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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 febbraio 2023

Cassazione n. 08253/2023

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liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4987/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] e per essa la BCC [OSCURATO:PERSONA] per la Gestione dei Crediti-Spa, nella sua qualità di mandataria che agisce in persona del Procuratore Speciale elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 13 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6688/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/10/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];Rilevatoche: la [OSCURATO:SOCIETA]. agì nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per sentir accertare l’avvenuta risoluzione di un contratto di locazione finanziaria immobiliare (per mancato pagamento di undici canoni) e per ottenere la restituzione del bene; la [OSCURATO:SOCIETA]. contestò la morosità assumendo la natura usuraria dei tassi convenuti nel contratto di locazione finanziaria e sostenendo di essere creditrice per gli importi versati e non dovuti, in relazione ai quali propose domanda riconvenzionale di restituzione; propose, in via subordinata, ulteriori domande riconvenzionali basate, fra l’altro, sulla sussistenza di interessi e commissioni occulti in violazione dell’art. 117 TUB; in via riconvenzionale residuale,richiese la condanna della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 1526 c.c., alla restituzione delle somme corrisposte, salvo il diritto della concedente ad un equo compenso; il Tribunale di Roma dichiarò la risoluzione del contratto di leasing e condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. all’immediato rilascio dell’immobile; rigettò le riconvenzionali e condannò la resistente al pagamento delle spese di lite; la Corte di Appello ha accolto parzialmente il gravame della [OSCURATO:SOCIETA]. affermando l’usurarietà del tasso degli interessi di mora e accertando un credito della locataria di 12.987,72 per interessi moratori non dovuti(ma escludendo una condanna restitutoria a fronte del maggior credito della concedente); ha escluso altresì che il contratto non consentisse una chiara individuazione dell’effettivo tasso di leasing (così dacomportare l’applicazione del tasso minimo dei BOT annuali), rilevando che lo stesso era al di sotto del tasso-soglia vigente al momento della stipula e che il «costo del contratto di leasing risulta in concreto sufficientemente determinato mediante l’indicazione del corrispettivo totale della locazione finanziaria e del numero, dell’ammontare e della periodicità di versamenti dei singoli canoni di leasing, indicazioni, queste, che consentono all’utilizzatrice di comprendere con precisione l’entità degli oneri a proprio carico e che soddisfano le esigenze di determinatezza e di trasparenza di cui all’art. 117 del T.U.B.»; quanto alla richiesta della [OSCURATO:SOCIETA]. di restituzione delle rate pagate, ha affermato che, con la clausola n. 19 del contratto (prevedente che, in caso di risoluzione dovuta ad inadempimento, «l’utilizzatore sarà tenuto a restituire immediatamente i beni […], nonché a corrispondere tutte le somme dovute e non pagate fino a tale data, fermo rimanendo quanto stabilito dall’art. 1458 c.c. e impregiudicata la facoltà del concedente di richiedere il risarcimento dei danni, il cui ammontare, fatto salvo il danno ulteriore, sarà determinato dalla sommatoria di tutti i canoni successivi attualizzati […], dedotto quanto il concedente abbia conseguito disponendo dei beni al netto del corrispettivo pattuito»),le parti avevano «chiaramente voluto derogare a quanto stabilito dal primo comma dell’art. 1526 c.c.» e che non vi era motivo «di dubitare della validità della relativa pattuizione, che è stata oggetto di specifica sottoscrizione, venendo in rilievo la disciplina di cui al secondo comma dell’art. 1526 c.c. che espressamente prevede la possibilità delle parti di convenire che le rate pagate restino acquisite al venditore/concedente»; ha proposto ricorso percassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a tre motivi; ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla mandataria BCC [OSCURATO:PERSONA].p.a.; la ricorrente ha notificato e depositato un irrituale “controricorso al controricorso della parte resistente”; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. per l’adunanza del 13 luglio 2020, ma il Collegio, all’esito, pronunciava ordinanza interlocutoria n. 17264 del 18 agosto successivo, con cui rinviava a nuovo ruolo in attesa di decisioni delle Sezioni Unite; la trattazione del ricorso è stata nuovamente fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. per l’adunanza odierna, in vista della quale non sono state depositate conclusioni del Pubblico Ministero presso la Corte; entrambe le partihanno depositato memoria.

