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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 37677/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - assolvendo l'imputata dal reato del capo C), dichiarando estinto il reato del capo B), e conseguentemente riducendo la pena finale - e confermava nel resto la medesima sentenza del 23 giugno 2021 con la quale il Tribunale di Padova aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 314 cod. pen., per essersi, in Padova dal 28 settembre 2012 al 15 settembre 2015, in qualità di amministratrice di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], appropriata di somme di denaro di cui aveva disponibilità nello svolgimento di quel pubblico ufficio, per un totale di 63.521,10 euro.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto - con tre distinti punti - la violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di illustrare le ragioni a sostegno del disposto trattamento sanzionatorio, del diniego delle attenuanti generiche e della quantificazione del danno risarcibile.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile in quanto presentato senza il rispetto del termine per impugnare di cui al combinato disposto degli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2.

La sentenza della Corte di appello di Venezia è stata pronunciata il 14 novembre 2022 ed è stata depositata il 14 dicembre 2022, nel termine dei trenta giorni fissato nel dispositivo a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

La sentenza non doveva essere notificata all'imputata, in quanto il giudizio di appello si era svolto nelle forme della camera di consiglio "cartolare" ai sensi dell'art. 23-bis della legge n. 176 del 2020.

Il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, commi 1, lett. c), e 2, lett. c), cod. proc. pen., per la proposizione dell'impugnazione decorreva, dunque, da giovedì 15 dicembre 2022 e scadeva sabato 28 gennaio 2023, mentre il ricorso della Bonuso risulta essere stato depositato lunedì 30 gennaio 2023, come da attestazione della cancelleria apposta in calce alla sentenza.

3. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo; nonché la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, liquidate, in ragione dell'attività effettivamente svolta e del petitum, come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] liquidando complessivi euro 1.655,00 oltr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - assolvendo l'imputata dal reato del capo C), dichiarando estinto il reato del capo B), e conseguentemente riducendo la pena finale - e confermava nel resto la medesima sentenza del 23 giugno 2021 con la quale il Tribunale di Padova aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 314 cod. pen., per essersi, in Padova dal 28 settembre 2012 al 15 settembre 2015, in qualità di amministratrice di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], appropriata di somme di denaro di cui aveva disponibilità nello svolgimento di quel pubblico ufficio, per un totale di 63.521,10 euro. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto - con tre distinti punti - la violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di illustrare le ragioni a sostegno del disposto trattamento sanzionatorio, del diniego delle attenuanti generiche e della quantificazione del danno risarcibile. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile in quanto presentato senza il rispetto del termine per impugnare di cui al combinato disposto degli artt. 585 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2. La sentenza della Corte di appello di Venezia è stata pronunciata il 14 novembre 2022 ed è stata depositata il 14 dicembre 2022, nel termine dei trenta giorni fissato nel dispositivo a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. La sentenza non doveva essere notificata all'imputata, in quanto il giudizio di appello si era svolto nelle forme della camera di consiglio "cartolare" ai sensi dell'art. 23-bis della legge n. 176 del 2020. Il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, commi 1, lett. c), e 2, lett. c), cod. proc. pen., per la proposizione dell'impugnazione decorreva, dunque, da giovedì 15 dicembre 2022 e scadeva sabato 28 gennaio 2023, mentre il ricorso della Bonuso risulta essere stato depositato lunedì 30 gennaio 2023, come da attestazione della cancelleria apposta in calce alla sentenza. 3. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo; nonché la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, liquidate, in ragione dell'attività effettivamente svolta e del petitum, come indicato in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] liquidando complessivi euro 1.655,00 oltr
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