CassazionedecretoSezione LDecisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 23735/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29224-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di TARANTO, depositato il 03/06/2022 R.G.N. 7299/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] forensi R.G.N.29224/2022 Cron. Rep. Ud.10/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto di omologa, reso ai sensi dell’art.445 bis c.p.c., il Tribunale di Tarantoha accertato il requisito sanitario utile per l’esenzione totale del ticket sanitario, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e ha liquidato, in favore della parte vittoriosa, euro 600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione. 2. P er la cassazione del decreto, nella parte relativa alla statuizione sulle spese, la ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso straordinarioex art. 111 Cost. , affidato ad un unico motivo.L'INPS ha resistito con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 3. Con l'unico motivo è denunciata - ai sensi dell' art. 360 nr. 3 c. p.c.-, la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 , comma 2, c.p.c., degli artt. 91 e 92 c.p.c., del D.M. n r . 55 del 2014, artt. 5 e 6, nonché omessa o insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione in ordine al regolamento delle spese di lite. Assume che la controversia sia di valore indeterminabile e che, dunque, vada ricondotta al terzoscaglione (valori compresi tra euro 26.000,01 e euro 52.000,00) c he stabilisce un compenso minimo, per la fase di riferimento, di euro 1212,00. 4. Il motivo è fondato. 4.1. La controversia deve ritersi di valore indeterminabile, avendo un contenuto non suscettibile di valutazione economica, per cui, conformemente a Cass. n. 30450 del 2024, la liquidazione dei compensi, riferiti ai procedimenti di istruzione preventiva, deve determina rsi in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabileche è il terzo di cui all'allegato al D.M. nr. 55 del 2014, da eur o 26001,00 ed e uro 52000,00 ( cfr. Cass. n r . 968 del 2022; Cass. nr. 32 del 2024) ; i compensi vanno ridotti in considerazione della natura della causa del 50% per le prime due fasi e del 70% per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55 del 2014 , nella versione vigente al momento della omologa. 4.2. Avuto riguardo all'importo derivante dal riconoscimento delle voci indicatein relazione al terzo scaglione, la liquidazione delle spese contenuta nel decreto è inferiore ai minimi previsti (pari – secondo i criteri sopra detti ed in base alle tariffe ratione temporisin vigore – ad euro 1.212,00 per la fase di istruzione preventiva). 5. Pertanto, il provvedimento impugnato , in relazione alla statuizione sulle spese, va cassato con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di un diverso magistrato, per la rideterminazione delle spese di lite dovute, nonché per la statuizione sulle spese di lite del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di lite del giudizio di cassazione. Così