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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 45735/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso d [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Tunisia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 20/09/2022 della Corte di appello di Palermo, visti gil atti, I provvedimento ;rnpugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai cons;gliere [OSCURATO:PERSONA]; ietta :a memoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per i'imputato :a memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Fano 1.Con sentenza in data 20 settembre 2022, in seguito ad annullamento senza rinvio della Sezione Quarta della Corte di cassazione con sentenza del 21 settembre 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 14 marzo 2017 dei Tribunale di Palermo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] aile pene di lecige per ii reato degli art. 81 cpv, 624 e 625 n. 2 cod. pen. per essersi lrnpossessato, a! fine di trarne profitto e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante manomissione del gruppo di misura dell'Enel, dell'energia elettrica cari a l< vi 32456, come quantificato dalla stessa Enel, con la recidiva reiterata. 2, Ricorre pe- cessazione !Imputato sulla base di due motivi.

Con li primo eccepisce :a violazione di legge, la violazione di norme processuall e il vizio di motivazione in relazione alla prescrizione, perché i fatti si erano consumati dal 7 giugno 2007 al 12 maggio 2011, per cui il termine di prescrizione era maturato al 12 novembre 2018.

Osserva che aveva formulato la richiesta con note di trattazione scritta il 5 settembre 2022, ma era stata del tutto ignorata.

Con i: secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché erroneamente era stato operato il bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti.

Neiie note di trattazione scritta il difensore replica alla requisitoria del Procuratore generale e insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. il ricorso è manifestamente infondato. 4, La Sezione Quarta ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per genericità„ in vioiazione dell'art. 581 cod. proc. pen.

La Corte di appello ha ripetuto giudizio e ha confermato l'accertamento di responsabilità del Tribunale di Palermo.

L difensore, che aveva inutilmente eccepito la prescrizione del reato in sede di discussione, l'ha reiterata con il primo motivo di ricorso per cassazione.

L'eccezione non ha consistenza.

Infatti, l'imputato è stato condannato per :! reato di furto di corrente elettrica ai danni dell'Enel, con manomissione del gruppo di misura, con ia recidiva reiterata.

5. Per il furto aggravato, all'epoca dei fatti, 2007-2011, era prevista la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da lire 1.000 a lire

10.000. All'imputato è stata applicata anche la recidiva reiterata, sia pure neutralizzata nella pena effettivamente irrogata dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente, ciò che non ne esclude, però„ la hievanza ai fini deila prescrizione (tra le più recenti, Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01).

E la recidiva reiterata incide sia sulla pena n astratto, con i limiti dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. che prevede i'applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave (Sez. 2, n. 32656 del 15/07/2014, Bovio, Rv. 259833; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 47028 del 03/10/2013, Farinella„ Rv. 257520; Sez. 2, in. 33871 del 02/07/2010, Dodi, Rv. 248130), in presenza di più circostanze aggravanti speciali, tra cui la recidiva reiterata che comporta un aumento della pena della metà (Sez.

U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664), sia conseguentemente sulla prescrizione.

L'art. 157 cod. oen. stabilisce che il tempo necessario a prescrivere per il delitto aggravato da circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e da circostanze a effetto speciale tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante, pari a un terzo.

Ciò ,comporta che il termine di prescrizione non è di anni 6, bensì di anni

8. Infatti, anche la nuova formulazione dell'art. 157 'cod. pen. non prevede alcuna riserva circa l'affermata influenza delle circostanze ad effetto speciale sui termini di prescrizione per il caso che ne sia contestata più d'una, salvo il necessario coordinamento con la previsione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., nei senso della !imitazione dell'aumento di pena (Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253525) L'art. 161, secondo comma, cod. pen., poi, quantifica il tempo dell'interruzione, in caso di recidiva dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., in cui rientra la recidiva reiterata, in due terzi, per cui il termine massimo di prescrizione del furto aggravato è di anni 13 e mesi

4. Come spiegato nella sentenza Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490-01, è consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del terrnine ;.-.)rescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017 - dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 50089 dei 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zanclomenechi, Rv. 271802); orientamento, questo, che non comporta alcuna violazione del ne bis in idem in senso sostanziale (in quanto è sempre il legislatore ad indicare i criteri per applicare l'elemento astrattamente suscettibile di assumere doppia valenza), né dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine vs.

Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224).

Al momento della decisione della Corte di appello in sede di rinvio, in data 20 settemdre 2022, non era maturato ancora il termine di prescrizione rispetto all'ultimo episodio delittuoso contestato al 12 maggio 2011.

