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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41275/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso con il quale di deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 628 cod. pen. per mancata riqualificazione del fatto nel delitto di furto è manifestamente infondato; che la Corte di appello (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), alla luce della non contestata ricostruzione fattuale, ha correttamente ritenuto la fattispecie di rapina applicando il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui essa si configura nell'ipotesi in cui venga sottratta una cosa mobile alla presenza del possessore subito dopo che questi abbia subìto percosse atteso che in tal caso l'estremo della minaccia come modalità dell'azione della sottrazione ed elemento costitutivo della rapina è in re ipsa, senza che vi sia necessità di una ulteriore condotta intimidatoria da parte dell'agente collegata all'azione di apprensione del bene dovendosi avere riguardo alla complessiva attività di sopraffazione realizzata in danno del soggetto passivo (Sez. 2, n. 47905 del 13/10/2016 Campo, Rv. 268173); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 04 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso con il quale di deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 628 cod. pen. per mancata riqualificazione del fatto nel delitto di furto è manifestamente infondato; che la Corte di appello (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), alla luce della non contestata ricostruzione fattuale, ha correttamente ritenuto la fattispecie di rapina applicando il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui essa si configura nell'ipotesi in cui venga sottratta una cosa mobile alla presenza del possessore subito dopo che questi abbia subìto percosse atteso che in tal caso l'estremo della minaccia come modalità dell'azione della sottrazione ed elemento costitutivo della rapina è in re ipsa, senza che vi sia necessità di una ulteriore condotta intimidatoria da parte dell'agente collegata all'azione di apprensione del bene dovendosi avere riguardo alla complessiva attività di sopraffazione realizzata in danno del soggetto passivo (Sez. 2, n. 47905 del 13/10/2016 Campo, Rv. 268173); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04 novembre
Sentenza Cassazione n. 41275/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris