CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15036/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 del TRIBUNALE di BOLZANO(dato iso alle parti;ì udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 40926/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (assoluzione dal reato di cui all'art.368 cod. pen. perché il fatto non sussiste); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso, con cui il ricorrente si duole della motivazione adottata dal Tribunale di Bolzano, sulla base della quale è stata pronunciata sentenza di assoluzione dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, è inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona dall'imputato, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis