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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19180/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Egidio;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante, con sede in Roma;- resistente-[OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente pro tempore, conavv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1146/2023 della Corte d’appello di Salerno,pubblicata il 22 settembre 2023;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventisettemaggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6894/2024Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 19180/2026Data pubblicazione 11/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva all’intimazione di pagamentonotificatale dall’Agenzia della Riscossione il 30 agosto 2019, avente adoggetto il pagamento di debito portato in cartella emessa a fronte diprecedente ordinanza-ingiunzione spiccata nei suoi confronti dallaProvincia di Salerno, deducendo la prescrizione quinquennale del relativocredito.L’adìto Tribunale respingeva l’opposizione osservando che l’eccepitaprescrizione era insussistente, dal momento che la cartella di pagamentoera stata regolarmente notificata il 25 novembre 2014.[OSCURATO:PERSONA] proponeva così gravame, che però la Corte d’appello di Salernorespingeva osservando che, in effetti, la cartella in oggetto era statanotificata ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 600/73, avendol’agente notificatore provveduto ad affiggere l’avviso di deposito pressol’albo della Casa comunale.

Invero, sempre secondo il giudice d’appello, lanotificazione in parola poteva essere eseguita nelle descritte formeallorché, al momento dell’accesso dell’agente notificatore, fosse ignoto ilnuovo indirizzo per circostanze non addebitabili all’ente impositore oriscossore, ad esempio per inottemperanza da parte del contribuente deglioneri in ordine al mutamento anagrafico.

L’ufficiale giudiziario, od il messonotificatore, erano certo tenuti alle ricerche, ma nella specie emergeva pertabulas che, dopo aver verificato mediante visura anagrafica richiestadall’agente, in data primo ottobre 2014, che alla data del 15 ottobre diquell’anno l’indirizzo di residenza della Sorvillo non era mutato, e dopoaver effettuato un ulteriore tentativo di notifica in data 13 novembre2014, venivano poste in essere le formalità sopra indicate e prescritte dalcitato art. 60, d.p.r. n. 600/73.Dalla regolarità della notifica derivava, quindi, l’efficace interruzione deltermine per l’eccepita prescrizione quinquennale e, dunque, il rigettodell’appello.Numero registro generale 6894/2024Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 19180/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ricorre quindi la Sorvillo in cassazione affidandosi a due motivi, mentre laProvincia di Salerno resiste a mezzo di controricorso.

L’Agenzia dellaRiscossione si è limitata a depositare un atto con lo scopo di partecipareall’eventuale udienza, ma non un tempestivo e rituale controricorso.La causa è stata quindi trattata in camera di consiglio ed il Collegio si èriservato il deposito nei sessanta giorni successivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.60, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 600/73.A parere della ricorrente, erroneamente la Corte territoriale avrebberitenuto che la semplice annotazione nell’avviso di ricevimento delladizione “recapito infruttuoso si richiede visura” giustificasse il ricorso allaprocedura della notifica in caso di irreperibilità assoluta, di cui alla normache si assume conseguentemente violata.In particolare, l’indicata annotazione era insufficiente, e del resto larelativa ricerca non risultava essere mai stata effettuata, anche perché,altrimenti, si sarebbe appreso che la ricorrente da ben quattro anni si eratrasferita ad altro indirizzo nell’ambito, però, dello stesso comune.1.1.

Il motivo è fondato.Va preliminarmente chiarito che ove un atto, potenzialmente interruttivodella prescrizione, sia notificato invalidamente, attraverso una modalitàche non consente di verificare che lo stesso sia giunto nella sfera diconoscibilità del destinatario, lo stesso non riveste alcuna efficacia ai finidell’interruzione della prescrizione (Cass. n. 18485/18).

Piuttosto,l’efficacia interruttiva potrebbe essere ricollegata, ma con effetto ex nunc,alla successiva sanatoria della nullità medesima operata dallo stessodebitore, o per il tramite del rinnovo della notificazione.Numero registro generale 6894/2024Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 19180/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ciò chiarito, va subito specificato che nel presente caso la notifica avvennenelle forme di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 600/73(disposizione espressamente richiamata, per la notifica delle cartelle,dall’art. 26, commi quarto e sesto, d.p.r. n. 602/73), che costituisce unaforma di notificazione semplificata, preveduta per l’ipotesi dell’irreperibilitàassoluta, forma che prevede appunto l’affissione dell’avviso nell’albo delcomune.Orbene, questa Corte ha stabilito che “in tema di procedura dinotificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600del 1973, il messo notificatore, quando accerta l’irreperibilità assoluta deldestinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato” (Cass. n. 781/25;Cass. n. 14658/24), o queste devono comunque risultare dal contestodella relata di notificazione.Orbene, come riportato più sopra, nell’avviso di ricevimento è statoriportato solo che era stata richiesta una “visura”, da intendersiprobabilmente una richiesta di certificazione anagrafica, del cuireperimento e consultazione non si ha traccia.L’assenza di tale fondamentale elemento, che non ammette equipollenti,occorrendo invariabilmente l’attestazione delle ricerche effettuate,preclude il perfezionamento della notifica nelle forme utilizzate.È senz’altro vero che nessuna disposizione stabilisce in cosa debbanoconsistere siffatte ricerche, ma obiettivamente dalla relata (e dagli atti chela compongono, incluso l’avviso di ricevimento) deve evincersi in manierachiara l’effettivo espletamento delle stesse (Cass. n. 21522/22), mentrenella specie emerge solo una “richiesta” senza indicazione del relativoesito.Dunque, mancano attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, in ordinealle ricerche svolte, che avrebbero potuto essere impugnate mediantequerela di falso, il che priva di legittimità il medesimo processosemplificato di notificazione, avente, appunto, come presupposto loNumero registro generale 6894/2024Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 19180/2026Data pubblicazione 11/06/2026svolgimento delle ricerche anzidette, che condizionano l’effettodell’equiparazione della fattispecie notificatoria contemplata dalladisposizione in esame (caratterizzata, come si nota, da adempimentiformali e in particolare dall’affissione presso la casa comunale dell’avviso)all’effettivo ingresso dell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario,con i premessi effetti in ordine alla sua inidoneità all’effetto interruttivodella prescrizione.Il fatto, poi, che il giudice del merito abbia accertato che l’agentenotificatore abbia “verificato, mediante visura anagrafica richiesta l’1ottobre 2014, che, alla data del 15 ottobre 2014, tale indirizzo non eramutato”, in nulla incide su quanto precede, posto che - come sopraprecisato - l’attestazione delle ricerche costituisce un requisito formale divalidità della notifica, assente il quale (ed anche se poi in fatto l’agenteabbia svolto delle ricerche, però appunto non attestate) la notifica èirrimediabilmente nulla (Cass. n. 22117/25; Cass. n. 781/25; Cass. n.14658/24).Deve dunque affermarsi il seguente principio di diritto“In tema di notifica a soggetto risultante irreperibile nelle forme di cuiall’art. 60, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 600/73, l’attestazione dellaconcreta effettuazione delle ricerche e del loro esito costituisce requisitoformale per la validità della notificazione, senza che rilevi a tal finel’effettuazione delle stesse in assenza di siffatta attestazione”.1.2.