Consideratoche: va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controricorrente, basata sul rilievo che, a fronte della notifica della sentenza avvenuta il 12.12.2018, l’impugnazione era stata notificata all’indirizzo PEC del difensore della [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) soltanto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; al riguardo, la [OSCURATO:SOCIETA]ha rilevato che tale notificazione è stata preceduta da una notifica a mezzo di servizio postale (avviata in data 1.2.2019) diretta all’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 3 di Roma e che, non essendo rientrato l’avviso di ricevimento, la ricorrente aveva accertato l’avvenuto trasferimento dello studio del destinatario e aveva proceduto a rinnovare la notifica all’indirizzo PEC del medesimo difensore; tanto considerato e ritenuto che (diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente con richiamo a Cass. n. 20946/2018) la sentenza fosse stata validamente notificata presso il domicilio fisico eletto dal difensore della [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr. Cass. n. 3557/2021 e Cass. n. 39970/2021), risulta decisiva, nel senso del rispetto del temine breve di impugnazione, la circostanza che la ricorrente abbia tempestivamente proceduto a riattivare il procedimento notificatorio (destinato a no andare a buon fine per ragioni non imputabili al notificante), così conservando gli effetti collegati all’attività originaria (cfr. Cass., S.U. n. 14594/2016); con il primo motivo , la ricorrente denuncia la «nullità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 2° comma c.c., della legge n. 108/199[6] e del decreto legge n. 394/2000 convertito con modificazioni nella legge n. 24/2001, in relazione alla statuizione della Corte d’Appello di Roma, secondo cui l’usurarietà del tasso degli interessi moratori previsto nel contratto di leasing non incide sulla validità della pattuizione relativa agli interessi compensativi»; il motivo è infondato alla luce dell’arresto nomo filattico di c u i a Cass., S.U. n. 19597/2020 (ignorato dalla ricorrente nella sua memoria), che ha ritenuto applicabile l’art. 1815, 2° co. c.c. anche all’ipotesi di usurarietà degli interessi moratori, ma ha chiarito che, «ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi» (p recisando, peraltro, che «resta l’applicazione dell’art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione d egli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti»); col secondo motivo , la ricorrente denuncia la «nullità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 117 T.U.B., in relazione alla statuizione della Corte di Appello di Roma, secondo cui, pur in presenza della indicazione nel contratto de quo di un tas s o nominale di leasing inferiore a quello effettivo calcolato dal ctu, non sarebbe configurabile l’indeterminatezza di cui all’art. 117 comma 4 TUB e non troverebbe applicazione l’art. 117 comma 7 TUB»: rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di indicare il tasso di interesse effettivamente applicato, avendo indicato nel contratto un tasso (del 5,65%) diverso ed inferiore rispetto a quello effettivo (del 6,12%) rielaborato dal ctu, senza quindi soddisfare i requisiti di chiarezza e determinatezza richiesti dall’art. 117, comma 4 T.U.B., assume di avere eccepito anche la sussistenza di una «commissione occulta, non palesata in contratto, quale conseguenza della presenza di un Tasso di attualizzazione dei canoni non pagati, in caso di estinzione e/o decadenza dal beneficio del termine» evidenziando che la stesa andava «ad incidere nella determinazione del vero TAEG, ottenendosi un [OSCURATO:PERSONA] iniziale pari al 7,57%, ben maggiore al taeg previsto e dichiarato nel contratto (5, 65%) con la conseguenza che la banca ha occultato alla utilizzatrice 1,92 punti percentuali», configurandosi pertanto «anche con riguardo alla presenza della predetta commissione occulta una violazione dell’art. 117, comma 4°, del T.U.B.»; il motivo è inammissibile, in quanto - in disparte l’indicazione erronea della motivazione censuranda come risultante dalle pagg. 16- 17, là dove il breve passo riprodotto è