CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 23241/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocatiANNA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale ex lege;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] NAPOLI;Numero registro generale 9458/2022Numero sezionale 2090/2026Numero di raccolta generale 23241/2026Data pubblicazione 15/07/2026-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3600/2021,depositata il 6/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].L’[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Napoli (d’ora inavanti semplicemente [OSCURATO:PERSONA]) conveniva, dinanzi al Tribunale di Napoli,[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse condannata a restituirgli il fondo disua proprietà, sito in Napoli, località Scampia, alla via Bakù, identificatocatastalmente al foglio 1, particella 205, sul quale la convenuta, che lodeteneva sine titulo, aveva edificato un manufatto destinato all’esercizio diuna farmacia, nonché a risarcirgli i danni sia per l’abusiva occupazione siaper l’ingiustificata interruzione delle trattative, atteso che, a seguito diproposta di acquisto proveniente dalla Rossetti, il Consiglio diamministrazione aveva deliberato il prezzo di cessione del suolo e lamisura del corrispettivo dovuto a titolo di ristoro per l’occupazionepregressa e che la convenuta non solo aveva accettato dette condizioni,ma aveva anche indicato il notaio per la stipula dell’atto, salvo poi, afronte della richiesta di pagamento della somma concordata, tenere unacondotta ritenuta non coerente con gli impegni assunti.Costituitasi in giudizio, la Rossetti contestava la prospettazione attorea,negando la detenzione sine titulo e deducendo che l’occupazione del suoloera avvenuta in forza di autorizzazione rilasciata dal Comune di Napoli, ilquale si era qualificato proprietario dell’area; denunciava, inoltre, cheparte attrice, avendo tardivamente prodotto il titolo di acquisto del bene,aveva contribuito a rendere incerto il quadro proprietario e giustificato ilmancato perfezionamento della compravendita.Numero registro generale 9458/2022Numero sezionale 2090/2026Numero di raccolta generale 23241/2026Data pubblicazione 15/07/2026Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1579/2011, accoglievaparzialmente la domanda, ritenendo che la Rossetti detenesse il fondo inassenza di valido titolo e disponendone, conseguentemente, il rilascio infavore dello [OSCURATO:PERSONA], con condanna della convenuta al pagamento di euro45.550,92 a titolo di indennizzo per l’occupazione; rigettava, invece, ladomanda risarcitoria fondata sulla dedotta responsabilità precontrattuale,rilevando la mancata prova del danno subito dal Comune.Avverso tale pronuncia proponeva appello la Rossetti, censurando, perquanto ancora rileva, la ritenuta sussistenza dell’occupazione sine titulononché la ricostruzione operata in ordine alla vicenda delle trattative,deducendo che il rallentamento delle trattative e il mancatoperfezionamento del contratto erano dipesi da circostanze oggettive edestranee alla sua sfera di controllo, tra le quali, in primo luogo,l’incertezza circa la titolarità del bene; resisteva lo [OSCURATO:PERSONA].Nel corso del relativo giudizio si verificava il decesso dell’appellante, cuiseguiva la riassunzione del processo da parte degli eredi, il coniugeSuccessivamente, intervenuto anche il decesso di FrancescoDell’Aversano, il giudizio proseguiva con la sola [OSCURATO:PERSONA]Aversano,nella qualità di unica erede.La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 3600/2021, depositata il6/10/2021, ha rigettato il gravame e, per l’effetto, ha confermato ladecisione di primo grado.Segnatamente, quanto alla detenzione del bene ha ritenuto che ilTribunale avesse correttamente escluso la sussistenza di un valido titolo incapo alla Rossetti, valorizzando sia l’assenza di elementi idonei a fondareuna legittima detenzione sia la stessa condotta dell’interessata, la quale,richiedendo di acquistare, aveva implicitamente riconosciuto la titolaritàdel bene in capo all’ente proprietario; ha escluso, inoltre, che potesseroassumere rilievo, in senso contrario, il nulla osta comunale per laNumero registro generale 9458/2022Numero sezionale 2090/2026Numero di raccolta generale 23241/2026Data pubblicazione 15/07/2026realizzazione del manufatto ovvero la generica indicazione del Comunequale proprietario del suolo, trattandosi di elementi privi di idoneitàdimostrativa o comunque non pertinenti rispetto alla posizione giuridicafatta valere.La Corte territoriale ha attribuito, invece, valenza decisiva alladocumentazione prodotta dallo [OSCURATO:PERSONA], ritenuta idonea a dimostrare laproprietà del fondo, acquisita