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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34359/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; sentito il difensore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 12/01/2021 con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 04/10/2018 del G.u.p. del Tribunale di Torino, che li aveva condannati per vari e distinti fatti di riciclaggio.

Deducono:

1.1. [OSCURATO:PERSONA] Esterina.

1.1.1. "Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in punto di applicabilità della recidiva qualificata".Con l'unico motivo la ricorrente deduce che la Corte di appello ha omesso di argomentare circa la possibilità che alla Sturmo potesse essere riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata, in ragione della personalità dimostrata dall'imputata.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] Luigi.

1.2.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Difetto di motivazione per travisamento della prova.

Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha confermato la qualificazione del fatto quale riciclaggio e non come ricettazione sulla base di elementi inesistenti, quali l'uso di documenti falsi e il fatto di essersi recato presso lo sportello assegnato a [OSCURATO:PERSONA], con conseguente travisamento della prova.

Sostiene, quindi, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione.

Il travisamento della prova viene denunciato dal ricorrente anche con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, la cui negazione è stata basata su evenienze mai verificatesi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondato, visto che la Corte di appello non poteva riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod.pen., a ciò ostandovi il divieto in tal senso disposto dall'art. 69, comma quarto, cod.pen. 2.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

2.1. Con riguardo alla denuncia del vizio di travisamento della prova, va ricordato che «il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti», (così, tra molte, Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 09/01/2018, L. Rv. 272018 - 01).

Nel caso in esame non ricorre nessuna di tali condizioni, non essendo a tal fine sufficiente opporre le generiche e assertive deduzioni sviluppate dal ricorrente in punto di ricostruzione del fatto al fine di contrastare una valutazione delle emergenze dibattimentali antagonista a quella dei giudici della doppia sentenza conforme, così come ritenuta in relazione alla responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto e alle circostanze attenuanti generiche, trascurando le motivazioni che hanno portato al rigetto delle questioni proposte con il gravame e oggi riproposte con il ricorso.

Da qui l'inammissibilità della denuncia del vizio di travisamento della prova.

A ciò si aggiungono ulteriori cause di inammissibilità.

2.2. Anzitutto si rileva come il ricorrente trascuri di confrontarsi con la sentenza impugnata, visto che il ricorso si risolve in una mera reiterazione delle questioni di merito affrontate e risolte dalla Corte di appello con motivazione che - di fatto- è rimasta indenne da censure scrutinabili in sede di legittimità.

Da qui discende il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10,/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

2.3. Va poi rilevato come i motivi di ricorso in esame -per come già rilevato- si risolvano in una analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità.

Tutti i motivi, invero, a dispetto delle intitolazioni, non contengono censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate affrontando i temi della responsabilità della qualificazione giuridica dei fatti e delle circostanze attenuanti generiche sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia n relazione a tutte le questioni esposte con il gravame.

Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 — 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; sentito il difensore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 12/01/2021 con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 04/10/2018 del G.u.p. del Tribunale di Torino, che li aveva condannati per vari e distinti fatti di riciclaggio. Deducono: 1.1. [OSCURATO:PERSONA] Esterina. 1.1.1. "Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in punto di applicabilità della recidiva qualificata".Con l'unico motivo la ricorrente deduce che la Corte di appello ha omesso di argomentare circa la possibilità che alla Sturmo potesse essere riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata, in ragione della personalità dimostrata dall'imputata. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] Luigi. 1.2.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Difetto di motivazione per travisamento della prova. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha confermato la qualificazione del fatto quale riciclaggio e non come ricettazione sulla base di elementi inesistenti, quali l'uso di documenti falsi e il fatto di essersi recato presso lo sportello assegnato a [OSCURATO:PERSONA], con conseguente travisamento della prova. Sostiene, quindi, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione. Il travisamento della prova viene denunciato dal ricorrente anche con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, la cui negazione è stata basata su evenienze mai verificatesi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondato, visto che la Corte di appello non poteva riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod.pen., a ciò ostandovi il divieto in tal senso disposto dall'art. 69, comma quarto, cod.pen. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. Con riguardo alla denuncia del vizio di travisamento della prova, va ricordato che «il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti», (così, tra molte, Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 09/01/2018, L. Rv. 272018 - 01). Nel caso in esame non ricorre nessuna di tali condizioni, non essendo a tal fine sufficiente opporre le generiche e assertive deduzioni sviluppate dal ricorrente in punto di ricostruzione del fatto al fine di contrastare una valutazione delle emergenze dibattimentali antagonista a quella dei giudici della doppia sentenza conforme, così come ritenuta in relazione alla responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto e alle circostanze attenuanti generiche, trascurando le motivazioni che hanno portato al rigetto delle questioni proposte con il gravame e oggi riproposte con il ricorso. Da qui l'inammissibilità della denuncia del vizio di travisamento della prova. A ciò si aggiungono ulteriori cause di inammissibilità. 2.2. Anzitutto si rileva come il ricorrente trascuri di confrontarsi con la sentenza impugnata, visto che il ricorso si risolve in una mera reiterazione delle questioni di merito affrontate e risolte dalla Corte di appello con motivazione che - di fatto- è rimasta indenne da censure scrutinabili in sede di legittimità. Da qui discende il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10,/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2.3. Va poi rilevato come i motivi di ricorso in esame -per come già rilevato- si risolvano in una analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Tutti i motivi, invero, a dispetto delle intitolazioni, non contengono censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate affrontando i temi della responsabilità della qualificazione giuridica dei fatti e delle circostanze attenuanti generiche sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia n relazione a tutte le questioni esposte con il gravame. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 — 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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