CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34307/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9629-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 2539/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 15/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 09629 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- Premesso che: 1.con gli avvisi di accertamento CZ0102642/2016, l'Agenzia delle Entrate rettificava la rendita catastale proposta con docfa dalla [OSCURATO:SOCIETA] relativamente ad un impianto di produzione di energia eolica, includendo tra gli elementi di calcolo della rendita, la torre di sostegno delle pale eoliche; 2.con la sentenza in epigrafe, la CTR della Calabria, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto che, in applicazione dell'art. 1, comma 21, I. n.208/2015, la torre debba essere esclusa dal calcolo della rendita trattandosi di "componente primaria per il funzionamento dell'aerogeneratore, con funzione di contrasto alla forza impressa dal vento, al fine di consentire alla pala di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza eolica per generare così l'energia elettrica", e quindi, di elemento che, "seppur stabilmente infisso al suolo, non rientri nel concetto di costruzione" ai fini del catastali; 3.I'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con un unico motivo con cui lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, I. n.208/2015. Deduce la ricorrente che la torre costituisce costruzione, opera ancorata al suolo, al pari delle opere di fondazione, elemento che non partecipa al processo produttivo dell'energia; 4. la contribuente ha depositato controricorso nel quale dà conto di sentenze n.380/3/2020 e 381/3/2020, depositate il 2 marzo 2020, e passate in giudicato (allegato 10 del controricorso), con cui la CTP di Catanzaro, decidendo di impugnazioni di altri avvisi di accertamento catastale, in tutto identici a quello oggetto del ricorso introduttivo di questo processo, relativi a torri con caratteristiche identiche a quelle della torre oggetto di questo processo e appartenenti allo stesso parco eolico (come documentato dalle riproduzioni dei vari avvisi, a pagina 36 e 37 del controricorso), ha annullato gli avvisi medesimi ritenendo che le torri dovessero escluse dal calcolo della rendita. La contribuente chiede che "stante la sussistenza di un giudicato esterno sopravvenuto, tra le stesse parti per impugnazione degli atti di rettifica catastale relativi a pali eolici del medesimo parco eolico qui in contestazione aventi le medesime caratteristiche tecniche 8altezza e consistenza) delle componente qui in contestazione", il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate sia dichiarato inammissibile; considerato che: 1. il giudicato (art.2909 c.c.) compre accertamenti, intervenuti tra le stesse parti, relativi a determinati fatti. Non può quindi dirsi che le sentenze evocate nel controricorso facciano stato nel presente giudizio dato che esse, come emerge dalla relativa lettura (anche delle parti riprodotte a pagina 36 del controricorso), non contengono accertamenti relativi alla torre a cui si riferisce l'avviso oggetto di questo processo e sono invece basate su considerazioni relative alla funzione che le torri, in genere, hanno rispetto al processo produttivo dell'energia eolica; 2. il ricorso dell'Agenzia delle Entrate va accolto nei limiti che seguono. 2.1. Con innumerevoli precedenti (ad esempio Cass. 22341/2022; 19763/2022; n. 3919/2022; n. 6687/2022; 6719/2022; n. 6830/2022; n. 25784/2021; nr. 27787 , 25789 e 25790 del 2021; nn.20726, 20727, 20728, 21287, 21288, 21460,21461, 21462 del 2020 ), è stato affermato che, in tema di determinazione della rendita di parchi eolici (i quali, al pari delle centrali elettriche, sono accatastabili nella Categoria «D/1- Opificio»), in virtù dell'art. 1, comma 21, I. n. 208/2015 -ai sensi della quale, con decorrenza dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili nel gruppo «D» va effettuata «tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento», ma con esclusione di «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»-, è stato sottratto dal carico impositivo il valore delle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive L.] indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo» (Cass., n.21462/2020, cit.) con la conseguenza che se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolve, oltre alla «funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica» e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di «componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l'energia elettrica» (Cass., n. 21462/2020, cit.), la torre stessa "risulta esente dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella" (Cass.1010/2021). 2.1. Spetta al giudice del merito accertare in concreto se la torre costituisca parte dell'impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo in quanto tale esclusa dal calcolo della rendita ai sensi dell'art. 1, comma 21, I. n. 208/2015. 2.2. Nella specie, l'accertamento della funzionalità della specifica torre è mancato. La CTR ha assunto che le torri sono sempre "componente primaria per il funzionamento dell'aerogeneratore, con funzione di contrasto alla forza impressa dal vento, al fine di consentire alla pala di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza eolica per generare così l'energia elettrica", e quindi, elemento che, seppur stabilmente infisso al suolo, non rientra nel concetto di costruzione ai fini del catastali; 3. il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla competente corte territoriale perché sia accertato se la torre costituisca o non, macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi della Legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 21 e quindi sia definita la rendita catastale dell'opificio; 4. il giudice del rinvio dovrà anche liquidare le spese del processo; P. Q. M. la Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in divers