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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 01980/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA-dato--a343.4-se-a-l+e-p-errt i ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Graziella PASSAVANTI ed Elfina CHIANTg,alla pena ritenuta di giustizia in quanto colpevoli di tre reati di truffa (una tentata e due consumate).

2. Propongono ricorso Graziella PASSAVANTI ed Elfina CHIANTI& mezzo del comune difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

3. I ricorsi sono inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi.

3.1. L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528, in motivazione), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820) ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.), tale non essendo stato considerato - con valutazione incensurabile - quello di 100 euro procurato alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dalla ulteriore circostanza inerente al numero dei biglietti detenuti.

3.2. E' immune da vizi la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, che può essere legittimamente giustificato anche solo con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr., ad es., Sez.

U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione; Sez. 2, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; da ultimo v.

Sez. 2, n. 36132 del 14/09/2021, Napolitano, n.m.).

Nel caso di specie, poi, la Corte territoriale ha ridotto la pena base al minimo edittale, apportando modesti aumenti a titolo di continuazione.

4. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuna, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA-dato--a343.4-se-a-l+e-p-errt i ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta confermava la pronuncia con la quale il primo giudice aveva condannato Graziella PASSAVANTI ed Elfina CHIANTg,alla pena ritenuta di giustizia in quanto colpevoli di tre reati di truffa (una tentata e due consumate). 2. Propongono ricorso Graziella PASSAVANTI ed Elfina CHIANTI& mezzo del comune difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. 3. I ricorsi sono inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi. 3.1. L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528, in motivazione), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820) ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.), tale non essendo stato considerato - con valutazione incensurabile - quello di 100 euro procurato alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dalla ulteriore circostanza inerente al numero dei biglietti detenuti. 3.2. E' immune da vizi la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, che può essere legittimamente giustificato anche solo con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr., ad es., Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione; Sez. 2, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; da ultimo v. Sez. 2, n. 36132 del 14/09/2021, Napolitano, n.m.). Nel caso di specie, poi, la Corte territoriale ha ridotto la pena base al minimo edittale, apportando modesti aumenti a titolo di continuazione. 4. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuna, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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