CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 45737/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, presso il Tribunale di Roma, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 17 maggio 2022, del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 4 ottobre 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 17 maggio 2022, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, perché, per alcuni imputati, mancava la prova del pregresso tentativo di notifica a mani proprie, per altri, invece, mancavano gli eventuali verbali di elezione di domicilio e gli accertamenti anagrafici. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'abnormità del provvedimento impugnato, che, secondo la prospettazione offerta, avrebbe determinato un'indebita regressione del procedimento e una conseguente dilatazione dei tempi processuali, onerando il Pubblico Ministero alla reiterazione di atti già compiuti legittimamente. E ciò, peraltro, senza separare le posizioni degli imputati non interessati dalla (asserita) nullità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che è abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Rv. 208221), pregiudicando in concreto il successivo sviluppo del processo (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590). Cosicché, il provvedimento non è abnorme in tutte le ipotesi in cui, per quanto fondato su presupposti erronei, è espressione di poteri riconosciuti dall'ordinamento e non determina alcuna stasi del procedimento, come nel caso in cui il giudice, ritenendo l'omessa notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. (in realtà ritualmente eseguita), dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, ben potendo, lo stesso P.M., disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. Un., n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590; Sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, Rv. 258569).In concreto, il giudice ha rilevato come (per alcuni imputati) mancasse la prova di un pregresso tentativo di notifica a mani proprie e (per altri) degli eventuali verbali di elezione di domicilio o degli accertamenti anagrafici. Alla luce delle superiori considerazioni, a prescindere dalla correttezza della decisione (in realtà, ben avrebbe potuto il giudice, prima di pronunciare la nullità del decreto di citazione a giudizio, richiedere la produzione della documentazione mancante), il provvedimento impugnato è espressione di poteri riconosciuti dall'ordinamento e non determina alcuna stasi processuale, potendo il pubblico ministero esercitare nuovamente l'azione penale, producendo la documentazione richiesta o, eventualmente, rinnovando la notifica. Ed analoghe considerazioni valgono anche per l'ipotizzato vizio del provvedimento conseguente alla mancata separazione delle posizioni non interessati dal vizio rilevato ("non è abnorme il provvedimento con il quale il tribunale, rilevata la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio rispetto ad alcuni dei coimputati, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero anche per coloro nei cui confronti detta nullità non è ravvisabile sul presupposto della connessione esistente tra le condotte di tutti, atteso che detto provvedimento, per quanto illegittimo, costituisce comunque espressione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordinamento, né produce un'indebita stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero procedere di nuovo all'esercizio dell'azione penale": Sez. 2, n. 28302 del 25/06/2021, Rv. 281798). In conclusione, quindi, il ricorso deve dichiari inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 25 ot