Infatti, il furto di energia elettrica rientra tra i delitti a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), percne l'evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni di energia che si susseguono .costituiscono singoli atti di un'unica azione furtiva, posticipando la cessazione della consumazione fino all'ultimo prelievo (Sez. 5, n. 1324 del 27/10/2015, deo. 2016, 3 IAN't Caudo, Rv. 265850-01), per cui il termine di prescrizione decorre dall'ultima delle olurime captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un'unica azione furtiva a consumazione prolungata (Sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018, Fargetta, Rv. 274501 - 01).

6. La condanna resiste anche alla riforma Cartabia.

Per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. 1, d.lgs. n. 150 del 2022, il furto aggravato è divenuto procedibile a querela, mentre è rimasto procedibile d'ufficio quando ricorrono le circostanze d cui ai n. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis dell'art. 625 cod. pen.

Nello specifico, risulta contestata in fatto anche i'aggravante del n. 7 trattandosi di furto di cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità come l'energia elettrica (Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Cagnassone, Rv. 266229-01).

A prescindere da tali considerazioni, però, deve osservarsi che nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore dei digs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché„ diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cosiddetto giudicato sostanziale ('Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176-01 e Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., non mass.)

7. E che ii ricorso sia inammissibile deriva non solo dalla manifesta infondate..zza del primo motivo sulla prescrizione ma anche dalla genericità della seconda doglianza sui giudizio di bilanciamento delle circostanze.

Infatti, il ricorrente ha dedotto come argomenti in suo favore le condizioni di vita e il fatto che i precedenti erano risalenti, lamentando che la Corte territoriale aveva affermato che non vi era stata allegazione sul punto e riportando uno stralcio incompleto della motivazione della sentenza impugnata, così travisandone il senso.

I Giudici di appello hanno scritto in sentenza: "Ebbene, nel caso in esame, non emergono altri elementi, né ia difesa ha provveduto ad indicarli, oltre a quelli già positivamente apprezzati dal primo decidente che consentano da indurre (refuso nel testo) ia mitigazione del carico sanzionatorio, già prossimo al minimo edittale, considerata la rilevanza del danno cagionato all'Enel".

A differenza di quanto argomentato dal ricorrente, quindi, la Corte territoriale ha valutato gli elementi a favore e ha confermato la valutazione del primo Giudice che li aveva giudicati sufficienti ai fini del giudizio di equivalenza delle circostanze.

Rispetto a tale motivazione, h ricorrente avrebbe dovuto dedurre ulteriori argomenti, ciò che non ha fatto.