La fondatezza del primo motivo determina l’assorbimento del secondomotivo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al giudiced’appello, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese di lite delgiudizio di legittimità, tenendo conto della carenza di qualsiasi rituale P.Q.MLa Corte, accolto il primo motivo del ricorso e assorbito il secondo, cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno che, inNumero registro generale 6894/2024Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 19180/2026Data pubblicazione 11/06/2026diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il ventisette maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Egidio;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante, con sede in Roma;- resistente-[OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente pro tempore, conavv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1146/2023 della Corte d’appello di Salerno,pubblicata il 22 settembre 2023;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventisettemaggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6894/2024Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 19180/2026Data pubblicazione 11/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva all’intimazione di pagamentonotificatale dall’Agenzia della Riscossione il 30 agosto 2019, avente adoggetto il pagamento di debito portato in cartella emessa a fronte diprecedente ordinanza-ingiunzione spiccata nei suoi confronti dallaProvincia di Salerno, deducendo la prescrizione quinquennale del relativocredito.L’adìto Tribunale respingeva l’opposizione osservando che l’eccepitaprescrizione era insussistente, dal momento che la cartella di pagamentoera stata regolarmente notificata il 25 novembre 2014.[OSCURATO:PERSONA] proponeva così gravame, che però la Corte d’appello di Salernorespingeva osservando che, in effetti, la cartella in oggetto era statanotificata ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 600/73, avendol’agente notificatore provveduto ad affiggere l’avviso di deposito pressol’albo della Casa comunale. Invero, sempre secondo il giudice d’appello, lanotificazione in parola poteva essere eseguita nelle descritte formeallorché, al momento dell’accesso dell’agente notificatore, fosse ignoto ilnuovo indirizzo per circostanze non addebitabili all’ente impositore oriscossore, ad esempio per inottemperanza da parte del contribuente deglioneri in ordine al mutamento anagrafico. L’ufficiale giudiziario, od il messonotificatore, erano certo tenuti alle ricerche, ma nella specie emergeva pertabulas che, dopo aver verificato mediante visura anagrafica richiestadall’agente, in data primo ottobre 2014, che alla data del 15 ottobre diquell’anno l’indirizzo di residenza della Sorvillo non era mutato, e dopoaver effettuato un ulteriore tentativo di notifica in data 13 novembre2014, venivano poste in essere le formalità sopra indicate e prescritte dalcitato art. 60, d.p.r. n. 600/73.Dalla regolarità della notifica derivava, quindi, l’efficace interruzione deltermine per l’eccepita prescrizione quinquennale e, dunque, il rigettodell’appello.Numero registro generale 6894/2024Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 19180/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ricorre quindi la Sorvillo in cassazione affidandosi a due motivi, mentre laProvincia di Salerno resiste a mezzo di controricorso. L’Agenzia dellaRiscossione si è limitata a depositare un atto con lo scopo di partecipareall’eventuale udienza, ma non un tempestivo e rituale controricorso.La causa è stata quindi trattata in camera di consiglio ed il Collegio si èriservato il deposito nei sessanta giorni successivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.60, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 600/73.A parere della ricorrente, erroneamente la Corte territoriale avrebberitenuto che la semplice annotazione nell’avviso di ricevimento delladizione “recapito infruttuoso si richiede visura” giustificasse il ricorso allaprocedura della notifica in caso di irreperibilità assoluta, di cui alla normache si assume conseguentemente violata.In particolare, l’indicata annotazione era insufficiente, e del resto larelativa ricerca non risultava essere mai stata effettuata, anche perché,altrimenti, si sarebbe appreso che la ricorrente da ben quattro anni si eratrasferita ad altro indirizzo nell’ambito, però, dello stesso comune.1.1. Il motivo è fondato.Va preliminarmente chiarito che ove un atto, potenzialmente interruttivodella prescrizione, sia notificato invalidamente, attraverso una modalitàche non consente di verificare che lo stesso sia giunto nella sfera diconoscibilità del destinatario, lo stesso non riveste alcuna efficacia ai finidell’interruzione della prescrizione (Cass. n. 18485/18). Piuttosto,l’efficacia interruttiva potrebbe essere ricollegata, ma con effetto ex nunc,alla successiva sanatoria della nullità medesima operata dallo stessodebitore, o per il tramite del rinnovo della notificazione.Numero registro generale 6894/2024Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 19180/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ciò chiarito, va subito specificato che nel presente caso la notifica avvennenelle forme di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 600/73(disposizione espressamente richiamata, per la notifica delle cartelle,dall’art. 26, commi quarto e sesto, d.p.r. n. 602/73), che costituisce unaforma di notificazione semplificata, preveduta per l’ipotesi dell’irreperibilitàassoluta, forma che prevede appunto l’affissione dell’avviso nell’albo delcomune.Orbene, questa Corte ha stabilito che “in tema di procedura dinotificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600del 1973, il messo notificatore, quando accerta l’irreperibilità assoluta deldestinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato” (Cass. n. 781/25;Cass. n. 14658/24), o queste devono comunque risultare dal contestodella relata di notificazione.Orbene, come riportato più sopra, nell’avviso di ricevimento è statoriportato solo che era stata richiesta una “visura”, da intendersiprobabilmente una richiesta di certificazione anagrafica, del cuireperimento e consultazione non si ha traccia.L’assenza di tale fondamentale elemento, che non ammette equipollenti,occorrendo invariabilmente l’attestazione delle ricerche effettuate,preclude il perfezionamento della notifica nelle forme utilizzate.È senz’altro vero che nessuna disposizione stabilisce in cosa debbanoconsistere siffatte ricerche, ma obiettivamente dalla relata (e dagli atti chela compongono, incluso l’avviso di ricevimento) deve evincersi in manierachiara l’effettivo espletamento delle stesse (Cass. n. 21522/22), mentrenella specie emerge solo una “richiesta” senza indicazione del relativoesito.Dunque, mancano attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, in ordinealle ricerche svolte, che avrebbero potuto essere impugnate mediantequerela di falso, il che priva di legittimità il medesimo processosemplificato di notificazione, avente, appunto, come presupposto loNumero registro generale 6894/2024Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 19180/2026Data pubblicazione 11/06/2026svolgimento delle ricerche anzidette, che condizionano l’effettodell’equiparazione della fattispecie notificatoria contemplata dalladisposizione in esame (caratterizzata, come si nota, da adempimentiformali e in particolare dall’affissione presso la casa comunale dell’avviso)all’effettivo ingresso dell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario,con i premessi effetti in ordine alla sua inidoneità all’effetto interruttivodella prescrizione.Il fatto, poi, che il giudice del merito abbia accertato che l’agentenotificatore abbia “verificato, mediante visura anagrafica richiesta l’1ottobre 2014, che, alla data del 15 ottobre 2014, tale indirizzo non eramutato”, in nulla incide su quanto precede, posto che - come sopraprecisato - l’attestazione delle ricerche costituisce un requisito formale divalidità della notifica, assente il quale (ed anche se poi in fatto l’agenteabbia svolto delle ricerche, però appunto non attestate) la notifica èirrimediabilmente nulla (Cass. n. 22117/25; Cass. n. 781/25; Cass. n.14658/24).Deve dunque affermarsi il seguente principio di diritto“In tema di notifica a soggetto risultante irreperibile nelle forme di cuiall’art. 60, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 600/73, l’attestazione dellaconcreta effettuazione delle ricerche e del loro esito costituisce requisitoformale per la validità della notificazione, senza che rilevi a tal finel’effettuazione delle stesse in assenza di siffatta attestazione”.1.2. La fondatezza del primo motivo determina l’assorbimento del secondomotivo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al giudiced’appello, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese di lite delgiudizio di legittimità, tenendo conto della carenza di qualsiasi rituale P.Q.MLa Corte, accolto il primo motivo del ricorso e assorbito il secondo, cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno che, inNumero registro generale 6894/2024Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 19180/2026Data pubblicazione 11/06/2026diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il ventisette maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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