dall’ente per effetto di successione ex lege alsoggetto originariamente acquirente; di conseguenza, ha ritenuto che ladetenzione della Rossetti fosse priva di titolo giustificativo e che, pertanto,dovessero essere confermate tanto la condanna al rilascio quanto quella alpagamento dell’indennità per l’occupazione, giudicata congruamentedeterminata anche alla luce della precedente accettazione da parte dellastessa convenuta.Ha escluso, infine, che la realizzazione del manufatto sul fondo potesseimpedire la restituzione del bene, rilevando che il proprietario del suolo neaveva acquistato la proprietà per accessione.Quanto alla responsabilità per il mancato perfezionamento dellacompravendita, pur ribadendo l’irrisarcibilità del danno richiesto dalComune per responsabilità precontrattuale, ha valutato che le ragioniaddotte dall’appellante non fossero idonee ad incidere sul regolaresviluppo delle trattative, reputando sussistente un affidamento meritevolein capo all’ente e, correlativamente, una condotta non conforme ai canonidi buona fede nella fase precontrattuale.[OSCURATO:PERSONA]Aversano ha proposto ricorso per la cassazione di dettasentenza, formulando quattro motivi, cui ha resistito con controricorsol’[OSCURATO:PERSONA], subentrata allo [OSCURATO:PERSONA], il quale èrimasto intimato.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 9458/2022Numero sezionale 2090/2026Numero di raccolta generale 23241/2026Data pubblicazione 15/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 934e 936 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., censurandola sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sine titulo ladetenzione del fondo e, su tale presupposto, ha confermato la condanna alrilascio, facendo applicazione del principio dell’accessione e ritenendo,conseguentemente, che il manufatto edificato dalla Rossetti fosse divenutodi proprietà dello [OSCURATO:PERSONA]. La critica muove dalla contestazione dellaqualificazione della relazione con il bene in termini di occupazione abusiva,cui la Corte territoriale è pervenuta attribuendo decisivo rilievo, da unlato, alla mancanza di un titolo formale di detenzione e, dall’altro, allarichiesta di acquisto o di locazione rivolta all’ente, letta come implicitoriconoscimento della proprietà altrui, nonché svalutando il nulla osta n.14842 del 13 marzo 1981 e gli atti provenienti dal Comune di Napoli,ritenuti privi di idoneità dimostrativa e, peraltro, non tutti presenti in atti.La ricorrente individua il vizio denunciato, assumendo che la Corted’appello abbia fatto applicazione delle disposizioni in tema di accessionepresupponendo, senza adeguato scrutinio, la radicale assenza di un titologiustificativo, là dove, invece, la realizzazione del manufatto e lapermanenza sul fondo si collocavano in una vicenda caratterizzata dalconcorrere di condotte e atti imputabili all’ente pubblico – il Comune diNapoli – che si era a sua volta atteggiato quale proprietario del suolo, cosìcontribuendo a determinare una situazione oggettiva di incertezzadominicale. A tal fine richiama il già evocato nulla osta e la disposizionedirigenziale n. 1473 del 22 maggio 2003, che si collocavano in un quadrocircostanziale in cui la titolarità dell’area non risultava pacifica, con laconseguenza che la presenza della Rossetti sul bene non avrebbe potutoessere qualificata come del tutto priva di titolo.La richiesta di acquisto o di locazione del fondo, valorizzata dalla Corteterritoriale quale indice della consapevolezza della altrui proprietà, viene,Numero registro generale 9458/2022Numero sezionale 2090/2026Numero di raccolta generale 23241/2026Data pubblicazione 15/07/2026quindi, diversamente letta dalla ricorrente alla luce dell’accordo radicatonel concreto andamento dei rapporti tra le parti e del contesto appenadescritto, non già quale manifestazione di una posizione di totale carenzadi titolo, ma come iniziativa diretta a comporre una situazione nella qualela stessa amministrazione comunale aveva contribuito ad alimentare ildubbio circa l’effettiva titolarità del bene. Si assume, pertanto, che ilgiudice d’appello, isolando tale elemento e attribuendogli valore decisivo,abbia operato una non corretta selezione dei dati fattuali, traendone unaqualificazione giuridica che non avrebbe tenuto conto della complessivavicenda; sicchè l’operatività degli artt. 934 e 936 c.c., dalla quale lasentenza impugnata fa discendere tanto l’obbligo restitutorio quantol’acquisto del manufatto in capo allo [OSCURATO:PERSONA], risulterebbe affermata in difettodei relativi presupposti, perché fondata sull’assunto della naturameramente abusiva dell’occupazione, non adeguatamente verificato allaluce delle circostanze sopra