in realtà quello con cui la corte capitolina enuncia la ragione di infondatezza di una seconda censura posta con il terzo motivo d appello, che riassume nella penultima proposizione della pag. 14 e che risulta enunciata nelle ultime tre righe della stessa pagina e nelle prime quattro della pagina 15 - non si confronta adeguatamente con la motivazione con cui, dall’inizio del quinto rigo della pagina 15 sino al quarto della pagina 16, la Corte ha rigettato il terzo motivo di appello, limitandosi -nella sostanza- a ribadire il proprio contrario assunto della indeterminatezza delle indicazioni contrattuali sul tasso effettivo, né con quanto poi affermato dal giudice di appello (alla pag. 16) nello scrutinio del quarto motivo di appello in punto di differenza (di natura e funzione) fra tasso di leasing e tasso di attualizzazione e circa l’impossibilità di considerare il differenziale fra gli stessi come una commissione occulta; in particolare, le motivazioni enunciate alla pagina 15 e fino alle prime quattro righe della successiva sono del tutto ignorate e l’illustrazione del motivo si risolve in un assoluto disinteresse per esse e nell’enunciazione brevissima – a pag. 18 del ricorso - di una prospettazione basata su riferimenti alla c.t.u., peraltro solo in parte riprodotti e dei quali non è spiegata la rilevanza, per poi -sempre nella stessa pagina –evocare l’eccezione di sussistenza di una commissione occulta con totale pretermissione dello scrutinio del quarto motivo di appello; col terzo motivo («nullità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 c.c., in relazione alla statuizione della Corte di Appello di Roma, secondo cuial contratto di leasing de quo non può applicarsi in via analogica quanto statuito dall’art. 1526 comma 1 c.c.»), la ricorrentecontesta l’assunto secondo cui, con la clausola n. 19, le parti avevano derogato, a norma dell’art. 1526, 2° co. c.c., a quanto previsto dal 1° comma dello stesso articolo, sostenendo che nell’anzidetta clausola non vi èalcuna disposizione che consentad i affermare che le parti abbiano convenuto che le rate già pagate del leasing dovessero restare acquisite al concedente in ipotesi di inadempimento dell’utilizzatore; il motivo è inammissibile giacché non evidenzia errori di diritto nella lettura dell’art.1526 c.c. (applicabile nel caso di specie, alla luce di Cass., S.U. n. 2061/2021, trattandosi di risoluzione di leasing antecedente all’entrata in vigore della l. n. 124/2017), ma si limita a contestare l’interpretazione della clausola n. 19 di leasing fornita dalla Corte, senza tuttavia svolgere pertinenti censure in relazione alla eventuale violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale; inoltre, la motivazione della sentenza impugnata viene considerata limitatamente a quanto enunciato nelle ultime tre righe della pagina 17 e nelle prime due della successiva, fra l’altro omettendo l’inciso finale “oltre il risarcimento del danno”; s i ignora sia quanto la sentenza ha posto come premessa a pag. 17, evocando la motivazione del primo giudice sull’accoglimento dell’azione di risoluzione del contratto in forza della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 19 del contratto, sia e soprattutto quanto poi affermato di seguito nella prima proposizione della pagina 18, là dove la corte romana ha affermato che«non vi è motivo di dubitare della validità della relativa pattuizione, che è stata oggetto di specifica sottoscrizione, venendo in rilievo la disciplina di cui al secondo comma dell’art. 1526 c.c., che espressamente prevede la possibilità delle parti di convenire che le rate pagate restino acquisite al venditore-concedente»; atteso che sulle questioni dedotte è stato necessario l’intervento delle Sezioni Unite (successivamente alla proposizione del ricorso), ricorrono gravi motivi per compensare le spese di lite.sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4987/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] e per essa la BCC [OSCURATO:PERSONA] per la Gestione dei Crediti-Spa, nella sua qualità di mandataria che agisce in persona del Procuratore Speciale elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 13 