La sentenza impugnata resiste pertanto anche a questa censura. 4 JAY7 Sula base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi deli`art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente! versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso d [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Tunisia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 20/09/2022 della Corte di appello di Palermo, visti gil atti, I provvedimento ;rnpugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai cons;gliere [OSCURATO:PERSONA]; ietta :a memoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per i'imputato :a memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Fano 1.Con sentenza in data 20 settembre 2022, in seguito ad annullamento senza rinvio della Sezione Quarta della Corte di cassazione con sentenza del 21 settembre 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 14 marzo 2017 dei Tribunale di Palermo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] aile pene di lecige per ii reato degli art. 81 cpv, 624 e 625 n. 2 cod. pen. per essersi lrnpossessato, a! fine di trarne profitto e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante manomissione del gruppo di misura dell'Enel, dell'energia elettrica cari a l< vi 32456, come quantificato dalla stessa Enel, con la recidiva reiterata. 2, Ricorre pe- cessazione !Imputato sulla base di due motivi. Con li primo eccepisce :a violazione di legge, la violazione di norme processuall e il vizio di motivazione in relazione alla prescrizione, perché i fatti si erano consumati dal 7 giugno 2007 al 12 maggio 2011, per cui il termine di prescrizione era maturato al 12 novembre 2018. Osserva che aveva formulato la richiesta con note di trattazione scritta il 5 settembre 2022, ma era stata del tutto ignorata. Con i: secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché erroneamente era stato operato il bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti. Neiie note di trattazione scritta il difensore replica alla requisitoria del Procuratore generale e insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. il ricorso è manifestamente infondato. 4, La Sezione Quarta ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per genericità„ in vioiazione dell'art. 581 cod. proc. pen. La Corte di appello ha ripetuto giudizio e ha confermato l'accertamento di responsabilità del Tribunale di Palermo. L difensore, che aveva inutilmente eccepito la prescrizione del reato in sede di discussione, l'ha reiterata con il primo motivo di ricorso per cassazione. L'eccezione non ha consistenza. Infatti, l'imputato è stato condannato per :! reato di furto di corrente elettrica ai danni dell'Enel, con manomissione del gruppo di misura, con ia recidiva reiterata. 5. Per il furto aggravato, all'epoca dei fatti, 2007-2011, era prevista la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da lire 1.000 a lire 10.000. All'imputato è stata applicata anche la recidiva reiterata, sia pure neutralizzata nella pena effettivamente irrogata dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente, ciò che non ne esclude, però„ la hievanza ai fini deila prescrizione (tra le più recenti, Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01). E la recidiva reiterata incide sia sulla pena n astratto, con i limiti dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. che prevede i'applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave (Sez. 2, n. 32656 del 15/07/2014, Bovio, Rv. 259833; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 47028 del 03/10/2013, Farinella„ Rv. 257520; Sez. 2, in. 33871 del 02/07/2010, Dodi, Rv. 248130), in presenza di più circostanze aggravanti speciali, tra cui la recidiva reiterata che comporta un aumento della pena della metà (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664), sia conseguentemente sulla prescrizione. L'art. 157 cod. oen. stabilisce che il tempo necessario a prescrivere per il delitto aggravato da circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e da circostanze a effetto speciale tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante, pari a un terzo. Ciò ,comporta che il termine di prescrizione non è di anni 6, bensì di anni 8. Infatti, anche la nuova formulazione dell'art. 157 'cod. pen. non prevede alcuna riserva circa l'affermata influenza delle circostanze ad effetto speciale sui termini di prescrizione per il caso che ne sia contestata più d'una, salvo il necessario coordinamento con la previsione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., nei senso della !imitazione dell'aumento di pena (Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253525) L'art. 161, secondo comma, cod. pen., poi, quantifica il tempo dell'interruzione, in caso di recidiva dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., in cui rientra la recidiva reiterata, in due terzi, per cui il termine massimo di prescrizione del furto aggravato è di anni 13 e mesi 4. Come spiegato nella sentenza Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490-01, è consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del terrnine ;.-.)rescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017 - dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 50089 dei 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zanclomenechi, Rv. 271802); orientamento, questo, che non comporta alcuna violazione del ne bis in idem in senso sostanziale (in quanto è sempre il legislatore ad indicare i criteri per applicare l'elemento astrattamente suscettibile di assumere doppia valenza), né dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine vs. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224). Al momento della decisione della Corte di appello in sede di rinvio, in data 20 settemdre 2022, non era maturato ancora il termine di prescrizione rispetto all'ultimo episodio delittuoso contestato al 12 maggio 2011. Infatti, il furto di energia elettrica rientra tra i delitti a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), percne l'evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni di energia che si susseguono .costituiscono singoli atti di un'unica azione furtiva, posticipando la cessazione della consumazione fino all'ultimo prelievo (Sez. 5, n. 1324 del 27/10/2015, deo. 2016, 3 IAN't Caudo, Rv. 265850-01), per cui il termine di prescrizione decorre dall'ultima delle olurime captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un'unica azione furtiva a consumazione prolungata (Sez. 4, n. 53456 del 15/11/2018, Fargetta, Rv. 274501 - 01). 6. La condanna resiste anche alla riforma Cartabia. Per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. 1, d.lgs. n. 150 del 2022, il furto aggravato è divenuto procedibile a querela, mentre è rimasto procedibile d'ufficio quando ricorrono le circostanze d cui ai n. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis dell'art. 625 cod. pen. Nello specifico, risulta contestata in fatto anche i'aggravante del n. 7 trattandosi di furto di cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità come l'energia elettrica (Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Cagnassone, Rv. 266229-01). A prescindere da tali considerazioni, però, deve osservarsi che nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore dei digs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché„ diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cosiddetto giudicato sostanziale ('Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176-01 e Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., non mass.) 7. E che ii ricorso sia inammissibile deriva non solo dalla manifesta infondate..zza del primo motivo sulla prescrizione ma anche dalla genericità della seconda doglianza sui giudizio di bilanciamento delle circostanze. Infatti, il ricorrente ha dedotto come argomenti in suo favore le condizioni di vita e il fatto che i precedenti erano risalenti, lamentando che la Corte territoriale aveva affermato che non vi era stata allegazione sul punto e riportando uno stralcio incompleto della motivazione della sentenza impugnata, così travisandone il senso. I Giudici di appello hanno scritto in sentenza: "Ebbene, nel caso in esame, non emergono altri elementi, né ia difesa ha provveduto ad indicarli, oltre a quelli già positivamente apprezzati dal primo decidente che consentano da indurre (refuso nel testo) ia mitigazione del carico sanzionatorio, già prossimo al minimo edittale, considerata la rilevanza del danno cagionato all'Enel". A differenza di quanto argomentato dal ricorrente, quindi, la Corte territoriale ha valutato gli elementi a favore e ha confermato la valutazione del primo Giudice che li aveva giudicati sufficienti ai fini del giudizio di equivalenza delle circostanze. Rispetto a tale motivazione, h ricorrente avrebbe dovuto dedurre ulteriori argomenti, ciò che non ha fatto. La sentenza impugnata resiste pertanto anche a questa censura. 4 JAY7 Sula base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi deli`art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente! versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
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