richiamate.Il motivo è inammissibile.Benché formalmente rubricata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., la censura non investe, in realtà, una erronea ricognizione dellafattispecie astratta recata dagli artt. 934 e 936 c.c., ma tende asovrapporre alla ricostruzione operata dalla Corte territoriale una diversalettura del quadro documentale e, segnatamente, del nulla osta comunalee della determina dirigenziale, così collocandosi sul terrenodell’accertamento del fatto, estraneo al sindacato di legittimità, posto cheil vizio di violazione di legge ricorre quando venga in rilievo una erronearicognizione della fattispecie astratta recata dalla norma, mentre l’erronearicognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze di causainerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 30 dicembre2015, n. 26110 e successiva giurisprudenza conforme). Né è consentitointrodurre, sotto l’apparente deduzione del vizio di cui all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., una censura che si risolva nella mera prospettazioneNumero registro generale 9458/2022Numero sezionale 2090/2026Numero di raccolta generale 23241/2026Data pubblicazione 15/07/2026di una diversa ricostruzione della quaestio facti (cfr. ex multis, Cass. 2giugno 2026, n. 17400; Cass. 28 maggio 2026, n. 16805; Cass. 22maggio 2026, n. 15662). Tantomeno questa Corte può procedere aldiretto apprezzamento dei documenti richiamati, giacché l’esame deidocumenti esibiti, la valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta, trale varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggerela decisione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale non è tenuto a discutere ogni singolo elemento o aconfutare tutte le deduzioni difensive, dovendosi ritenere implicitamentedisattesi i rilievi incompatibili con la decisione adottata (Cass. 4 luglio2017, n. 16467).Per di più la censura non si confronta compiutamente con gli oneri dispecificità imposti dall’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., giacché, afronte dell’affermazione della sentenza impugnata secondo cui il nulla ostanon era presente negli atti di causa, il ricorso richiama anche dettodocumento, ma non ne riproduce il contenuto nei termini strettamentenecessari a porre questa Corte in condizione di apprezzare, senzaimproprie indagini integrative, se ed in qual misura esso valga realmentea infirmare la ratio decidendi adottata dal giudice d’appello; è statoprecisato che il principio di autosufficienza, codificato dall’art. 366, primocomma, n. 6 c.p.c., è soddisfatto solo ove la parte riproduca il contenutodel documento o dell’atto processuale su cui il ricorso si fonda e ne segnalispecificamente la presenza negli atti del giudizio di merito; requisito chepuò essere assolto anche mediante l’indicazione della fase processualenella quale il documento sia stato prodotto, ma che non può esseresurrogato da una attività di ricerca o di costruzione della doglianza daparte della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 18 marzo 2022, n. 8950;Cass. 19 aprile 2022, n. 12481)2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., assumendo cheNumero registro generale 9458/2022Numero sezionale 2090/2026Numero di raccolta generale 23241/2026Data pubblicazione 15/07/2026la Corte territoriale, nel richiamare l’accessione per affermare che larealizzazione del manufatto sul suolo non costituiva ostacolo alla condannaal rilascio, abbia pronunciato ultra petita su una questione mai devoluta.La censura muove dal rilievo che lo [OSCURATO:PERSONA], nell’atto di citazione introduttivodel 2005, pur agendo ben oltre i sei mesi dalla realizzazione delprefabbricato, non aveva domandato né l’accertamento dell’acquisto delmanufatto per accessione né la rimozione dell’opera, ma soltantol’accertamento della detenzione senza titolo del fondo, la riconsegnadell’area e la condanna al risarcimento dei danni per l’occupazione e per larottura delle trattative. Nella stessa linea si era collocata, secondo laricorrente, la sentenza di primo grado che nulla aveva statuito in ordineall’accessione, essendosi limitata a dichiarare la detenzione senza titolodel fondo, a ordinare il rilascio e a condannare al pagamento delrisarcimento per l’abusiva occupazione del suolo.Di conseguenza, la ricorrente sostiene che la Corte d’appello, persuperare l’obiezione circa l’impossibilità, oggettiva e giuridica, di disporreil rilascio dell’area in presenza di un prefabbricato autorizzato destinatoall’esercizio di farmacia, abbia introdotto d’ufficio una statuizione fondatasull’accessione, così decidendo su una domanda mai proposta dallo IACPin primo grado e non riproposta in appello; di guisa che il vizio non vienequindi ravvisato nella sola erroneità della ricostruzione sostanziale, maanzitutto nello sconfinamento della decisione rispetto al petitum e allacausa petendi effettivamente dedotti, poiché la sentenza impugnataavrebbe attribuito rilievo decisivo a un effetto giuridico mai chiesto dallaparte attrice e mai fatto oggetto di specifica decisione nel giudizio di primogrado. La censura si chiude, poi, sul rilievo che simile statuizione,incidendo sulla sorte di un manufatto autorizzato e destinato a presidiarel’erogazione del servizio farmaceutico, si tradurrebbe anche in unaindebita invasione di ambiti riservati alla pubblica amministrazione.