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6688/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/10/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];Rilevatoche: la [OSCURATO:SOCIETA]. agì nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per sentir accertare l’avvenuta risoluzione di un contratto di locazione finanziaria immobiliare (per mancato pagamento di undici canoni) e per ottenere la restituzione del bene; la [OSCURATO:SOCIETA]. contestò la morosità assumendo la natura usuraria dei tassi convenuti nel contratto di locazione finanziaria e sostenendo di essere creditrice per gli importi versati e non dovuti, in relazione ai quali propose domanda riconvenzionale di restituzione; propose, in via subordinata, ulteriori domande riconvenzionali basate, fra l’altro, sulla sussistenza di interessi e commissioni occulti in violazione dell’art. 117 TUB; in via riconvenzionale residuale,richiese la condanna della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 1526 c.c., alla restituzione delle somme corrisposte, salvo il diritto della concedente ad un equo compenso; il Tribunale di Roma dichiarò la risoluzione del contratto di leasing e condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. all’immediato rilascio dell’immobile; rigettò le riconvenzionali e condannò la resistente al pagamento delle spese di lite; la Corte di Appello ha accolto parzialmente il gravame della [OSCURATO:SOCIETA]. affermando l’usurarietà del tasso degli interessi di mora e accertando un credito della locataria di 12.987,72 per interessi moratori non dovuti(ma escludendo una condanna restitutoria a fronte del maggior credito della concedente); ha escluso altresì che il contratto non consentisse una chiara individuazione dell’effettivo tasso di leasing (così dacomportare l’applicazione del tasso minimo dei BOT annuali), rilevando che lo stesso era al di sotto del tasso-soglia vigente al momento della stipula e che il «costo del contratto di leasing risulta in concreto sufficientemente determinato mediante l’indicazione del corrispettivo totale della locazione finanziaria e del numero, dell’ammontare e della periodicità di versamenti dei singoli canoni di leasing, indicazioni, queste, che consentono all’utilizzatrice di comprendere con precisione l’entità degli oneri a proprio carico e che soddisfano le esigenze di determinatezza e di trasparenza di cui all’art. 117 del T.U.B.»; quanto alla richiesta della [OSCURATO:SOCIETA]. di restituzione delle rate pagate, ha affermato che, con la clausola n. 19 del contratto (prevedente che, in caso di risoluzione dovuta ad inadempimento, «l’utilizzatore sarà tenuto a restituire immediatamente i beni […], nonché a corrispondere tutte le somme dovute e non pagate fino a tale data, fermo rimanendo quanto stabilito dall’art. 1458 c.c. e impregiudicata la facoltà del concedente di richiedere il risarcimento dei danni, il cui ammontare, fatto salvo il danno ulteriore, sarà determinato dalla sommatoria di tutti i canoni successivi attualizzati […], dedotto quanto il concedente abbia conseguito disponendo dei beni al netto del corrispettivo pattuito»),le parti avevano «chiaramente voluto derogare a quanto stabilito dal primo comma dell’art. 1526 c.c.» e che non vi era motivo «di dubitare della validità della relativa pattuizione, che è stata oggetto di specifica sottoscrizione, venendo in rilievo la disciplina di cui al secondo comma dell’art. 1526 c.c. che espressamente prevede la possibilità delle parti di convenire che le rate pagate restino acquisite al venditore/concedente»; ha proposto ricorso percassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a tre motivi; ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla mandataria BCC [OSCURATO:PERSONA].p.a.; la ricorrente ha notificato e depositato un irrituale “controricorso al controricorso della parte resistente”; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. per l’adunanza del 13 luglio 2020, ma il Collegio, all’esito, pronunciava ordinanza interlocutoria n. 17264 del 18 agosto successivo, con cui rinviava a nuovo ruolo in attesa di decisioni delle Sezioni Unite; la trattazione del ricorso è stata nuovamente fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. per l’adunanza odierna, in vista della quale non sono state depositate conclusioni del Pubblico Ministero presso la Corte; entrambe le partihanno depositato memoria. Consideratoche: va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controricorrente, basata sul rilievo che, a fronte della notifica della sentenza avvenuta il 12.12.2018, l’impugnazione era stata notificata all’indirizzo PEC del difensore della [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) soltanto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; al riguardo, la [OSCURATO:SOCIETA]ha rilevato che tale notificazione è stata preceduta da una notifica a mezzo di servizio postale (avviata in data 1.2.2019) diretta all’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 3 di Roma e che, non essendo rientrato l’avviso di ricevimento, la ricorrente aveva accertato l’avvenuto trasferimento dello studio del destinatario e aveva proceduto a rinnovare la notifica all’indirizzo PEC del medesimo difensore; tanto considerato e ritenuto che (diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente con richiamo a Cass. n. 20946/2018) la sentenza fosse stata validamente notificata presso il domicilio fisico eletto dal difensore della [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr. Cass. n. 3557/2021 e Cass. n. 39970/2021), risulta decisiva, nel senso del rispetto del temine breve di impugnazione, la circostanza che la ricorrente abbia tempestivamente proceduto a riattivare il procedimento notificatorio (destinato a no andare a buon fine per ragioni non imputabili al notificante), così conservando gli effetti collegati all’attività originaria (cfr. Cass., S.U. n. 14594/2016); con il primo motivo , la ricorrente denuncia la «nullità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 2° comma c.c., della legge n. 108/199[6] e del decreto legge n. 394/2000 convertito con modificazioni nella legge n. 24/2001, in relazione alla statuizione della Corte d’Appello di Roma, secondo cui l’usurarietà del tasso degli interessi moratori previsto nel contratto di leasing non incide sulla validità della pattuizione relativa agli interessi compensativi»; il motivo è infondato alla luce dell’arresto nomo filattico di c u i a Cass., S.U. n. 19597/2020 (ignorato dalla ricorrente nella sua memoria), che ha ritenuto applicabile l’art. 1815, 2° co. c.c. anche all’ipotesi di usurarietà degli interessi moratori, ma ha chiarito che, «ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi» (p recisando, peraltro, che «resta l’applicazione dell’art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione d egli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti»); col secondo motivo , la ricorrente denuncia la «nullità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 117 T.U.B., in relazione alla statuizione della Corte di Appello di Roma, secondo cui, pur in presenza della indicazione nel contratto de quo di un tas s o nominale di leasing inferiore a quello effettivo calcolato dal ctu, non sarebbe configurabile l’indeterminatezza di cui all’art. 117 comma 4 TUB e non troverebbe applicazione l’art. 117 comma 7 TUB»: rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di indicare il tasso di interesse effettivamente applicato, avendo indicato nel contratto un tasso (del 5,65%) diverso ed inferiore rispetto a quello effettivo (del 6,12%) rielaborato dal ctu, senza quindi soddisfare i requisiti di chiarezza e determinatezza richiesti dall’art. 117, comma 4 T.U.B., assume di avere eccepito anche la sussistenza di una «commissione occulta, non palesata in contratto, quale conseguenza della presenza di un Tasso di attualizzazione dei canoni non pagati, in caso di estinzione e/o decadenza dal beneficio del termine» evidenziando che la stesa andava «ad incidere nella determinazione del vero TAEG, ottenendosi un [OSCURATO:PERSONA] iniziale pari al 7,57%, ben maggiore al taeg previsto e dichiarato nel contratto (5, 65%) con la conseguenza che la banca ha occultato alla utilizzatrice 1,92 punti percentuali», configurandosi pertanto «anche con riguardo alla presenza della predetta commissione occulta una violazione