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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 ottobre 1953

Cassazione n. 24221/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/10/1953 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/02/1985 avverso la sentenza del 02/05/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R.

Seccia, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 maggio 2022, la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 17 aprile 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale - riconosciuto il vincolo della continuazione - [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di 1 anno di reclusione ed euro 400,00 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa, nonché alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno per avere violato gli artt. 44, 64, 65, 71, 72, 83 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, l'art. 2 della legge regionale n. 9 del 1983, l'art. 181, comma 1 -bis, del d.lgs. n. 42 del 2004 e gli artt. 349 e 734 cod. pen.

La Corte d'appello di Napoli ha dichiarato non doversi procedere per i reati ascritti agli imputati, perché estinti per prescrizione, ad eccezione di quelli di cui all'art. 349 cod. pen., e ha rideterminato la pena inflitta in 10 mesi di reclusione e 200,00 euro di multa per [OSCURATO:PERSONA] e 1 anno e 2 mesi di reclusione e 410,00 euro di multa per [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento gli imputati hanno proposto - tramite il difensore e con un unico atto - ricorsi per Cassazione, chiedendone l'annullamento.

Con un unico motivo di doglianza, si denuncia la mancanza di motivazione in relazione alla prescrizione delle violazioni di sigilli contestate agli imputati e alla rideterminazione della pena.

Si sostiene, inoltre, che i ricorrenti, in veste di custodi e responsabili, non avrebbero alterato lo stato dei luoghi, anche in considerazione del fatto che non avevano accesso agli immobili in questione, in quanto locati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve essere dichiarata l'estinzione dei residui reati ex art. 349 cod. pen., per intervenuta prescrizione.

1.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato.

Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza.

I presupposti per l'immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale.

È necessario, quindi, che la prova dell'innocenza dell'imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un "apprezzamento", ma ad una mera "constatazione".

L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato.

In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato.

E Ciò, anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (ex plurimis, Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013, dep. 09/01/2014, Rv. 258670; Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275).

1.2. I presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, in cui la doglianza riferita alla responsabilità penale è inammissibile per genericità, in quanto afferente a contestazioni che non tengono conto del quadro probatorio delineato dalle sentenze di primo e secondo grado, ampiamente sufficiente e logicamente coerente quanto all'effettiva disponibilità dell'immobile sequestrato e oggetto di opere abusive in capo agli imputati, che ne erano anche custodi.

Nondimeno, il ricorso non può essere ritenuto inammissibile, perché la doglianza relativa alla prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza d'appello, risulta fondata.

Deve infatti rilevarsi che i 7 anni e 6 mesi complessivi applicabili nel caso di specie, da computarsi a partire dal momento di commissione dei reati - 20 novembre 2013 per il reato ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] e 19 dicembre 2013 per il reato ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] - sono decorsi rispettivamente il 20 maggio 2021 e il 19 giugno 2021.

Tale scadenza, tuttavia, deve essere ulteriormente prorogata per un periodo pari a 184 giorni di sospensione, intercorsa tra il 14 marzo 2018 e il 14 settembre 2018, con la conseguenza che i reati devono considerarsi prescritti, rispettivamente, il 20 novembre 2021 e il 20 dicembre 2021, date di gran lunga precedenti alla pronuncia della sentenza d'appello.

2. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché i reati residui sono estinti per prescrizione.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i residui r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/10/1953 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/02/1985 avverso la sentenza del 02/05/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 maggio 2022, la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 17 aprile 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale - riconosciuto il vincolo della continuazione - [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di 1 anno di reclusione ed euro 400,00 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa, nonché alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno per avere violato gli artt. 44, 64, 65, 71, 72, 83 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, l'art. 2 della legge regionale n. 9 del 1983, l'art. 181, comma 1 -bis, del d.lgs. n. 42 del 2004 e gli artt. 349 e 734 cod. pen. La Corte d'appello di Napoli ha dichiarato non doversi procedere per i reati ascritti agli imputati, perché estinti per prescrizione, ad eccezione di quelli di cui all'art. 349 cod. pen., e ha rideterminato la pena inflitta in 10 mesi di reclusione e 200,00 euro di multa per [OSCURATO:PERSONA] e 1 anno e 2 mesi di reclusione e 410,00 euro di multa per [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento gli imputati hanno proposto - tramite il difensore e con un unico atto - ricorsi per Cassazione, chiedendone l'annullamento. Con un unico motivo di doglianza, si denuncia la mancanza di motivazione in relazione alla prescrizione delle violazioni di sigilli contestate agli imputati e alla rideterminazione della pena. Si sostiene, inoltre, che i ricorrenti, in veste di custodi e responsabili, non avrebbero alterato lo stato dei luoghi, anche in considerazione del fatto che non avevano accesso agli immobili in questione, in quanto locati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve essere dichiarata l'estinzione dei residui reati ex art. 349 cod. pen., per intervenuta prescrizione. 1.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. I presupposti per l'immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che la prova dell'innocenza dell'imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un "apprezzamento", ma ad una mera "constatazione". L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. E Ciò, anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (ex plurimis, Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013, dep. 09/01/2014, Rv. 258670; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275). 1.2. I presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, in cui la doglianza riferita alla responsabilità penale è inammissibile per genericità, in quanto afferente a contestazioni che non tengono conto del quadro probatorio delineato dalle sentenze di primo e secondo grado, ampiamente sufficiente e logicamente coerente quanto all'effettiva disponibilità dell'immobile sequestrato e oggetto di opere abusive in capo agli imputati, che ne erano anche custodi. Nondimeno, il ricorso non può essere ritenuto inammissibile, perché la doglianza relativa alla prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza d'appello, risulta fondata. Deve infatti rilevarsi che i 7 anni e 6 mesi complessivi applicabili nel caso di specie, da computarsi a partire dal momento di commissione dei reati - 20 novembre 2013 per il reato ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] e 19 dicembre 2013 per il reato ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] - sono decorsi rispettivamente il 20 maggio 2021 e il 19 giugno 2021. Tale scadenza, tuttavia, deve essere ulteriormente prorogata per un periodo pari a 184 giorni di sospensione, intercorsa tra il 14 marzo 2018 e il 14 settembre 2018, con la conseguenza che i reati devono considerarsi prescritti, rispettivamente, il 20 novembre 2021 e il 20 dicembre 2021, date di gran lunga precedenti alla pronuncia della sentenza d'appello. 2. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché i reati residui sono estinti per prescrizione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i residui r
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