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 9458/2022Numero sezionale 2090/2026Numero di raccolta generale 23241/2026Data pubblicazione 15/07/2026La ricorrente ha assolto gli oneri di allegazione del vizio processuale,avendo riportato il contenuto delle conclusioni rassegnate dallo [OSCURATO:PERSONA] inprimo grado e costruito la censura sul rilievo che né l’atto introduttivo néla sentenza del Tribunale avessero investito il tema dell’accessione. Ladoglianza, tuttavia, non coglie nel segno, perché la Corte territoriale nonha pronunciato su una domanda nuova, né ha attribuito allo [OSCURATO:PERSONA] un benedella vita diverso o ulteriore rispetto a quello domandato, ma haricondotto la decisione entro il perimetro della domanda di rilascio delfondo, espressamente chiarendo che «la sentenza impugnata si èpronunciata su due questioni oggetto delle domande dello [OSCURATO:PERSONA] dellaProvincia di Napoli: a) l’occupazione sine titulo da parte di [OSCURATO:PERSONA] fondo di proprietà dello [OSCURATO:PERSONA] e conseguenti domande di rilascio e dicondanna all’indennizzo di occupazione; b) l’accertamento dellaresponsabilità precontrattuale della convenuta [OSCURATO:PERSONA] perl’ingiustificata interruzione delle trattative di vendita del suolo conconseguente domanda di condanna al risarcimento dei relativi danni. Ilprimo motivo di impugnazione verte sostanzialmente sulla primaquestione e gli altri due sulla seconda». Di conseguenza, il successivoriferimento all’accessione non assume la funzione di statuizione eccedenteil chiesto, ma di argomento giuridico volto ad escludere che la presenzadel manufatto impedisse l’accoglimento della domanda di rilascio, come sievince dal passaggio in cui la Corte territoriale ha affermato che «lamancanza di un titolo di legittima detenzione da parte della Rossettigiustifica l’azione di restituzione del bene da parte del legittimoproprietario» e che «la realizzazione sul suolo (altrui) di un manufatto noncostituisce poi motivo ostativo alla condanna al rilascio in favore delloIACP, comunque divenuto proprietario del manufatto per accessione». Neconsegue che difetta il presupposto stesso della dedotta ultrapetizione,giacché non viene in rilievo una pronuncia eccedente il petitum, ma laqualificazione giuridica della situazione dedotta in giudizio e delleNumero registro generale 9458/2022Numero sezionale 2090/2026Numero di raccolta generale 23241/2026Data pubblicazione 15/07/2026conseguenze che da essa derivano ai fini della decisione sulla domandaproposta. Del resto, è principio consolidato che, affinché possa utilmentededursi una violazione dell’art. 112 c.p.c., occorre che il giudice abbiaomesso di pronunciare su una domanda o eccezione autonomamenteapprezzabile, ritualmente proposta, ovvero abbia pronunciato attribuendoun bene della vita diverso da quello richiesto, mentre il vizio non ricorrequando la questione sia stata comunque esaminata e decisa, sia puremediante un percorso argomentativo non condiviso dalla parte (Cass. 12marzo 2024, n. 6533).3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 934e 936 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,riproponendo in via subordinata la censura formulata con il primo motivo esostenendo che, ove non la si ritenga attinente al profilo della sussunzionedel fatto nella norma applicata, essa investe comunque il pianomotivazionale della decisione. Assume, in particolare, che la Corteterritoriale abbia erroneamente affermato che nessun titolo di legittimadetenzione potesse desumersi dal nulla osta n. 14842 del 13 marzo 1981del Comune di Napoli e dagli ulteriori atti provenienti dal medesimo ente,omettendo di considerare che dalla documentazione prodotta in primogrado emergeva invece l’esistenza di un titolo legittimante l’occupazionedel suolo.Il motivo è inammissibile.Benché formalmente rubricato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., esso non individua l’omesso esame di un fatto storico decisivo, matende a riproporre, sul piano motivazionale, la medesima censura giàsvolta con il primo motivo, sollecitando in