CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 45253/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04REG6L) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 17 marzo 2022 di conferma della condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Carugate permanente al 18 maggio 2019. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità, è inammissibile e comunque manifestamente infondato. La doglianza è meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati e tende a sottoporre a questa Corte una inammissibile diversa interpretazione del compendio probatorio, avendo i giudici di merito spiegato che il ricorrente si serviva, fin dal 2017, della autovettura sulla quale era stata rinvenuta la droga e aveva preso in locazione, sia pure con altro nome, i box ove erano custoditi denaro e droga (pag 4 sentenza impugnata). Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. La Corte, sotto il primo profilo, ha richiamato l'assenza di elementi positivi da valorizzare ai fini della ulteriore mitigazione della pena e, sotto il secondo profilo, ha rilevato che la gravità del reato posto in continuazione (relativo alla detenzione di 11 kg di hashish) e il precedente specifico giustificavano l'aumento della pena base così come stabilito dal giudice di primo grado. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore . Il