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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37433/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16400/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, al Vile delle Milizie, n. 22; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per il Veneto, sez. staccata di Verona, n. 130/15/15, depositata il 12 gennaio 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La parte contribuente era attinta da avviso di accertamento per mancata compilazione nel quadro RW delle dichiarazioni per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 di redditi che l'Amministrazione finanziaria riteneva detenuti all'estero.

I gradi di merito erano sfavorevoli alla contribuente che ricorre per cassazione, spiegando due motivi di ricorso, mentre è rimasta intimata l'Agenzia delle entrate.

CONSIDERATO Con atto in data 29 luglio 2019 la ricorrente ha dichiarato la rinuncia al ricorso, rappresentando non essersi costituita la parte pubblica.

Il ricorso dev'essere quindi essere dichiarato estinto.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16400/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, al Vile delle Milizie, n. 22; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per il Veneto, sez. staccata di Verona, n. 130/15/15, depositata il 12 gennaio 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La parte contribuente era attinta da avviso di accertamento per mancata compilazione nel quadro RW delle dichiarazioni per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 di redditi che l'Amministrazione finanziaria riteneva detenuti all'estero. I gradi di merito erano sfavorevoli alla contribuente che ricorre per cassazione, spiegando due motivi di ricorso, mentre è rimasta intimata l'Agenzia delle entrate. CONSIDERATO Con atto in data 29 luglio 2019 la ricorrente ha dichiarato la rinuncia al ricorso, rappresentando non essersi costituita la parte pubblica. Il ricorso dev'essere quindi essere dichiarato estinto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 37433/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris