico Ministero le avesse prodotteunicamente ai fini di una eventuale perizia grafologica. Tale doglianza era statapoi espressamente proposta in sede di appello senza però che il giudice dell’impu-gnazione la menzionasse nella propria decisione.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. Il difensore ha successivamente depositato conclusioni scritte insistendoper l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 La Corte d’Appello, nel negare la configurabilità dell’attenuante ex art.219, comma 3, l.f., ha rilevato che la sottrazione delle scritture contabili avevapregiudicato la ricostruzione delle vicende societarie ivi compresa la quantifica-zione del danno subito dai creditori.Tale affermazione si fonda su una duplice, incontestata circostanza di fatto,vale a dire la totale scomparsa della contabilità e la conseguente impossibilità diricostruire patrimonio e movimento degli affari.La sentenza, pertanto, si conforma sul punto al principio sancito da questaSezione secondo cui “in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occulta-mento delle scritture contabili non consente l'applicazione della circostanza atte-nuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma 3, legge fall.,qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresafallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoriain seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possi-bilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessicreditori” (Sez. 5, n. 25034 del 16/03/2023, rv 284943; in senso conforme,Sez. 5 n. 7888 del 03/12/2018, dep. 21/02/2019, Rv. 275345.Non essendovi motivo di discostarsi da tale principio di diritto, che anzi ilCollegio condivide pienamente, non può dunque accogliersi il motivo di ricorsonella parte in cui la difesa lamenta che l’impossibilità di quantificare il danno siastata utilizzata in senso sfavorevole all’imputato attraverso un’indebita inversionedell’onere della prova. La pronuncia appena citata, del resto, pone, o meglio riba-disce, un altrettanto condivisibile principio e cioè che “la prova della sussistenzadi una circostanza attenuante incombe all'imputato e, pertanto, in difetto di qual-siasi elemento di valutazione, adempie all'obbligo della motivazione il giudice cheescluda l'attenuante invocata”.Ora, a questo proposito si ricorda che l’altro elemento valorizzato dalla sen-tenza per rafforzare l’esclusione dell’attenuante è l’entità del danno patito dai cre-ditori, a sua volta desumibile dall’elevato ammontare dell’attivo risultante dall’ul-timo bilancio e non reperito dal curatore (oltre 750.000 euro). Il ricorrente conte-sta tale affermazione rilevando innanzitutto che tale indicazione era riportata inun bilancio risalente al 2014, come tale anteriore di tre anni all’assunzione da partesua della carica di amministratore. Il ricorrente omette però: 1) di prendere posi-zione sulla composizione, puntualmente menzionata dai giudici di merito, del sud-detto attivo di oltre euro 750.000 (immobilizzazioni materiali, immateriali e finan-ziarie, rimanenze di magazzino, crediti, liquidità); 2) di spiegare perché il mancatoreperimento di tali beni non abbia comunque comportato ex se un danno signifi-cativo per le ragioni dei creditori; 3) di soffermarsi sul passo della sentenza impu-gnata che ravvisa nella sottrazione delle scritture lo strumento finalizzato proprio“a impedire il recupero dei beni facenti parte dell’attivo, rimasti così nella suadisponibilità in pregiudizio dei creditori sociali” (pagina 7).In altri termini, il ricorso non prende in considerazione le ragioni espostedalle sentenze di primo e secondo grado in merito a vari punti di essenziale im-portanza, ossia l’incidenza dannosa della sparizione delle scritture e della (con-nessa) dispersione dell’attivo patrimoniale sulle ragioni dei creditori, la disponibi-lità da parte del [OSCURATO:PERSONA] dei beni poi non reperiti e il suo successivo silenzio sullaloro sorte. Tali osservazioni sono sufficienti a dimostrare la sostanziale povertàdelle allegazioni del ricorrente a sostegno della sussistenza dell’attenuante; sitratta di conclusione, inoltre, rafforzata dallo stesso contegno successivo al reato,concretizzatosi nella mancata consegna della documentazione contabile al cura-tore, a dispetto del preciso impegno che il [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto e che è statoanche rammentato dal Tribunale nel corso dell’udienza del 12 ottobre 2023 (v.pagine 6 e 7 sentenza impugnata).1.2. Ininfluente appare, altresì, il riferimento della difesa all’entità del pas-sivo risultante dall’ultimo bilancio depositato e alle perdite registrate negli esercizi2015 e 2016: anche in questo caso, infatti, il ricorso non si confronta con il passodella sentenza impugnata in cui si evidenzia, con incedere tutt’altro che illogico,che la consistenza del passivo non vanifica comunque i dati della scomparsa dellacontabilità e della conseguente impossibilità di ricostruire il destino di quel consi-stente attivo che, in teoria, la curatela avrebbe potuto utilizzare per soddisfare lepretese dei creditori (pagina 7 sentenza cit.). A questo si aggiunga che anche lecircostanze, allegate dal ricorrente, dell’inattività della società e dell’esistenza diperdite negli anni 2015 e 2016 non sono affatto incompatibili, sul piano logico, conla parallela ed effettiva disponibilità, in capo alla società, dell’attivo patrimonialeprima menzionato. Anche sul punto, pertanto, il ricorso appare infondato.2. Quanto al secondo motivo, osserva la Corte che il Tribunale ha valoriz-zato, nell’ambito del giudizio di colpevolezza, le dichiarazioni spontanee rese du-rante le indagini nonostante che ne fosse stata disposta l’acquisizione ai soli fini diuna eventuale perizia grafologica. Al tempo stesso, però, è indubbio che sia ilgiudice di primo grado sia la Corte d’Appello abbiano fondato il giudizio di respon-sabilità su altri elementi, in particolare sul verbale di consegna delle scritture con-tabili al [OSCURATO:PERSONA] e sulla relazione con cui quest’ultimo ammetteva di esserne inpossesso impegnandosi a metterle a disposizione del curatore (v. rispettivamentepagine 4 e 5 della sentenza del Tribunale e pagine 5 e 6 della sentenza della Corted’Appello).Sulle articolate e razionali argomentazioni dei giudici di merito circa la de-cisività di tali elementi di prova, tuttavia, il ricorrente non ha preso minimamenteposizione e non ha spiegato se, e in quali termini, le dichiarazioni spontanee avreb-bero inciso sulla decisione finale.Si consideri per di più che la Corte d’Appello, a differenza del Tribunale, nonha neanche citato in motivazione le dichiarazioni di cui si tratta, il che ne conferma,a maggior ragione, l’estraneità al percorso logico della sentenza. Si tratta pertantodi motivo incompleto e generico, in quanto non affronta il tema del rapporto fra ledichiarazioni spontanee e la decisione impugnata omettendo altresì un confrontocon i punti della motivazione che valorizzano le altre prove.3. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso è infondato e deve essere riget-tato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]