dell’art. 117, comma 4°, del T.U.B.»; il motivo è inammissibile, in quanto - in disparte l’indicazione erronea della motivazione censuranda come risultante dalle pagg. 16- 17, là dove il breve passo riprodotto è in realtà quello con cui la corte capitolina enuncia la ragione di infondatezza di una seconda censura posta con il terzo motivo d appello, che riassume nella penultima proposizione della pag. 14 e che risulta enunciata nelle ultime tre righe della stessa pagina e nelle prime quattro della pagina 15 - non si confronta adeguatamente con la motivazione con cui, dall’inizio del quinto rigo della pagina 15 sino al quarto della pagina 16, la Corte ha rigettato il terzo motivo di appello, limitandosi -nella sostanza- a ribadire il proprio contrario assunto della indeterminatezza delle indicazioni contrattuali sul tasso effettivo, né con quanto poi affermato dal giudice di appello (alla pag. 16) nello scrutinio del quarto motivo di appello in punto di differenza (di natura e funzione) fra tasso di leasing e tasso di attualizzazione e circa l’impossibilità di considerare il differenziale fra gli stessi come una commissione occulta; in particolare, le motivazioni enunciate alla pagina 15 e fino alle prime quattro righe della successiva sono del tutto ignorate e l’illustrazione del motivo si risolve in un assoluto disinteresse per esse e nell’enunciazione brevissima – a pag. 18 del ricorso - di una prospettazione basata su riferimenti alla c.t.u., peraltro solo in parte riprodotti e dei quali non è spiegata la rilevanza, per poi -sempre nella stessa pagina –evocare l’eccezione di sussistenza di una commissione occulta con totale pretermissione dello scrutinio del quarto motivo di appello; col terzo motivo («nullità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 c.c., in relazione alla statuizione della Corte di Appello di Roma, secondo cuial contratto di leasing de quo non può applicarsi in via analogica quanto statuito dall’art. 1526 comma 1 c.c.»), la ricorrentecontesta l’assunto secondo cui, con la clausola n. 19, le parti avevano derogato, a norma dell’art. 1526, 2° co. c.c., a quanto previsto dal 1° comma dello stesso articolo, sostenendo che nell’anzidetta clausola non vi èalcuna disposizione che consentad i affermare che le parti abbiano convenuto che le rate già pagate del leasing dovessero restare acquisite al concedente in ipotesi di inadempimento dell’utilizzatore; il motivo è inammissibile giacché non evidenzia errori di diritto nella lettura dell’art.1526 c.c. (applicabile nel caso di specie, alla luce di Cass., S.U. n. 2061/2021, trattandosi di risoluzione di leasing antecedente all’entrata in vigore della l. n. 124/2017), ma si limita a contestare l’interpretazione della clausola n. 19 di leasing fornita dalla Corte, senza tuttavia svolgere pertinenti censure in relazione alla eventuale violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale; inoltre, la motivazione della sentenza impugnata viene considerata limitatamente a quanto enunciato nelle ultime tre righe della pagina 17 e nelle prime due della successiva, fra l’altro omettendo l’inciso finale “oltre il risarcimento del danno”; s i ignora sia quanto la sentenza ha posto come premessa a pag. 17, evocando la motivazione del primo giudice sull’accoglimento dell’azione di risoluzione del contratto in forza della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 19 del contratto, sia e soprattutto quanto poi affermato di seguito nella prima proposizione della pagina 18, là dove la corte romana ha affermato che«non vi è motivo di dubitare della validità della relativa pattuizione, che è stata oggetto di specifica sottoscrizione, venendo in rilievo la disciplina di cui al secondo comma dell’art. 1526 c.c., che espressamente prevede la possibilità delle parti di convenire che le rate pagate restino acquisite al venditore-concedente»; atteso che sulle questioni dedotte è stato necessario l’intervento delle Sezioni Unite (successivamente alla proposizione del ricorso), ricorrono gravi motivi per compensare le spese di lite.sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussis
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