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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01379/2026

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NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha revocato l’ordinanza con cui è stata dichiarata estinta la pena detentiva espiata in affidamento in prova e la revoca della liberazione anticipata concessa per il relativo periodo ad [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 54 ord. pen. evidenziando che il Tribunale avrebbe omesso di procedere a una valutazione complessiva del percorso svolto e che pertanto l’estensione della revoca all’intera pena con efficacia ex tunc sarebbe errata e comunque del tutto ingiustificata; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento a quanto accertato con sentenza divenuta irrevocabile ed emerso dagli atti (la commissione durante il periodo in cui era ammesso al beneficio dei reati di sfruttamento della prostituzione di numerose donne e persone transessuali, di cessione di almeno 98 gr di cocaina, nonché del reato di cui all’art. 391-ter, comma terzo nel periodo di detenzione in regime di custodia cautelare), ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione e ciò anche con riferimento all’estensione di tale giudizio a tutto il periodo di applicazione del beneficio (Sez. 1, n. 75 del 29/11/2019, dep. 2020, Angelucci, Rv. 277736 – 01; Sez. 1, n. 12430 del 16/01/2001, Ruggero, Rv. 218457 – 01).

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha revocato l’ordinanza con cui è stata dichiarata estinta la pena detentiva espiata in affidamento in prova e la revoca della liberazione anticipata concessa per il relativo periodo ad [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 54 ord. pen. evidenziando che il Tribunale avrebbe omesso di procedere a una valutazione complessiva del percorso svolto e che pertanto l’estensione della revoca all’intera pena con efficacia ex tunc sarebbe errata e comunque del tutto ingiustificata; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento a quanto accertato con sentenza divenuta irrevocabile ed emerso dagli atti (la commissione durante il periodo in cui era ammesso al beneficio dei reati di sfruttamento della prostituzione di numerose donne e persone transessuali, di cessione di almeno 98 gr di cocaina, nonché del reato di cui all’art. 391-ter, comma terzo nel periodo di detenzione in regime di custodia cautelare), ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione e ciò anche con riferimento all’estensione di tale giudizio a tutto il periodo di applicazione del beneficio (Sez. 1, n. 75 del 29/11/2019, dep. 2020, Angelucci, Rv. 277736 – 01; Sez. 1, n. 12430 del 16/01/2001, Ruggero, Rv. 218457 – 01). Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/
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