concreto una diversa lettura delcompendio documentale e, segnatamente, del nulla osta comunale e degliterritoriale secondo cui nessun titolo di legittima detenzione potevadesumersi da tali documenti. Detta doglianza non si confronta con ilNumero registro generale 9458/2022Numero sezionale 2090/2026Numero di raccolta generale 23241/2026Data pubblicazione 15/07/2026paradigma legale del vizio denunciato, posto che, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., è denunciabile soltanto l’omesso esame di unfatto storico decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti,mentre non possono farsi valere, sotto tale rubrica, il mero dissensorispetto alla valutazione delle prove, l’omessa considerazione di singolielementi istruttori o il raffronto tra la motivazione della sentenza erisultanze ad essa estrinseche (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053;Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439). Resta, in ogni caso, assorbente il rilievoche la sentenza impugnata ha specificamente preso in esame il tema dellapretesa esistenza di un titolo, escludendo espressamente che esso potessedesumersi dagli atti comunali richiamati, sicché la censura non denuncial’omesso esame di un fatto, ma pretende di rimettere in discussionel’apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito,ciò che è estraneo al perimetro del giudizio di legittimità.E ciò anche a prescindere dal riferimento alla c.d. doppia conforme, la cuidisciplina, come correttamente osservato dalla ricorrente, non èapplicabile ratione temporis al presente giudizio, introdotto in epocaanteriore all’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 348-terc.p.c.; rilievo che, dunque, non incide sulle conclusioni cui si è pervenuti,paradigma di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 116 e117 c.p.c. e dell’art. 1337 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutosussistente la responsabilità precontrattuale in assenza di una correttavalutazione delle risultanze istruttorie e del concreto comportamento delleparti nella fase delle trattative.La critica si sostanzia nella deduzione che la Corte territoriale abbiaricostruito la vicenda negoziale prescindendo dagli elementi emersi nelcorso del giudizio, dai quali risultava che lo [OSCURATO:PERSONA] era pienamente aNumero registro generale 9458/2022Numero sezionale 2090/2026Numero di raccolta generale 23241/2026Data pubblicazione 15/07/2026conoscenza delle ragioni che avevano inciso sullo sviluppo delle trattativee, in particolare, del rallentamento della stipula del contratto, nonriconducibile ad una scelta arbitraria della Rossetti, ma determinato dacircostanze oggettive legate alla situazione del bene e alla necessità dichiarirne la titolarità; di talché la valutazione delle prove operata dalgiudice d’appello viene censurata nella parte in cui esclude che talicircostanze fossero idonee ad incidere sull’affidamento della controparte,pervenendo ad una ricostruzione che, secondo la ricorrente, non tieneconto del contenuto complessivo della documentazione e degli esitidell’istruttoria, dai quali emergeva, invece, la consapevolezza, in capo alloIACP, delle condizioni che avevano condizionato le trattative.Ne consegue, nella prospettazione della ricorrente, che l’affermazionedella responsabilità precontrattuale risulta viziata sia per violazione delleregole di valutazione della prova, sia per l’erronea applicazione dell’art.1337 c.c., avendo la Corte territoriale fondato il giudizio sull’esistenza diun affidamento meritevole su una lettura incompleta e non coerente delmateriale probatorio, tale da non restituire il reale andamento delrapporto tra le parti.Il motivo è inammissibile.Anzitutto, la censura è formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., pur denunciando, per un verso, la violazione degli artt. 116 e117 c.p.c. e, per altro verso, dell’art. 1337 c.c. Già sotto questo profilo latecnica di deduzione è impropria, perché il vizio di cui all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l’omesso esame di un fatto storicodecisivo, non la violazione di norme del procedimento o il cattivo governodel materiale istruttorio. Inoltre, il vizio motivazionale, dopo lariformulazione dell’art. 360, n. 5, deve emergere dal testo della sentenzain sé e non può essere costruito per raffronto con elementi estrinseci ocon una diversa lettura delle risultanze di causa (Cass., Sez. Un., 7 aprile2014, n. 8053).Numero registro generale 9458/2022Numero sezionale 2090/2026Numero di raccolta generale 23241/2026Data pubblicazione 15/07/2026Anche a voler correggere l’errore di sussunzione in cui è incorsa laricorrente, il motivo non merita accoglimento.Quanto all’art. 116 c.p.c., non ricorre la dedotta violazione. È principioconsolidato che essa è configurabile solo quando il giudice di meritodisattenda il paradigma legale di valutazione della prova, attribuendo auna risultanza probatoria un valore diverso da quello normativamenteprevisto, ovvero dichiari di valutare secondo prudente apprezzamento unaprova soggetta a un diverso regime; non già quando la parte si limiti acontestare il peso attribuito dal giudice alle prove raccolte, poiché tale2016, n. 11892; Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598; Cass., Sez.Un., 24 settembre 2020, n. 20087). Nel caso di specie, la censura sirisolve nel contestare il peso attribuito alle prove, sollecitandone unadiversa valutazione.Quanto all’art. 117 c.p.c., la sua evocazione resta priva di specificadeduzione. La norma riguarda la comparizione personale delle parti perinterrogarle liberamente sui fatti di causa; ma il motivo non individua néun mancato esercizio di tale potere, né un uso distorto dello stesso, né unpreciso snodo processuale dal quale dovrebbe desumersi la violazione. Lamera indicazione in rubrica della norma, in mancanza di specificheargomentazioni che spieghino come e perché essa sarebbe stata violata,non è sufficiente, essendo ius receptum che la deduzione della violazionedi legge richiede l’indicazione delle affermazioni in diritto contenute nellasentenza impugnata che si assumono in contrasto con la norma evocata ocon la sua interpretazione giurisprudenziale (Cass., Sez. Un., 5 maggio2006, n. 10313; Cass. 21 agosto 2020, n. 17570).Quanto, infine, all’art. 1337 c.c., anche qui la censura non denuncia unvero omesso esame di un fatto storico decisivo, ma tende a riproporre unadiversa ricostruzione della vicenda delle trattative e del significato dellerisultanze istruttorie, insistendo sulla correttezza del comportamento dellaNumero registro generale 9458/2022Numero sezionale 2090/2026Numero di raccolta generale 23241/2026Data pubblicazione 15/07/2026Rossetti, sulla conoscenza, da parte dello [OSCURATO:PERSONA], delle ragioni delrallentamento rispetto alla conclusione del contratto e sull’insussistenza diun affidamento meritevole di tutela. Ma l’esame dei documenti esibiti, lavalutazione delle risultanze della prova testimoniale e la scelta, tra glielementi acquisiti, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la decisioneinvolgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, noncensurabili in cassazione attraverso il mero contrasto con una diversalettura del materiale istruttorio (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467). Nél’omesso esame di singoli elementi istruttori integra di per sé il vizio di cuiall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ove il fatto storico rilevante siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon dia conto di tutte le emergenze probatorie astrattamente rilevanti(Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).In definitiva, la censura non individua l’omesso esame di un fatto storicodecisivo ma si risolve nella prospettazione di una diversa lettura dellerisultanze istruttorie, esaminate dalla Corte territoriale mediante adesionecritica alla motivazione del primo giudice, là dove ha ritenuto che nessuntitolo di legittima detenzione potesse desumersi né dal nulla ostacomunale né dalla disposizione dirigenziale del 2003, la quale contenevala contestazione della realizzazione abusiva del manufatto oltre a unagenerica indicazione del Comune quale proprietario del suolo, elementientrambi ritenuti non idonei a dimostrare la titolarità del bene, hadato atto che, nel corso delle trattative, non erano stati sollevati dubbisulla titolarità del diritto di proprietà in capo all’ente, essendosi la Rossettilimitata ad accettare le condizioni contrattuali e ad indicare il notaio per lastipula, né avendo addotto, quale ragione della sospensione delletrattative, l’esigenza di chiarire l’assetto dominicale, atteso che la titolaritàdel bene era verificabile mediante l’ordinaria attività notarile e che leiniziative giudiziarie intraprese dalla Rossetti risultavano rivolte aNumero registro generale 9458/2022Numero sezionale 2090/2026Numero di raccolta generale 23241/2026Data pubblicazione 15/07/2026sospendere il provvedimento che imponeva il ripristino dello stato deiluoghi e non già a chiarire la proprietà del fondo.5. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dellacontroricorrente nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dell’AgenziaCampana [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 4.000,00 per compensied euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % edaccessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/6/2026.Il PresidenteLina Rubino